top of page

La fiscaltà nel mondo degli e-sport.

De Leo Esport

La fiscaltà nel mondo degli e-sport.Tra joystick e leggi: il gamer nel diritto italiano tra fisco, previdenza e riconoscimento sportivo


di Emanuela M. De Leo segretario generale OINP


Fino a pochi anni fa, parlare di gamer come lavoratori, in generale, era materia da convegni per “visionari” o, nella migliore delle ipotesi, oggetto di titoli delle riviste di nicchia del settore. Eppure oggi, tra tornei internazionali, piattaforme di streaming e sponsor globali, chi gioca ai videogiochi lo fa spesso per “mestiere”. E guadagna. Ha redditi imponibili che entrano nel radar del legislatore, dell’INPS e delle autorità fiscali. Il 2025 ha rappresentato una svolta concreta per questo mondo ancora fluido, troppo veloce per un sistema giuridico abituato a camminare o, in questo caso, ad arrancare. Eppure qualcosa si muove: ora il gamer ha, per la prima volta, un’identità normativa, seppur ancora frammentata e non del tutto allineata con la realtà.


La prima tessera del mosaico resta la fiscalità.

Un gamer professionista residente in Italia è tenuto, come qualunque contribuente, a dichiarare i redditi ovunque prodotti, secondo il principio di tassazione su base mondiale, "world-wide income" La categoria reddituale in cui rientra dipende dalla fonte del reddito stesso: i premi in denaro percepiti in via occasionale da competizioni possono rientrare tra i “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lett. l TUIR), mentre le sponsorizzazioni o i contratti continuativi rientrano tipicamente nei “redditi di lavoro autonomo” (art. 53)TUIR. Se il gamer è assunto con un contratto alle dipendenze di una società, si applica il regime dei redditi da lavoro dipendente (art. 49 TUIR).


Il lavoratore autonomo, fino a un volume d’affari annuo pari a 85.000 può optare per il regime forfetario, le attività occasionali dopo 5.000 pagano comunque INPS.


Il contesto internazionale aggiunge ulteriore complessità. Il gamer che partecipa a un torneo in Canada o firma un contratto con una società coreana è soggetto a una fiscalità globale. Le convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni, cui l’Italia aderisce, offrono strumenti per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte. L’articolo 17 del Modello OCSE consente allo Stato in cui si svolge l’attività – nel caso di specie, il torneo – di tassare il compenso, anche se il soggetto è residente in un altro Stato. L’articolo 16 regola invece i compensi corrisposti agli amministratori, spesso rilevante nei casi in cui il gamer abbia un ruolo manageriale nella propria società o nel team.


Cosa prevede la legge italiana al riguardo?

Vuoi saperne di più?

Iscriviti a consulentidellosport.info per continuare a leggere questi post esclusivi.

Logo CDS
© Consulenti dello Sport

P.iva  IT03879050130 -  Via  Innocenzo XI, n.19 - 22100 - Como (CO)

Professione DBN
OINP ETS APS
Logo Be.TV
bottom of page