22 nov 20226 min

Il recap di Ottobre-Novembre [Circolare 8/22]

Vi proponiamo di seguito le principali novità delle ultiem settimane.

  1. Interesse sociale nel Terzo settore: i chiarimenti dal Ministero del Lavoro. In una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le risposte a una serie di quesiti pervenuti dalle Regioni per definire la nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale” nelle attività culturali, di ricerca scientifica, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative e per quelle turistiche. [leggi qui la nota].

  2. Statuti enti del Terzo settore, alcune indicazioni per non sbagliare E’ stata pubblicata una interessante sintesi delle posizioni indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a seguito di alcune problematiche segnalate da CSVnet e Forum Nazionale del Terzo settore, per avere un approccio nazionale unitario. Indicazioni su organi sociali, associati e volontari, libri sociali e oggetto sociale. [Leggi qui la sintesi]

  3. Quesito relativo alla legittimazione dei segretari comunali all'esercizio dell'attività di vidimazione del registro dei volontari. Era stato chiesto al Ministero un chiarimento sull’Art. 18 co. 2 del Codice del Terzo Settore. Come ci dice la norma "il registro prima di essere posto in uso sia numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero di fogli che lo compongono”. Ecco con questa risposta il Ministero “concorda pienamente” nel ritenere il segretario comunale, in qualità di pubblico ufficiale, tuttora ricompreso a tutti gli effetti nel novero dei soggetti titolati alla vidimazione del registro dei volontari. [Leggi qui la nota]

  4. Raccolte fondi ETS e deposito bilancio al RUNTS i rendiconti da includere

  5. Deposito bilancio 2021 ETS esonerati gli iscritti al RUNTS nel 2022

  6. Ennesima inchiesta di Milena Gabanelli che, insieme a Marco Bonarigo, questa volta punta il dito sugli Enti di Promozione Sportiva e sui milioni che girano introno allo sport dilettantistico. “Finanziamenti pubblici: chi lucra sullo sport sociale e gli sponsor in Parlamento“. Su VITA potrete leggere l'intervento del presidente nazionale del Csi (Centro Sportivo Italiano) che replica all’inchiesta del Corriere della Sera.

  7. Concedere un appartamento in uso a un dipendente nello Sport.
     
    I compensi in natura nello sport con particolare riferimento a un immobile: regime impositivo e deducibilità per il datore di lavoro

  8. Decreto aiuti quater in Gazzetta ufficiale. Segnalo la sospensione dei versamenti per lo sport. I versamenti sospesi per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234/2021) il decreto energia (art. 7, comma 3-bis, del D.L. n. 17/2022) e il decreto Aiuti (art. 39, comma 1-bis, D.L. n. 50/2022) possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022 (art. 13).

  9. Ci stiamo avvicinando alla Legge di Bilancio 2023. Attesa soprattutto per il “pacchetto energia” e per l’ulteriore “rottamazione” dei carichi affidati alla riscossione. Puoi leggere alcune anticipazioni QUI, oppure, se sei interessato agli aiuti specifici previsti per le famiglie QUI.

  10. E-Sport, la politica della Comunità Europea, tra nuovi obbiettivi e cambiamenti. Un mio intervento (a firma dell’amico Augusto Sciscione per problemi di wordpress) su dove andranno gli e-sport a seguito della recente Risoluzione dello scorso 8 Novembre.

Di seguito riproponiamo l'approfondimento della Dott.ssa Arrighi presente anche sul canale Linkedin e come newsletter.
 

Le ASD e le società sportive che assumono la qualifica di enti del terzo settore, anche sotto forma di imprese sociali, e si iscrivono al RUNTS devono esercitare in via principale l’attività dilettantistica?

Quanto mi piace questa domanda e quanto mi piace il tortuoso giro che deve essere fatto per potere dare una risposta, partendo dal presupposto che nel terzo settore i concetti di attività principale o meno sono già stati dibattuti sulle pagine di @consulentidellosport in più riprese.

Riassumendo, brevemente:

  • attività principale o esclusiva: è quella che faccio principalmente

  • attività diverse: sono quelle diverse dalla principale.

L’art. 6 del Codice del terzo settore prevede che gli ETS possano esercitare anche attività diverse, a condizione che ciò sia espressamente previsto in statuto e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e che, se esercitate, lo statuto deve prevederne la possibilità senza tuttavia l'obbligo di inserire un puntuale elenco delle stesse , la cui individuazione può essere effettuata successivamente dall'organo a cui lo statuto attribuisce tale competenza. https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018.pdf

Se assumo la qualifica di ente del terzo settore e sono una ASD o una società di capitali sportiva devo svolgere principalmente questo?

Corre in soccorso alla risposta, non certo di comprensione immediata in prima lettura, l'articolo 2 del Decreto Legislativo ottobre 2022, n. 163 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Questo decreto indica, all'articolo 2 le modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo28 febbraio 2021, n. 36 che diceva:

Atto costitutivo e statuto

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all’attività sportiva dilettantistica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché' le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

L'articolo 2 del decreto correttivo aggiunge dopo il comma 1 due nuovi commi:

«1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto;

e un

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma

societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione

del patrimonio residuo in caso di scioglimento.».

Quindi si può affermare che se una ASD o una società sportiva intende essere iscritta e operare come Ente del Terzo Settore non deve necessariamente avere il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica, o perlomeno non è richiesto, usando l'effettivo termine usato nella legge.

Il perché, si sa, fra il non dovere avere e l'averlo e non richiederlo ci sono differenze linguistiche importanti.

Quali sono le finalità dell'articolo 4 del D.lgs 117/2017?

Enti del Terzo settore

  1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Il decreto correttivo è più semplice nella parte in cui prevede che le società sportive dilettantistiche siano disciplinate dalle disposizioni codicistiche riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria. In realtà è sempre stato così quando in cui ci si rivolgeva a un notaio per la costituzione.

Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

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