15 giu 202213 min

L'ordinamento sportivo italiano.

Iniziamo con oggi un riepilogo sull'associazionismo sportivo e sulle regole che lo caratterizzano. Abbiamo intenzione di accompagnarvi partendo dai concetti di base per arrivare a considerare le novità che verranno introdotte con la Riforma dello sport.


 
PARTE 1 : l'ordinamento sportivo italiano e sui protagonisti.
 

 
CONI
 
Il CONI è stato istituito con la legge 16/1/1942 n° 426 con compito di autogoverno delle sport italiano. Esso è stato riordinato con il D.lg.vo 242/99 (decreto Melandri), in cui all’art. 1 si riconosce la “personalità giuridica di diritto pubblico del CONI”, soggetta alla vigilanza del Ministero dei beni culturali. Il D.lg.vo 8/1/2004 n° 15 (decreto Pescante) modifica ed integra il precedente. Il CONI, quindi, rappresenta l’organismo cui sono state affidate l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva. Il CONI si conforma sia all’ordinamento statale, che a quello sportivo internazionale.

Nonostante la vigilanza governativa (più precisamente oggi affidata al Dipartimento dello Sport - Ufficio Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidato alla plurimedagliata olimpica Valentina Vezzali) il CONI non risponde in sede politica di questioni riguardanti l'ambito sportivo in linea con le disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale che obbliga i comitati dei Paesi membri all'indipendenza dal potere governativo.


 
Detta in maniera ancora più chiara è la Carta olimpica che detta i principi fondamentali dell'olimpismo, le regole e gli statuti adottati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e Comitati Nazionali, nonchè l'organizzazione ed il funzionamento del Movimento olimpico, stabilendo le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici.

L’autonomia del CONI è tanto centrale che è stata normata con la L. 280/2003 che regolamenta :
 

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Quanto sopra significa che il CONI ha la libertà di adottare provvedimenti normativi, vincolanti per tutti i suoi affiliati (si veda per esempio il registro sulle discipline sportive, il quale stabilisce quali attività siano rilevanti per il Comitato stesso).

Sotto il secondo profilo, sicuramente più complesso e interessante, l’autonomia giuridica del CONI si intende nel poter di autoregolamentare tutti i comportamenti e le fattispecie che costituiscono illeciti per l’ordinamento sportivo.

Si tratta quindi di validare le norme che regolano le varie competizioni, ad esempio stabilire quali comportamenti siano da considerarsi “falli” all’interno di una disciplina. L’autonomia, oltre che in positivo, ovvero nella libertà di regolamentare le fattispecie, attiene anche al livello di vigilanza ed osservanza, ovvero nell’ambito della giustizia sportiva.
 

Ma perché nel 2021 l'Italia rischiava di non adare alle Olimpiadi di Tokyo?


 
Perché con la c.d. Riforma dello Sport, secondo il CIO, veniva minata l'autonomia del Comitato Italiano. Quindi al fine assicurare, sotto ogni profilo, la piena operatività, autonomia e indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed in coerenza con quanto stabilito dalla stessa Carta Olimpica, al fine di favorire la partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo si è reso necessario approvare il c.d. "Salva CONI" - Decreto Legge n. 5/2021["Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"] Decreto varato con urgenza il 29/01/2021, il giorno precedente alla riunione del CIO, che sostanzialmente aveva messo in dubbio l'autonomia e l'indipendenza del CONI dalla politica.

Per un ulteriore approfondimento rimandiamo allo studio affidato al Prof. Piero Sandulli (Note e perplessità sul Decreto Salva Coni - Sulla rivista di diritto sportivo del CONI)

Come però avremo modo di vedere al CONI, già dal 2022, sono state private alcune sue prerogative a vantaggio del Dipartimento dello Sport (vedi REGISTRO Associazioni e Società Sportive) che, di fatto, sta sempre più acquisendo un ruolo centrale per la promozione e la diffusione dello sport.


 
SPORT E SALUTE SPA - GIÀ CONI SERVIZI SPA

Sport e Salute S.p.a. è una Società per azioni costituita in forza dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificata ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
 

 
La Legge 145/2018 ha stabilito che gli incarichi di vertice del Coni e della nuova società “sono fra loro incompatibili”, fino a due anni dalla fine della carica. La stessa Legge ha regolamentato anche il finanziamento del Coni e della “Sport e Salute” che è parametrato al 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio delle Stato (per una misura non inferiore a 410 milioni di euro) derivanti dalle imposte pagate dal settore: di queste 40 vanno al Coni e 370 a Sport e Salute alla quale spetta il finanziamento delle federazioni sportive nazionali non inferiore a 260 milioni di euro.

