Dalla Redazione
Possiamo definire sport il pickleball, il crossfit, gli esport o lo yoga acrobatico?
Richiamando l'art. 5 del D.lgs 39/2021 al momento, nonostante la notorietà e la loro pratica da parte di milioni di persone, no.
Un mancato "riconoscimento" che, prima di tutto, incide sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'iva, per tali attività che non potranno godere del trattamento di favore riservato agli "sport" riconosciuti dall'Ordinamento.
Ma, come ci era capitato di precisare già nei precedenti contenuti e negli incontri pubblici di quest'anno, qualcosa stava cambiando soprattutto grazie alla piena operatività del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e al relativo Regolamento.
Quel qualcosa era di fatto la possibilità di accelerare la procedura di riconoscimento della natura sportiva di nuove attività nonchè ampliare il bacino di utenza delle associazioni e società sportive e quindi l’attività di promozione dello sport di tutti e per tutti.
Non stupisca dunque che durante l’incontro periodico con gli Enti di Promozione Sportiva della scorsa settimana, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, abbia presentato una importante novità per il riconoscimento della natura sportiva delle attività che non rientrano tra quelle svolte nell'ambito di Federazioni sportive, Discipline associata o Enti di promozione riconosciuti da CONI o CIP.
Di fatto stiamo parlando di alcune innovazioni al procedimento già previsto da gennaio scorso che, di conseguenza, è da intendersi a tutti gli effetti sostituito dal presente a decorrere dalla data odierna.
Secondo le nuove regole presentate dal Ministero potranno quindi presentare domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta:
100 associazioni e società sportive operanti in 5 regioni o con almeno diecimila iscritti; oppure
uno o più EPS, nel qual caso è sufficiente un numero di 50 associazioni e società sportive dilettantistiche, purché con un numero di iscritti non inferiore a cinquemila.
Ricordiamo che il riconoscimento della natura sportiva delle attività è disciplinato dall'Art. 5 del D.lgs 39/2021 e che il procedimento per i "nuovi sport" è stato per la prima volta previsto dall'art. 6 co. 2 Regolamento del Registro (Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 nonchè per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente). FIno ad oggi, però, ci si era limitati a prevedere che se l'attività dichiarata dal sodalizio al momento della richiesta di iscrizione al Registro non rientrava tra quelle svolte nell'ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, doveva essere verificato dall'Ufficio del Registro se tale attività potesse considerarsi di natura sportiva basandosi, tra gli altri, sui criteri contenuti nella definizione di sport di cui all’art. 2, lett. nn), d. lgs. 36/2021. In caso di esito positivo della verifica, include l’attività dichiarata nell’elenco delle discipline sportive. Con la nuova procedura, invero, si pone alla base del sistema prima di tutto un requisito dimensionale e di pratica sui territori minimo.
Nello specifico poi:
1) La domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta deve essere presentata al Dipartimento per lo Sport a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando il modulo B scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport (o qui sotto), sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente o degli enti di promozione sportiva.
2) ) Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, avendo particolare cura di descrivere i caratteri sportivi dell’attività svolta, che dovrà possedere tutti gli elementi indicati nella definizione di “sport” di cui al d. lgs 36/2021, che si riporta di seguito: “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
Il modulo deve essere corredato da ogni informazione utile a valutare la natura dell’attività che si dichiara di svolgere, unitamente al regolamento tecnico portante le regole dell’attività medesima.
Il Dipartimento per lo Sport, verificata la documentazione presentata, può richiedere in qualsiasi momento informazioni e integrazioni. In mancanza di riscontro nei trenta giorni successivi, la richiesta di riconoscimento si intende rigettata
3) Il Dipartimento per lo Sport, esaminata e verificata preliminarmente la documentazione ricevuta, e sentito il CIP o il CONI per l’eventuale apprezzamento dei profili di carattere tecnico dell’attività, procede alla valutazione della natura sportiva dell’attività dichiarata.
4) In caso di esito positivo riguardo alla natura sportiva dell’attività dichiarata, il Dipartimento per lo sport invita il CONI o il CIP a manifestare la volontà di procedere al riconoscimento della disciplina sportiva dell’attività dichiarata qualora la stessa possegga caratteristiche assimilabili a quelle di altra disciplina sportiva già riconosciuta dal CONI o dal CIP, assegnando un termine perentorio di 60 giorni per l’eventuale riconoscimento. Trascorso tale termine senza riscontro, il riconoscimento da parte del CONI o del CIP si intende negato.
5) Salvo che sia intervenuto il riconoscimento ai sensi del precedente punto 4, e sempre in caso di esito positivo riguardo alla natura sportiva dell’attività dichiarata il Dipartimento per lo sport sottopone l’istanza all’Autorità politica delegata in materia di sport, per l’aggiornamento annuale dell'elenco delle discipline sportive ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP, ai sensi di legge.
6) In caso di esito negativo il Dipartimento ne dà notizia agli istanti, motivando il diniego.
7) A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport dell’esito positivo riguardo alla verifica della natura sportiva dell’attività dichiarata e comunque dell’elenco delle attività sportive in cui sia inserita quella dichiarata, gli enti sportivi che svolgono detta attività possono presentare (per il tramite degli Enti di promozione sportiva) domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, attraverso apposita procedura telematica, secondo le modalità e nel rispetto di termini e condizioni indicati nel regolamento “disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” .
A seguito dell’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che certifica la natura sportiva dell’attività svolta, l’associazione o società sportiva dilettantistica può accedere a quei benefici e contributi statali in materia di sport che la normativa vigente ricollega alla mera iscrizione.
Di seguito la documentazione necessaria per presentare l'istanza di riconoscimento.
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