Grazie alla collaborazione con MS CHANNEL/ BE_TV e OINP abbiamo avuto l'opportunità di ritagliarci uno spazio per dialogare sulle novità che interesseranno il mondo sportivo in questo 2022. Per farlo ci siamo avvalsi della collaborazione del Dott. Alfonso De Luca , Dott. Commercialista e Revisore contabile in Salerno ed esperto in diritto sportivo, resosi diponibile (come sempre) per offrirci una panoramica chiara e completa di quelllo che ci attende. Nelle prime puntate del Focus OINP i questo 2022 dci siamo soffermati su una delle più importanti novità : il cambio di gestione del Registro degli Enti Sportivi, oggi ad appannaggio del CONI e da domani del Dipartimento dello Sport (e pertanto sotto direzione governativa). Di segiuto vi presentiamo un estratto delle principali domande e risposte trattate nel corso della puntata. Dott. De Luca qual'è il quadro di riferimento del Registro CONI ? [ADL] Come da delibera Coni n. 1574 del 18 Luglio 2017, del Consiglio Nazionale Coni, è entrato in vigore il nuovo Registro CONI 2.0 a cui possono accedere le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che prevedano nel proprio oggetto sociale gli sport e le discipline (384) presenti nella delibera Coni n. 1569 del 10 Maggio 2017, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Affiliate e agli Enti di Promozione Sportiva. Il REGISTRO 2.0 è lo strumento che il Consiglio Nazionale del Coni ha istituito per confermare definitivamente il “riconoscimento ai fini sportivi” delle ASD/SSD, già affiliate alle FSN – DSA- EPS. Le ASD/SSD iscritte al registro saranno inserite nell’elenco che il Coni, ogni anno, deve trasmettere, ai sensi della normativa vigente, all’Agenzia Delle Entrate. Come avviene l'iscrizione ? [ADL] Dopo aver effettuato e regolarizzato l’affiliazione della Associazione/Società Sportiva ad una Federazione, DIsciplina o Ente di Promozione Sportiva, questi ultimi provvederanno all’iscrizione della stessa al Registro, mediante la trasmissione al Coni di dati, documenti e tesseramenti, attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti delle normative legislative previste in materia. Voglio ricordare che l’iscrizione al Registro è CONDIZIONE INDISPENSABILE per poter usufruire delle agevolazioni fiscali vigenti.
Al termine della procedura di iscrizione, viene generato il certificato di iscrizione al Registro, che è l’unico documento che prova l’effettivo riconoscimento ai fini sportivi del Coni ed è scaricabile ogni anno, da ciascun iscritto, accedendo alla sezione riservata del Registro. (https://rssd.coni.it/) mediante il proprio account corrispondente al codice fiscale rilasciato, in sede di costituzione, dalla AdE.
Come ci ricorda, e precisa, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.18/E dell'Agosto 2018 , il Registro CONI, svolge un ruolo fondamentale sotto vari aspetti. In particolare :
• Funge da raccordo funzionale tra Agenzia delle Entrate e Coni, sulle nuove regole del Registro pubblico del Coni.
• Assume un ruolo certificatore attribuito al Coni
• Cristallizza il ruolo di controllo attribuito all’Agenzia delle Entrate
Per "rimanere" nel registro cosa bisogna fare ?
[ADL] Sul punto la normativa di settore è molto chiara. Per mantenere nel tempo l’iscrizione al Registro Coni 2.0 ogni soggetto sportivo, ogni anno solare, deve obbligatoriamente svolgere:
• ATTIVITA’ SPORTIVA (Art. 2 punto 7)
Insieme degli eventi, manifestazioni, gare, campionati, organizzati dalle
Federazioni/Enti di promozione di appartenenza, ai quali il soggetto sportivo
deve partecipare.
• ATTIVITA’ DIDATTICA (Art. 2 punto 8)
Insieme dei corsi di avviamento allo sport organizzati e gestiti direttamente o
espressamente autorizzati dalle Federazioni/Enti di promozione di appartenenza.