Nel corso della Pandemia abbiamo conosciuto Sport e Salute soprattutto per la spinta che ha offerto a sostegno dei "lavoratori sportvi" nonché per gli studi, le statistiche e la formazone per il comparto sportivo.

IL DIPARTIMENTO DELLO SPORT
 
Il Dipartimento per lo sport è la struttura, incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni in materia di sport.

Il precursore della struttura è l'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, istituito dal governo Ciampi nel marzo 1994 e concepito come ufficio di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio.

Nel 1996, durante il governo Prodi I, le competenze in materia di sport furono conferite al vicepresidente del Consiglio e ministro dei beni culturali Walter Veltroni, che ricevette altresì le competenze facenti capo al dipartimento dello spettacolo (istituto, insieme al dipartimento del turismo, dal DL 97/1995, in seguito alla soppressione del ministero del turismo e dello spettacolo). Nel 1998 l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi fu trasferito (al pari del dipartimento dello spettacolo) al Ministero per i beni e le attività culturali; le competenze in materia di sport furono confermate dal successivo d.lgs. 300/1999, che provvide tra l'altro ad articolare la struttura del dicastero in direzioni generali (puntualmente disciplinate con DPR 441/2000).

Nel 2004, tuttavia, il Ministero fu organizzato secondo il modello dipartimentale: fu così istituito il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport. Esso si articolava in due uffici dirigenziali di livello generale: la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.

Nel 2006 il governo Prodi II sottrasse le competenze sullo sport al Ministero per i beni e le attività culturali per portarle in un apposito dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri: nacque così il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (POGAS), nella cui struttura organizzativa figurava l'Ufficio per lo sport.

Nel 2008 il governo Berlusconi IV scorporò l'Ufficio dal Dipartimento cui apparteneva (che, contestualmente, prese il nome di Dipartimento della gioventù) e lo trasformò in un ufficio di diretta collaborazione della presidenza del Consiglio.

Nel 2012, sotto il governo Monti, l'ufficio fu incardinato nel Dipartimento per gli affari regionali (art. 1, DPCM 15 febbraio 2012), nel cui ambito fu altresì inserito l'Ufficio per le politiche del turismo (succeduto al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo incardinato presso la Presidenza del Consiglio). L'attribuzione di tali ulteriori funzioni fu resa esplicita dalla nuova denominazione della struttura dipartimentale, che assunse infatti la denominazione di Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport (art. 2, comma 2, lett. a), DPCM 21 giugno 2012), poi ridenominato Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in seguito al trasferimento delle funzioni in materia di turismo al ministero dei beni e delle attività culturali, avvenuto nel 2013 col governo Letta.

Nel 2016, col governo Renzi, è stata ripristinata la precedente organizzazione: da un lato, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; dall'altro, l'Ufficio per lo sport, quale autonoma struttura di supporto al presidente del Consiglio.

Nel 2020, col governo Conte II, la struttura si è trasformata in un dipartimento (DPCM 28 maggio 2020), organizzato in un unico ufficio di livello dirigenziale generale, l'Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport. Esso si articola in tre servizi: programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza; promozione dello sport di base e relazioni internazionali; comunicazione, eventi sportivi, studi e ricerche (DM 9 luglio 2020).


 
LA PLURISOGGETTIVITA' DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO
 

In definitiva il CONI è composto da

  • Federazioni Sportive Nazionali (FSN)

  • Enti di Promozione Sportiva (EPS)

  • Discipline Sportive Associate (DSA)


 
Questi tre organismi definire come le tre colonne su cui si regge lo sport italiano a cui si aggiungono leAssociazioni Benemerite e ai Corpi Sportivi Militari e Civili, infatti questi organismi – riunendo le diverse società e coordinando l’attività sportiva – vanno a comporre il CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – il quale a sua volta funge da FEDERAZIONE delle FEDERAZIONI.


