Le Motivazioni di Accesso nei Locali dove si svolge attività
- 13 mag
- Tempo di lettura: 2 min

A cura della Dott.ssa Katia Arrighi
L'assetto normativo dei poteri ispettivi dell'Amministrazione Finanziaria ha subìto una significativa evoluzione con l’introduzione dell'art. 13-bis del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (convertito dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108).
Articolo 13 bis
Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso
1.
All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso".
2.
Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
.
Il potere di accesso, ispezione e verifica trova il suo fondamento primario nel D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e nel D.P.R. n. 633/1972 per quanto riguarda l’Iva e il presupposto cardine per l'esercizio di tale potere presso i locali destinati ad attività d'impresa o professionale è la sussistenza di "effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo".
Quando è possibile accedere ai locali e che motivazioni devono essere addotte?
Nel testo che segue, in maniera schematica, cercheremo di indicare i vari punti .
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