[A cura di Katia Arrighi]
Se ne è parlato e discusso talmente tanto che a tratti sembrava quasi che il Decreto Correttivo non fosse solo già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma addirittura avesse assunto a un ruolo di fonte del diritto più importante della Costituzione Italiana.
Il 2 Novembre è stato finalmente pubblicato e ora se ne può parlare con dovizia di particolari e non con i riferimenti ipotetici a qualcosa che dovrà accadere o che sentiamo tutti sia la cosa migliore che accada.
Cosa è il c.d. Decreto Correttivo per lo sport?
E' un decreto che completa la Riforma dello Sport.
Per essere più precisi, il Decreto Legislativo 5 ottobre 2022 n. 163 reca disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, emanato in attuazione dell’articolo 5 della Legge 8 agosto 2019, n.86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Composto da 31 articoli ragiona, integra, corregge, ciò che c'era in passato e che, salvo sconvolgimenti dell'ultima ora, dovrebbero andare in vigore dal 1 gennaio 2023, a conclusione di un iter lunghissimo di una riforma per lo sport da molti voluta e da altrettanti temuta.
I pareri sono contrastanti al riguardo e nell'assoluta certezza che nessuno possa dichiarare di detenere verità assolute al riguardo, come del resto in nessun settore della vita in questo mondo, ho deciso di condividere con voi le mie sensazioni a caldo nel leggere i 31 articoli cosi come compaiono (finalmente) in Gazzetta Ufficiale.
Oggi inizio dall' articolo16; quello che maggiormente mette in agitazione e ansia chi vive nel mondo dello sport.
Articolo 16
Per rendere le cose semplici come è in uso nel nostro Paese, e soprattutto facilmente comprensibili a tutti, l'articolo inizia dicendo che non è un articolo nuovo, ma va a modificare l'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Quindi è necessario capire: cosa diceva l'articolo 28 del 2021?
Serve comprenderlo perché nel corso delle ultime settimane, anche ai convegni a cui ho partecipato, ho sentito citare pezzi di un articolo e pezzi di un altro (e sempre a Decreto non ancora pubblicato) ingenerando così solo confusione. Noi che leggiamo queste cose ogni giorno ci siamo guardati in faccia un paio di volte dicendo “o non ho capito io o non ha capito lui, delle due l'una, figurati chi non legge ogni giorno queste cose”:
L’Articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 pre-correttivo parlava dei Direttori di gara mentre ora mentre ora viene disciplinato il “Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo". La nuova formulazione è composta da 5 commi.
Primo comma: Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
Facile, comprensibile, non servono grandi commenti al riguardo. Ci sta dicendo che se dobbiamo parlare di lavoro sportivo dilettante dobbiamo guardare questo decreto e questo titolo.
Secondo comma: Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
Quindi: se lavoro nel mondo sportivo si presume che io sia autonomo con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa solo se non lavoro più di 18 ore a settimana, escluso il tempo che dedico per partecipare alle manifestazioni e svolgo il mio lavoro in modo tale da rientrare nel profilo tecnico sportivo dei regolamenti degli organismi sportivi come Federazioni, Dsa e enti di promozione sportiva.
Sul concetto di “presunzione” tremano un po' le gambe perchè chi è abituato a lavorare nel mondo del lavoro nel nostro paese ne conosce i rischi e le conseguenze. O una cosa è o non è: la presunzione dà la strada a problemi.
Terzo comma: L’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli ef etti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Novembre 1996, n. 608 e deve essere efettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’uf icio territoriale dell’ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
Il terzo comma è lunghissimo e difficile da comprendere nell'immediato.
Ma possiamo così riassumerlo: come Ente sportivo riconosciuto ho l'obbligo di:
• comunicare al registro delle attività dilettantistiche i dati del rapporto di lavoro che ho con chi lavora da me;
• questa comunicazione fa le veci di quella che nel mondo del lavoro non sportivo si fa al centro per l'impiego;
• se non lo faccio sono sanzionabile.
Il mondo del lavoro “ ordinario e non sportivo “ se possiamo chiamarlo cosi è abituato a queste cose. Comunicazioni, adempimenti, burocrazia e sanzioni. Finalmente è arrivato anche nel mondo sportivo, con buona pace di chi invocava più burocrazia. I Presidenti delle associazioni non sappiamo se saranno d accordo al riguardo ma questo è tutto un altro discorso. Gestire il mondo del lavoro in Italia non è facile ed è un percorso ad ostacoli : benvenuti adempimenti burocratici anche nel mondo sportivo. Noi non eravamo d'accordo ma non facciamo noi le leggi ovviamente. In un paese che in tv parla sempre di togliere la burocrazia nello sport viene messa. Siamo sicuri a vantaggio del mondo sportivo?
Quanrto comma: Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Questo comma è interessante.
Il Libro unico, per chi non lo sapesse, altro non è che il vecchio cedolino paga di una volta; la busta paga per intenderci. Ci dicono che non deve essere emessa perchè l'adempimento è già a posto cosi in una sezione particolare del registro delle attività sportive dilettantantistiche. Bene, un adempimento in meno.
Ma se non si supera i 15.000 euro non vi è obbligo di emissione del prospetto paga. E non se ne capisce il senso. Nel mondo del lavoro “ordinario “ la paga la emetti anche se il collaboratore prende un euro di compenso ma qui no. Meglio, un adempimento in meno ma la ratio quale è?
Quinto comma: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
Quinto comma, il più italiano di tutti.
Restiamo in attesa dal 1 gennaio 2023 al 1 aprile 2023 che venga emesso un decreto per capire come i sistemi informatici debbano recepire i commi 3 e 4.
Nel frattempo cosa si fa?
Crediamo nulla, salvo poi mettere i dati dopo e attendere, in caso di controllo, che non sorgano problemi di nessun tipo.
Seguiteci perchè continueremo a paralrvie commentarvi gli articoli di una riforma che, per ora, rimane sulla carta.
Con una incognita finale non indifferente: e se nella Legge di Bilancio, o in qualche altro provvedimento ad hoc, si sospendesse o cambiasse tutto ancora una volta?
C'era un famoso personaggio fiorentino di tanti secoli fa che diceva “di doman non v'è certezza”.
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