
A cura dell' Avv. Francesca Solinas e del Dott. Andrea Mancino Premessa generale
Non di raro capita che atleti provenienti da altri paesi e residenti in altri Paesi al di fuori dell’Italia svolgano attività sportiva nel nostro paese.
Il problema sorge in merito alla loro tassazione e abbiamo chiesto all’avvocato Francesca Solinas del Foro di Milano e al Dottor Andrea Mancino di indicare le modalità per un corretto inquadramento sia fiscale che contributivo.
Nello scritto viene analizzata la fattispecie del lavoro dipendente accanto a quella del lavoro autonomo, con specifiche relative alla tassazione e alla contribuzione.
Nel nostro ordinamento, a seguito del D.Lgs. 36/2021, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
È importante, però, individuare il settore in cui opera il lavoratore, al fine di definire la tipologia di rapporto da instaurare.
Nei settori professionistici istituiti dalle Federazioni Sportive Nazionali (FIGC, FGI, FIP, FIC), ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 36/2021, il lavoro sportivo, come definito dall’art. 25, si presume sempre oggetto di contratto di lavoro subordinato quando è prestato come attività principale, prevalente e continuativa.
Tuttavia, le prestazioni possono essere oggetto anche di contratto di lavoro autonomo al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:
l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Nell'area del dilettantismo, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 36/2021, il lavoro sportivo può essere subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Nel caso di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, scatta una presunzione semplice, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Dal punto di vista della normativa interna, ai fini della tassazione degli sportivi, assume fondamentale importanza stabilire la natura del rapporto in base al quale tali soggetti prestano la propria attività lavorativa, da ciò, infatti, discende anche il trattamento fiscale a loro applicabile.
Come premesso, le prestazioni rese da uno sportivo possono inserirsi
Per una lettura completa dell’articolo accedere al sito con le proprie password di abbonamento