14 ago 20229 min

Le linee ministeriali per la raccolta fondi negli ETS.

Aggiornato il: 2 set 2022

Ogni Ente del terzo settore tenta, spera, sogna, di avere la possibilità di raccogliere delle somme, sottoforma di raccolta fondi, con lo scopo, alto e nobile, di sostenersi dignitosamente e permettere alla collettività di godere dei frutti del proprio lavoro.

A nostro avviso però è necessario, in prospettiva, un deciso cambio di visione: noi non raccogliamo o, perlomeno non dovremmo, raccogliere fondi per sopravvivere ma per permettere che il nostro messaggio e la nostra mission entri nel cuore di chi dona, ricevendo così l'adesione ad un valore, un sogno, una ragione ideale. Capite che stiamo parlando di una vera e propria rivoluzione che è profondamente differente da un puro e semplice scambio di servizi.
 

 
Tralasciando chi abusa ed ha abusato di questa forrma di mecenatismo il vero problema è che, nel nostro Paese, persino donare sogni comporta un certo impegno in termini di adempimenti burocratici. Su questi adempimenti è intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha adottato delle LINEE GUIDA SULLA RACCOLTA FONDI emanate in base al disposto dell’articolo 7 comma 2 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
 

Prima della Riforma del Terzo Settore la raccolta fondi era sempre stata gestita secondo i principi propri della buona fede di chi opera nel sociale o nello sport. Ed è vero che ci si doveva "arrampicare" tra prassi e consuetudine ma, tutto sommato, non si rischiava di traumatizzare il donante.

Così pensiamo non sia stato facile per il legislatore bilanciare la necessità di limitare le attività autodefinitorie delle realtà del terzo settore con l’assoluta necessità di garantire la loro completa autonomia ma, soprattutto, offrire una definizione e un riconoscimento formale di tale attività secondo i principi di trasparenza, verità e correttezza.
 

 
L'articolo 7 del Codice ci definisce che cos'è una raccolta fondi = il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Pertanto, continuando nell'analisi, potremmo avere

1) raccolte indirizzate al singolo donatore

2) raccolte mediante sollecitazioni al pubblico
 

Raccolte che potranno consistere in

a) lasciti

b) donazioni

c) contributi

Tutte le raccolte fondi sono caratterizzate dalla volontà di essere strumento di finanziamento delle attività di interesse generale ed è questa la novità: perché prima quanto ricevuto da una raccolta fondi poteva essere destinato alle attività istituzionali in senso lato, cioè quelle previste dallo statuto, ora quel che viene donato dev'essere indirizzato esclusivamente alle attività di interesse generale espressamente perseguite dall'Ente (e indicate in Statuto), mettendo nelle condizioni ogni soggetto erogatore di conoscere le finalità specifiche della raccolta.

Soggetti attivabili

Le linee guida chiariscono che possono essere impegnati nell'attività di raccolta non solo i soci dell'Ente (Volontari, lavoratori, personale incluso) ma ci può avvalere anche di terzi a cui si può affidare l’intera attività che può essere sviluppata con diverse forme metodologiche.

Il Ministero quindi offre un elencazione di massima delle tecniche utilizzabili operato sulla base delle prassi individuate dall’ex Agenzia del Terzo Settore nelle linee guida pubblicate nel 2011 (ben 11 anni fa !)

  • face to face ed eventi di piazza

  • telemarketing

  • direct mail

  • direct response television

  • numerazioni solidali

  • merchandising

Trovando questa elencazione obsoleta ci permettiamo di suggerire che anche il branded podcast, newsletter e l'utilizzo di ADV su canali social (Youtube o Twitch) possano rappresentare, oggi, strategie molto più efficaci e di maggior presa sulla collettività ricordando anche a noi stessi che la finalità è TRASMETTERE i VALORI dell'Ente.

Anche per questo vengono per la prima volta introdotti i principi di verità, trasparenza, correttezza quali essenziali valori di riferimento cui soggiace la raccolta fondi.


 
In particolare la trasparenza, implica un comportamento proattivo dell’Ente per massimizzare la diffusione di una ampia e corretta informativa sulla campagna di raccolta fondi.
 

 
In tal senso sarà necessario che l'Ente metta a disposizione della collettività informazioni ritenute essenziali quali:

a) durata della campagna

b) ambito territoriale in cui opera

c) indicazione dei referenti dell’associazione a cui fare riferimento in caso di richiesta informazioni

d) indicazione delle modalità attraverso cui eseguire la donazione e i benefici fiscali connessi;

e) obiettivi di raccolta

Per verità, invece, si intende che l'Ente deve diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 145/2007.


