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Le Motivazioni di Accesso nei Locali dove si svolge attività

  • 13 mag
  • Tempo di lettura: 2 min


A cura della Dott.ssa Katia Arrighi


L'assetto normativo dei poteri ispettivi dell'Amministrazione Finanziaria ha subìto una significativa evoluzione con l’introduzione dell'art. 13-bis del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (convertito dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108).

Articolo 13 bis

Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso

1.

All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso".

2.

Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

.

 

Il potere di accesso, ispezione e verifica trova il suo fondamento primario nel D.P.R. n. 600/1973  per le imposte sui redditi  e nel D.P.R. n. 633/1972  per quanto riguarda l’Iva e il presupposto cardine per l'esercizio di tale potere presso i locali destinati ad attività d'impresa o professionale è la sussistenza di "effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo".

 

Quando è possibile accedere ai locali e che motivazioni devono essere addotte?

Nel testo che segue, in maniera schematica, cercheremo di indicare i vari punti .

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