
[A cura di @antonellocalabrese]
Fin da bambini ci siamo sentiti raccontare che la carità è una delle tre virtù teologali, insieme alla fede e alla speranza.
Etimologicamente carità deriva da caritas (benevolenza, affetto, sostantivo di carus, cioè caro, amato, su imitazione del greco chàris, cioè «grazia» oppure «cura»), ma anche ἀγάπη, agápē ossia un grande amore disinteressato e fraterno.
Con fede si intende l’adesione a un messaggio o un annuncio fondata sull'accettazione di una realtà invisibile, la quale non risulta cioè immediatamente evidente, e viene quindi accolta come vera nonostante l'oscurità che l'avvolge. La fede consiste pertanto nel «ritenere possibile» quel che ancora non si è sperimentato o non si conosce personalmente.
Con speranza si intende la fiduciosa attesa di un bene che, quanto più è desiderato, tanto più colora l'aspettativa di timore o paura per la sua mancata realizzazione.
Dopo questa digressione etimologica potremmo chiederci: cosa intende lo Stato italiano per attività caritatevoli?
A dare la risposta ci pensa il Decreto 171-2022 del Ministero del Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 novembre u.s, che definisce le attività caritatevoli “le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 erogate a titolo gratuito dagli enti del terzo settore:
a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa,
b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125
c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera q);
d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera r);
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale,
f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Perché è stato importante individuare chiaramente queste categorie?
Per stabilire che, nel caso di un ente del terzo Settore che eroghi a titolo gratuito una delle attività di cui sopra, non si applica il D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 11.
Il punto 2, Comma n) del Decreto, infatti, recita:
Il presente decreto non si applica nel caso di: operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:
2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Cosa comporta la non applicazione del Decreto relativa agli enti del Terzo Settore che praticano attività caritatevoli?
Il D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 11 definisce i requisiti prudenziali, i requisiti di informazione e i diritti e gli obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento al fine di uniformare il servizio a livello comunitario. Tali regole, fondamentali in generale, possono non essere applicate in vari casi, tra cui le donazioni compiute nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore che praticano, appunto, attività caritatevoli.
In altre parole: lo Stato ha fede che gli enti del terzo settore siano virtuosi, speranza che ci siano donatori che vogliano sovvenzionarli e intende semplificare i processi con i quali si possono effettuare erogazioni a sostengo della carità.
Testo completo del decreto:
https://www.fiscoetasse.com/files/15283/decreto-attivita-caritatevoli.pdf
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