 
Infine per aderire al principio della correttezza si chiede che l'Ente si comporti con con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione.

In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, GDPR 2016/679.

Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si dovrà inoltre evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi.

Ovviamente non dovranno nemmeno essere posti in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori e, in ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta Costituzionale non saranno ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all’ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l’identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione.

Trattamento fiscale

I proventi derivanti da raccolte fondi da parte di un ente non commerciale non configurano redditi di impersa e non concorrono agli altri tipi reddituali a meno che la raccolta non sia caratterizzata da una modalità di esercizio che rimanda al modus operandi di una impresa profit (e così in spregio alle regole e principi unionali di concorrenza sul mercato).

Se alla donazione segue poi la cessione di un bene (ad esempio, la maglietta dell’associazione o altro gadget) o l'erogazione di un servizio (ad esempio il concerto, o l’intrattenimento danzante cui si è ammessi a seguito del versamento dell’importo oggetto di raccolta), le somme ricevute saranno in ogni caso assoggettabili ad IVA, salvo che l’attività non sia annoverabile quale “occasionale".

Le linee guida però ci dicono solo che cosa non è occasionale: ad esempio il merchandising viene definito in forma continuativa se, per esempio: (a) la gestione di siti per la vendita in forma elettronica (on line shopping); (b) l’organizzazione di punti vendita fisici organizzati all’interno delle sedi dell’ETS o in altri spazi fisici in uso all’ETS o a terzi (c.d. corner shop e charity shop). Ovviamente avremmo preferito una definizione più netta per saperci meglio orientare ...

Ancorchè esista una scambio di beni o servizi sottostante alla raccolta fondi il legislatore ha comunque previsto che i proventi non formino materia imponibile ma solo se ricorrono - contemporaneamente - questi requisiti:

1) occasionalità della raccolta;

2) valore modico dei beni ceduti o dei servizi prestati;

3) concomitanza della raccolta con eventi celebrativi, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti elencati fa venire meno il trattamento agevolativo

Importanza del rendiconto

il rendiconto assume un valore fondamentale e deve essere redatto secondo i dettami richiesti dal normatore in materia di bilancio (sul punto richiamiamo i nostri interventi sulla rendicontazione associativa).

Proventi e oneri di tutte le raccolte fondi confluiscono nella Sezione C del rendiconto gestionale e sono oggetto di una specifica rendicontazione il cui schema è predisposto dalle linee guida in un fac simile insieme alla relazione illustrativa in modo da essere legato al bilancio d’esercizio .

Verifiche e controlli mirati

Controlli sulle raccolte fondi sono in capo agli uffici del Runts e a quelli dell’amministrazione finanziaria.

L'Ufficio RUNTS competente verifica:

  • la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione presso il Registro unico;

  • il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

  • l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro unico.

I controlli sono indirizzati a verificare che :

  • i fondi derivanti dalla raccolta siano destinati al supporto delle attività di interesse generale;

  • siano assolti i doveri di ampia e completa informativa sull’attività nei confronti dei donatori e dei beneficiari, secondo le diverse coniugazioni enumerate proprio dalle linee guida;

  • siano rendicontate le attività di cui consta la raccolta fondi, all’interno degli schemi di bilancio previsti dalla normativa;

  • • siano osservati i termini di deposito del bilancio dove trovano legale collocazione le attività di raccolta.

L’Amministrazione finanziaria invece avrà come compiti:

  • attivare le specifiche competenze che la normativa speciale le assegna in ragione della sua missione istituzionale ;

  • sviluppare le prerogative di verifica che espressamente le attribuisce il Codice del Terzo settore in alcuni ambiti, ai sensi dell’art. 94, comma 1 e dunque, in relazione alla raccolta fondi, accerta la completezza e correttezza delle imputazioni a bilancio, segnalando all’Ufficio del RUNTS competente ogni elemento utile che muova nella direzione di una lesione del dato normativo, per l’emissione dei relativi provvedimenti.

I vantaggi per chi dona

Innazitutto l'aver contrbuito alla realizzazione delle finalità ideale dell'Ente.

A norma del Decreto del 28 novembre 2019, invece:

  • se una impresa dona a una Onlus, a una Odv e una Aps può dedurre al reddito fino al 10 % del reddito complessivo dichiarato. Per l’azienda donatrice, l’erogazione liberale segue il principio di cassa.