 
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN)
 
In base allo statuto del Coni (approvato nel 2004), art. 20, sono associazioni senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, e non sono più organi del Coni (L.426/42). Sono costituite dalle società, associazioni sportive (ed in casi particolari dai singoli tesserati); Ad esse viene riconosciuta piene autonomia tecnica, organizzativa e di gestione (sotto al vigilanza del Coni e del CIO); Le Federazioni mantengono valenza pubblicistica.


 
Sono Associazioni, organizzate solitamente su base territoriale con comitati regionali e in alcuni casi provinciali, che hanno ottenuto un riconoscimento della propria attività da parte del CONI (attualmente sono riconosciute 45 FSN).


 
Le federazioni, promuovono, svolgono e sviluppano la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline sportive “olimpiche”, a carattere agonistico e amatoriale in armonia con gli indirizzi del CIO e del CONI, curano la preparazione tecnica, didattica e metodologica dei tecnici sportivi, nonché la realizzazione e l’organizzazione di attività sportive specifiche, sia di avviamento allo sport sia di sport di alto livello; riguardano una determinata disciplina o un insieme di discipline affini. Esse si i rivolgono a tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva organizzata in precisi regolamenti e – cosa più importante – hanno l’intenzione e l’ambizione di competere ai massimi livelli della disciplina prescelta.

DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA)
 
Sono Associazioni riconosciute dal CONI che svolgono sport che non siano oggetto di FSN, (attualmente sono riconosciute 19 DSA). Esse rispondono ai requisiti di:


 
a) Svolgimento di attività sportiva sul territorio nazionale di tradizione e consistenza quantitativa, organizzazione di competizioni
 
b) Statuto conforme agli indirizzi del CONI
 
c) Assenza di fine di lucro


 
Una volta riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI, viene concesso, come per le FSN il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (attualmente sono riconosciute 19 DSA). Sono sostanzialmente identiche alle Federazioni e si occupano di attività sportive NON PARTECIPANTI ALLE OLIMPIADI, legate a una disciplina – o a un gruppo di discipline affini – tramite uno sviluppo verticale che parte dalle attività di base fino alle attività sportiva di alto livello. Nota importante: se è vero che l’inclusione nel programma olimpico di una DSA coincide sostanzialmente con la sua trasformazione in Federazione Sportiva, non è vero il contrario. Cioè chi ha acquisito lo status di Federazione lo mantiene anche qualora la propria disciplina venisse estromessa dai giochi. I praticanti lo sport delle bocce, ad esempio, sono organizzati in federazione, ma essi sono sempre stati esclusi dai Giochi Olimpici.

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS)
 
Sono associazioni, spesso nate come emanazioni di soggetti non sportivi – (es. partiti politici) – che a seguito di un percorso di crescita e sviluppo sul territorio nazionale vengono riconosciute dal CONI (attualmente sono riconosciuti 15 Enti). Il criterio di riconoscimento quindi, diversamente dalle Federazioni, è principalmente numerico in base al numero delle ASD/SSD affiliate ed in base al numero degli Iscritti (Tesserati). Secondo la definizione data dallo stesso CONI sono EPS quelle associazioni che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative. Gli EPS, dunque, promuovono e organizzano le attività sportive a livello amatoriale e, pur muovendosi comunque in un’ottica di competizione, in questo caso si parla di attività amatoriale seppur svolta con modalità competitive; infatti anche gli EPS organizzano campionati e tornei – finalità di diffondere il più possibile la pratica sportiva nelle varie discipline. Proprio per questo gli Enti operano in ambiti diversissimi tra loro accogliendo al proprio interno qualunque disciplina sportiva.

Se rispondono ai requisiti richiesti, vengono riconosciuti, ai soli fini sportivi dal CONI.

  • Quindi il CONI non conferisce loro lo status di personalità giuridica di diritto privato.

  • Sono sottoposti al controllo del CONI (Dlgs 242/99), anche per l’utilizzo dei contributi ricevuti.

Collegati al sito istituzionale del CONI per accedere all'elenco delle:

- Federazioni Sportive Nazionali

- Discipline Sportive Associate

- Enti di Promozione Sportive
 
- Associazioni Benemerite

- Corpi MIlitari e Civili

IL COMITATO PARALIMPICO ITALIANO

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è un ente autonomo di diritto pubblico costituito il 17 febbraio 2017, con lo scopo di curare, organizzare e potenziare lo sport italiano per disabili. È, di fatto e di diritto, la Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, alla stregua del CONI per le discipline olimpiche, e riconosciuta dal Comitato Paralimpico Internazionale (International Paralympic Committee, IPC).. Precedentemente lo sport per disabili era a cura di una federazione sportiva, la Federazione Italiana Sport Disabili (FISD).

