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Attività fisica adattata: prevenire o limitare la disabilità con lo sport


AFA

A cura dell'Avv. Carlotta Toschi


Il termine “Attività Fisica Adattata” è stato introdotto nel 1973, anno di fondazione della Federazione Internazionale Attività Fisica Adattata (IFAPA).


Le prime assemblee internazionali sono state organizzate nel 1977, in Quebec e poi nel 1979, a Bruxelles. A livello internazionale, l’APA è stata definita, per la prima volta, nel nono simposio internazionale che si è tenuto nel 1989, a Berlino, occasione in cui Doll e Tepper hanno definito l’AFA come: ”APA si riferisce al movimento, all’attività fisica e agli sport nei quali viene data un’enfasi particolare agli interessi e alle capacità degli individui caratterizzati da condizioni fisiche svantaggiate, quali disabili, malati o anziani.


Secondo quanto espresso dalla Presidenza IFAPA, l’obbiettivo principale degli operatori occupati nell’AFA è quello di mettere in grado e quindi, di abilitare, tutti i soggetti alla partecipazione ad una attività fisica regolare, per tutto il corso della loro vita. Facendo menzione del messaggio del Presidente IFAPA “Vogliamo valorizzare e promuovere l’attività fisica quale mezzo ricreativo, sportivo, terapeutico, espressivo o di benessere.”


Nel 1997, è stato adottato, dal Consiglio di Amministrazione, lo Statuto IFAPA, a Quebec City che riconosce che l’oggetto d’interesse specifico dei programmi e delle attività IFAPA è rappresentato dalle persone affette da malattie, menomazioni, disabilità o deficit tali da limitare le capacità di tali individui di praticare le attività fisiche loro congeniali. Per l’effetto, sulla base della dichiarazione statutaria, è possibile definire ancora meglio l’ambito di azione dell’AFA e cioè possiamo includere la messa a disposizione, ai fini dello svolgimento di attività fisica, di tutte quelle prassi adattate, di tutte quelle attrezzature e regolamenti e di ogni altra componente che permetta agli esseri umani, caratterizzati da condizioni limitanti / limitate, di seguire uno stile di vita attivo.


Per Attività Fisica Adattata, si intendono programmi di esercizio fisico non sanitari, svolti in gruppo, appositamente destinati ai soggetti con malattie croniche rivolti alla modifica dello stile di vita per prevenire o limitare la disabilità.


Sappiamo perfettamente che le più recenti evidenze della scienza e della medicina hanno dimostrato che la disabilità, la morbosità e la mortalità prematura possono essere prevenute e limitate attraverso l’adozione di comportamenti e stili di vita equilibrati. In moltissimi casi, all’attività fisica può essere riconosciuta fattore determinante.


Passando per un incremento di autonoma personale, grazie all’attività fisica, si può giungere ad una concreta promozione del benessere psico – fisico del soggetto, migliorando anche la

partecipazione attiva alla vita sociale.


Il principio fondamentale dell’AFA è, quindi, l’inclusione, per una valorizzazione della diversità

dell’essere umano.


Inclusione non significa solo porre sullo stesso piano due gruppi di induvidui: con o senza disabilità. Inclusione prevede, attraverso la messa in campo dei protocolli AFA, la messa a disposizione di servizi e l’incoraggiamento al porre in essere più pratiche virtuose di accoglienza ed inserimento.


Alcuni dati più tecnici: in Italia, nelle singole Regioni, le AUSL di competenza vigilano e garantiscono l’adeguatezza dei locali ove andranno a svolgersi le attività e la scrupolosa applicazione dei protocolli per lo svolgimento degli esercizi. Per accedere ai corsi, non è necessario il certificato medico ed il costo è particolarmente conveniente e contenuto. I corsi, generalmente, si svolgono in gruppi modesti di circa 15 soggetti, sia in luoghi aperti che chiusi come ad esempio piscine o palestre.


Analizzando i dati ISTAT del 2020, riferiti all’anno 2019, viene evidenziato che gli operatori del

settore che oggi ci occupa promuovono stile di vita sano, tra i malati cronici, solamente nel 39 % dei casi. E’ pertanto opportuno che in ogni AUSL vengano promossi percorsi di prevenzione e promozione della salute che si distinguono dai percorsi di fisioterapia e riabilitazione.


Per altro, la legge di Bilancio 2022 ha introdotto un credito di imposta per tutte le spese sostenute (documentate) dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per lo svolgimento di AFA. La domanda per ottenere il riconoscimento di questo credito andava compilata e trasmessa nella finestra temporale intercorrente dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, tramite intermediario o direttamente dal contribuente, a mezzo del servizio online disponibile sul sito dell’AdE, in Area riservata – sezione Servizi – Categoria Agevolazioni. L’AdE è responsabile del processo di gestione delle domande e viene spesso coadiuvata, in questo operato, da Sogei S.p.a. e Sose S.p.A. La collaborazione con Sogei riguarda il regolamento del sistema informativo Anagrafe Tributaria mentre per Sose SpA riguarda la competenza della società nella elaborazione ed aggiornamento degli indici di affidabilità fiscale nonché analisi correlate ai dati inviati da chi ha richiesto il bonus. Nel periodo su indicato è possibile inviare nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa oppure presentare rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.


Dopo la presentazione della richiesta, veniva rilasciata la ricevuta di presa in carico oppure di scarto della domanda, con le relative osservazioni. Tale credito era utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta anno 2022, in diminuzione delle imposte dovute e ammontare eventuale non avrebbe potuto essere utilizzato negli anni successivi.


Malgrado gli sforzi del governo e le sempre maggiori realtà che nei territori offrono tale tipologia di servizio, sono ancora pochi coloro che, pur necessitandone, fanno ricorso all’attività fisica adattata. L’AFA non si sostituisce certamente all’attività fisica ma è dimostrato che il processo. debilitante possa essere aggravato dalla sedentarietà che può, a sua volta, essere causa di ulteriori disabilità e /o limitazioni funzionali. La promozione dell’AFA, pertanto, si pone come valore aggiunto e fattore determinante, anche in senso di prevenzione.

 

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Avv. Carlotta Toschi Esperto Commissione Giuridica SRDS CONI Emilia-Romagna



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