• ATTIVITA’ FORMATIVA (Art. 2 punto 9)
Insieme delle attività di formazione organizzate e gestite dal soggetto sportivo,
classificabili in corsi, corsi con esame, stage/seminari. Bisogna però dire che nel corso degli anni di entrata in vigore del suddetto Registro Coni, ci sono state sempre delle sanatorie (per il 2018 e 2019 per far venire in contro alle compagini che non avevano ancora recepito i regolamenti per stare in regola; nel 2020 e 2021 per via della situazione Pandemica, che hanno compromesso enormemente il normale svolgimento delle attività sportive, didattiche e formative) che hanno reso parziale e molto limitata l’operatività del Registro stesso, che è stato dal 2018 ad oggi perlopiù un “contenitore” e archivio di informazioni generali delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Oggi non si parla più di Registro CONI 2.0. ma di RAS. Di cosa si tratta ? [ADL] A seguito della “Riforma dello Sport” l’art. 4 del D.LGS n. 39/2021 stabilisce la nascita di un nuovo Registro che prenderà il posto del Registro Coni, e che si chiamerà “ Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (da qui l'acronimo RAS) che sarà tenuto dal dipartimento dello Sport del Consiglio dei Ministri mentre la gestione operativa sarà affidata alla società “Sport e Salute S.p.A.”. In un futuro che è già oggi il CONI avrà quindi il solo compito di raccogliere i dati e fornirli al Registro stesso, ma non avrà più un compito di gestione e di controllo.
Quando entrerà in vigore il nuovo RAS ?
[ADL] L’entrata in vigore del nuovo Registro è prevista per il 31/08/2022, data in cui il CONI, appunto, non sarà più l’organo certificatore delle Attività sportive ma siamo ancora in attesa dell'entrata in vigore di uno specifico decreto che ne determini il funzionamento nei suoi aspetti operativi. Intanto rassicuriamo gli Enti già iscritti al Registro CONI 2.0. : non dovranno fare nulla in quanto, come avvenuto per ODV e APS già iscritte nei relativi registri per accedere al RUNTS, anche gli enti sportivi trasmigreranno automaticamente nel nuovo Registro. Come funzionerà il nuovo RAS ? [ADL] Come detto attendiamo un decreto ad hoc ma per quanto è possibile rinvenire dalla normativa oggi in vigore è certo che domanda di iscrizione dovrà essere presentata al Dipartimento dello Sport sempre con le stesse modalità attuali, ossia per il tramite di un Ente di Promozione Sportiva o Federazione nazionale o Disciplina associata alla quale la ASD/SSD si affilia. Nella domanda dovranno essere comunicati (ex art.6 D.Lgs.39/21) i seguenti dati riferiti alla ASD/SSD: la ragione sociale/denominazione; codice fiscale e l’eventuale partita iva; la sede legale e i relativi recapiti; la data dello statuto; l’oggetto sociale unitamente alle attività sportive, formative e didattiche; la composizione e durata dell’organo amministrativo; le generalità del legale rappresentante e i dati dei tesserati. Sul punto si segnala che la Legge 106/2021 ha modificato i commi 2 e 3 dell’art.6 del D.Lgs. 39/2021 introducendo importanti novità:
• Non è più previsto l’obbligo di comunicare i contratti di lavoro e le collaborazioni amatoriali (con gli annessi compensi);
• Non è più previsto l’obbligo del deposito del rendiconto e conomico/bilancio e l’annesso verbale di approvazione;
• Non è più previsto l’obbligo di deposito dei verbali che modificano lo statuto, gli organi statutari e la sede legale:
E’ questa, in realtà una strana controtendenza rispetto al principio di trasparenza richiesto nella riforma del Terzo Settore. [Seguite gli aggiornamenti cliccando il bottone qui sotto, ricordiamo che siamo LIVE tutti i Venerdì alle ore 14:00 sui canali MS CHANNEL 814 SKY e sulla nuova BE-TV]
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