Il movimento paralimpico internazionale deve la sua nascita al neurochirurgo inglese Sir Ludwig Guttmann, il primo ad avviare alla pratica sportiva i reduci britannici che, nel corso della II Guerra Mondiale, riportando una lesione midollare, venivano ricoverati presso la “Spinal Injuries Unit” di Stoke Mandeville, il “Padre” della Sport Terapia e del paralimpismo in Italia è stato invece il dottor Antonio Maglio.

Dal '35 agli anni '50

Senza il suo lavoro e la sua totale dedizione, che durò dal 1935 anno di conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all’Università di Bari fino al giorno della sua scomparsa avvenuta a Roma il 7 gennaio del 1988, Roma e l’Italia non avrebbero avuto il privilegio di aver dato i natali ai Giochi Paralimpici estivi nel 1960, senza contare che migliaia di persone disabili in Italia devono alle sue intuizioni la loro salute, il prolungamento delle aspettative di vita e il loro reinserimento nella società civile.

Egli infatti è stato realmente l’ideatore e il propugnatore della prima Olimpiade per atleti paraplegici. In Italia erano i primi Anni ’50 e, purtroppo, imperava una scarsa cultura in materia di disabilità, che attanagliava le persone comuni in opprimenti pregiudizi spesso conseguenza di confinamento e di rifiuto della persona disabile. Ma Antonio Maglio impresse una nuova concezione della disabilità attuando, seguendo le esperienze di paesi più evoluti quali la Germania e l’Inghilterra, nuove metodologie terapeutiche per i pazienti neurolesi.

1957

Le risultanze dei suoi nuovi metodi furono immediatamente positive: riduzione del tasso di mortalità e attenuazione degli stati depressivi dei soggetti che ebbero la fortuna di essere compresi tra quelli ospiti del Centro Paraplegici di Ostia “Villa Marina”, che aprì i battenti nel giugno del 1957 per volere dell’Inail di cui Antonio Maglio fu vicedirettore nonché primario del Centro che, presto, divenne famoso in tutto il Paese e all’estero.

Egli fece esattamente quello che Ludwig Guttmann praticava a Stoke Mandeville ma ampliò notevolmente i programmi moltiplicando le attività fisiche attraverso numerose discipline sportive e utilizzando lo spirito agonistico quale sprone a reagire e ritrovare se stessi e le proprie abilità: nuoto, pallacanestro, tennistavolo, getto del peso, lancio del giavellotto, tiro con l’arco, scherma e corsa in carrozzina.

1964

In questa crescita l’Inail ha avuto un ruolo fondamentale perché l’ente, sotto la spinta di Antonio Maglio e di alcuni volenterosi professori di educazione fisica, finanziò da subito la pratica sportiva dei paraplegici, tanto che nel 1964 l’Italia partecipò ai Giochi con due rappresentative di atleti, di cui una sotto la sigla dello stesso Inail (l’altra sotto quella dellOnig, Opera nazionale invalidi di guerra), sebbene uniti dal tricolore.

Dal confronto con le altre Nazioni ai Giochi Paralimpici di Tokyo 1964 (ancora però si chiamavano Giochi internazionali di Stoke Mandeville) emerse l’arretratezza del nostro movimento rispetto a Paesi come Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Spagna, Olanda e Germania rappresentate da una Federazione o Comitato nazionale paralimpico riconosciuto dal relativo Comitato Olimpico e, in altri casi, con finanziamento e sostegno diretto da parte dello Stato.

1972

Fino al 1972 era ancora il Centro Inail di Ostia a finanziare e potenziare lo sport dei paraplegici e quando la gestione dello stesso passò all’Ente Ospedaliero regionale si rischiò addirittura di non partecipare ai Giochi di Heidelberg ’72 per mancanza di fondi.

