29 ago 20224 min

Nuovo Registro Attività Sportive Dilettantistiche

Aggiornato il: 31 ago 2022

Dal 31 agosto 2022 diventa operativo, presso il Dipartimento per lo sport (che si avvarrà della collaborazione di Sport e Salute S.p.a. per la gestione) il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito, Registro) che, come disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, avrà il compito di assolvere alle funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente normativa.

Come detto nel Registro saranno iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Con il prossimo 31 agosto verrà quindi abrogato anche l’articolo 7 D.L. 136/2004, convertito con L. 186/2004, che legittima(va) il Coni come unico ente certificatore.

Per le Societa' e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico invece viene istituita una sezione speciale.

Per le nuove iscrizioni:

Dal 31 agosto p.v. gli enti affilianti dovranno comunicare esclusivamente al Registro quanto previsto all'articolo 6 del citato decreto, per il riconoscimento delle affiliazioni.

In particolare :

  • i dati anagrafici dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica;

  • i dati anagrafici del legale rappresentante;

  • i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;

  • i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);

  • i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;

  • le attivita' (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Societa' e Associazioni sportive affiliate;

  • l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);

  • i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

Segnaliamo anche noi la mancanza, tra la documentazione obbligatoria, dello Statuto rendendo a dir poco dubbia l'operatività dell'Art. 14 del Decreto 39/2021 nella parte in cui viene semplificato il procedimento per otternere l’autonomia patrimoniale perfetta, anche in assenza di patrimonio minimo, mediante semplice iscrizione al registro.

Per gli enti già Iscritti al Registro CONI 2.0. e attualmente affliati (trasmigrazione):

I dati già comunicati al precedente Registro delle associazioni e società dilettantistiche (il CONI 2.0) non devono formare oggetto di nuova comunicazione, salvo ovviamente per variazioni aggiornamenti, in quanto sempre a decorrere dal 31 agosto, come prevede l'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. A tal fine il Dipartimento fa sapere di aver già provveduto a richiedere al Comitato Olimpico Nazionale Italiano la consegna dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche, istituito presso l'Ente.

Per tutti depositi tempestivi e obbligatori:
 
Sempre l'art. 6 al comma 3 precisa che ogni Associazione e Societa' sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deve depositare presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

  • il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;

  • i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;

  • i verbali che modificano gli organi statutari;

  • i verbali che modificano la sede legale.

Il mancato o tempestivo adempimento sarà causa di cancellazione dal Registro.
 

Opponibilità degli atti:

Molto importante quanto disposto dall'Art. 10 del Decreto laddove viene previsto che gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi (ma soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.)


 
Mentre per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella mpossibilita' di averne conoscenza.

Il Regolamento operativo (ora mancante):

Come avvenuto per il Registro Unico Nazionale del Terzo Seetore) per la tenuta, la conservazione e la gestione del nuovo Registro verrà predisposto un apposito Regolamento come dispone il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 39. Pertanto per conoscere modalità di accesso, caricamento e consultazione del Registro dovremo attendere che venga pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.


 
Revisione:

Il Dipartimento dovrà provvedere alla revisione dei dati ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro stesso ogni 3 anni.

La cancellazione dal Registro:

La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorita' giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro. Non verrà quindi imposto, come per il RUNTS, che alla cancellazione dal Registro debba necessariamente conseguire la devoluzione del patrimonio.

In attesa di vedere pubblicato il Regolamento operativo (di cui non mancheremo di darvi notizia anche mediante aggiornamento di questo approfondimento), invitiamo tutti i sodalizi a verificare l'effettiva iscrizione all'attuale Registro CONI proprio Ente Affiliante (Federazione; Disciplina Sportiva, Ente di Promozione).
 

 
PER DOMANDE O RICHIESTA DI CHIARIMENTI STIAMO PREDISPONENDO UNA LIVE DEDICATA ALL'ACCADEMIA.
 

 
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