  • se è una persona fisica a donare può scegliere fra detrarre l’importo (per un massimo di 30.000 euro di donazione) al 30%, ( per le Odv 35%) oppure dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.

Le donazioni devono avvenire con mezzi tracciabili e no sono deducibili né detraibili i versamenti effettuati con quote sociali ovvero in contanti.

A norma del Decreto 28 novembre 2019 è anche possibile fare “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore”, tranne se a favore di imprese sociali costituite in forma di società.

Il problema delle donazioni in natura è sempre il problema della determinazione del valore economico.

Per il suo calcolo si fa riferimento normalmente al valore normale articolo 9 Tuir “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”; ovvero al valore del residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento in caso di bene strumentale ovvero in caso di cessione di beni e delle prestazioni dei servizi oggetto dell’attività dell’impresa o di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, la detrazione o deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali (art. 92 del TUIR).

Nel caso in cui il valore non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una perizia giurata che attesti il valore.

E se effettuo una erogazione liberale in denaro ad una Associazione Sportiva Dilettantistica?


 
Ritenendo che in caso di A.S.D. / E.T.S. (nella qualifica di Associazione di promozione sociale, Organizzazione di Volontariato, ex Onlus ets) la normativa applicabile sia quella del Codice del Terzo Settore, prendiamo il caso di liberalità ad Associazione che assuma esclusivamente la qualifica di sportiva dilettantistica :

  • Se il soggetto che effettua l'erogazione liberale in denaro a favore di una A.S.D. è una persona fisica, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del T.U.I.R., il donante potrà detrarre dalle imposte una somma pari al 19% dell’erogazione effettuata. La detrazione è comunque calcolata su un importo complessivo non superiore ad euro 1.500 per ogni periodo d’imposta e, pertanto, l’importo massimo del beneficio fiscale ammonta a euro 285. Per avere diritto alla detrazione è necessario che il versamento sia eseguito tramite strumenti di pagamento tracciabili e che il soggetto erogante conservi copia del bonifico o del versamento in c/c postale con esplicita indicazione della causale del versamento e dei dati del beneficiario. Non si avrà pertanto diritto alla detrazione per le erogazioni effettuate in contanti e, qualora venga effettuata tramite assegno, d’altro canto, sarà opportuno ottenere apposita ricevuta dall’associazione beneficiaria.

  • Se chi effettua l'erogazione liberale in denaro a favore di una A.S.D. è soggetto diversorispetto alla persone fisiche, ai sensi dell’art. 78, comma 1, del T.U.I.R., in quanto soggettop assivo IRES potrà detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti e con le modalità dettati per la medesima detrazione prevista a favore delle persone fisiche dall’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del T.U.I.R.

Per le sportive, invero, manca un preciso riferimento normativo sulle c.d. donazioni in natura al pari di quanto invece disciplinato per gli ETS. Per non sbalgiare consigliamo di attenersi alle modalità definite finalmente col decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020.

Donazione o liberalità ?
 
Riprendendo altri interventi ci sembra infine opportuno chiarire che già il nostro Codice Civile prevede una specifica disciplina sulla c.d. donazione (Art. 769)

Erogazione liberale o donazione?

Quando le liberalità in denaro o in natura sono particolarmente consistenti, sorge il dubbio se l’operazione, da “erogazione liberale” divenga una “donazione” (art. 769 c.c.) scondo cui
 

 
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
 

 
Per la donazione è prevista la forma solenne dell’atto pubblico (art. 782 c.c.) del contratto, da redigersi in presenza di due testimoni, forma che è richiesta ad substatiam e senza il rispetto della quale il contratto è nullo. Nel Codice civile le donazioni di modico valore (art. 783 c.c.) sono ugualmente valide anche in mancanza dell’atto pubblico, purché riguardino beni mobili e vi sia stata la tradizione (cioè la consegna) del bene o del denaro.

Facciamo nostra la preoccupazione di quanti si chiedono quale sia il limite tra donazione di modico valore (forma libera) oppure donazione che, per entità, necessità dell'atto solenne. Le variabili, come sempre, sono tante e non sempre di facile lettura ma nulla vieta che sopra una determinata somma stabilita dal Consiglio Direttivo possa scattare una sorta di "campanello" per verificare se vi siano o meno i presupposti per formalizzare la donazione.
 

 

 

 
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