1974

Solo nel 1974 si arrivò alla costituzione dell’Associazione Nazionale per lo sport dei paraplegici (Anspi) per promuovere, sviluppare e disciplinare lo sport di questi atleti quale strumento di recupero e quale mezzo di salute cominciando così ad affacciarsi un’accezione di sport quale diritto per tutti i cittadini disabili. Si partecipò così, per la prima volta, ai Campionati Europei di atletica leggera (Vienna 1977) e a quelli di basket in carrozzina (Olanda 1977). Fu un primo passo, ma le esigenze divennero molteplici, gli impegni nazionali e internazionali si moltiplicarono in fretta come pure la domanda di sport da parte delle persone con altre tipologie di disabilità. Per tutti gli anni ’70, poi, la Fisha (Federazione italiana sport handicappati), che fino al 1978 agì come Anspi, operò nel tentativo di stabilire un rapporto solido e chiaro con il Comitato Olimpico Nazionale.

1981

Il 1981 vide poi a Roma una grande manifestazione di atletica leggera, scherma, nuoto e pallacanestro e, allo Stadio dei Marmi, divenne storica l’impresa del canadese Arnie Boldt che, nel salto in alto, saltò con una sola gamba la misura eccezionale di 2 metri e 4 centimetri. Fu lo stesso Boldt a rappresentare tutti i disabili al Giubileo degli Sportivi celebrato da Papa Giovanni Paolo II allo Stadio Olimpico in Roma.

1987

Nello stesso anno la Fisha ottenne l’adesione al Coni, compiendo il primo significativo passo verso il riconoscimento dell’attività sportiva svolta dalle persone con disabilità. Sei anni dopo, nel 1987, il Comitato Olimpico decretò il riconoscimento giuridico della Fisha e il suo ingresso nell’olimpo delle Federazioni Sportive Nazionali. Il Presidente della Fisha (che estendeva la sua competenza anche in materia di disabilità mentale) entrò, così, di diritto nel governo dello sport nazionale rappresentando anche la Fics (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e la Fssi (Federazione Sportiva Silenziosi Italiana).

1990

La costituzione della Federazione Italiana Sport Disabili avvenne nel novembre del 1990, risultante quindi dall’unificazione volontaria delle tre federazioni sportive competenti in materia di disabilità: la Fisha (Federazione Italiana Sport Handicappati), la Fics (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e la Fssi (Federazione Italiana Silenziosi d’Italia). E’ in questo contesto che gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale ricevono pari dignità e considerazione alla stregua dei loro ‘’colleghi’’ con disabilità fisica e sensoriale.

1996

Nel 1996 però il movimento sportivo dei Silenziosi si scorporò dalla Fisd, in quanto il Ciss (Comitato Internazionale Sport Silenziosi) non aderisce ai principi e ai programmi Olimpici e Paralimpici.

2003

La legge istitutiva del Comitato Italiano Paralimpico (Legge n°189 del 15 luglio 2003) e il successivo decreto di attuazione (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2004), infatti, hanno riconosciuto la valenza sociale dell’organismo, che mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni “promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione” affinché ciascun disabile abbia l’opportunità di migliorare il proprio benessere e di trovare una giusta dimensione nel vivere civile proprio attraverso lo sport quale strumento di recupero, di crescita culturale e fisica nonché di educazione dell’individuo disabile e non.

2015

Grazie, poi, all’approvazione della legge 124/15 del 7 agosto 2015 sul riordino della Pubblica Amministrazione, i successivi DPCM del 25 agosto 2016 e del 27 febbraio 2017 e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2017, il Comitato Italiano Paralimpico ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili, alla stregua del CONI, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, con il compito di riconoscere qualunque organizzazione sportiva per disabili sul territorio nazionale e di garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica e il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili.

Il CIP, relativamente all’attività agonistica, coordina e favorisce la preparazione atletica delle rappresentative paralimpiche delle diverse discipline in vista degli impegni nazionali e internazionali e, soprattutto, dei Giochi Paralimpici, estivi ed invernali, che si svolgono, circa due settimane dopo i Giochi Olimpici, nelle stesse sedi e strutture utilizzate per le Olimpiadi.

Ad oggi, il CIP riconosce circa cinquanta entità sportive, tra federazioni paralimpiche, discipline paralimpiche, enti di promozione paralimpica ed associazioni benemerite paralimpiche, di cui circa trenta riconosciute anche dal CONI.

2017

Grazie all’approvazione del Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017 il Comitato Italiano Paralimpico ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, con il compito di riconoscere qualunque organizzazione sportiva per disabili sul territorio nazionale e di garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica e il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili. [fonte CIP.It]

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