A cura dell'Avvocato Daniele Lunardi
Il tema del pericolo insito nelle attività sportive (e vieppiù ineliminabile) torna di attualità mediante la questione posta recentemente all'attenzione della Suprema Corte.
La rigorosa responsabilità del gestore di un impianto sportivo che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è esclusa soltanto se il gestore prova il caso fortuito, trova infatti il suo limite nel pericolo “normale” o “tipico” correlato all'attività sportiva svolta nell'impianto medesimo.
Ce lo dice la recente Ordinanza n. 17942 del 28.06.2024 della Corte di Cassazione Civile, Sez. III. che andiamo oggi ad esaminare.
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