Registro Nazionale Attività Sportive: ON LINE sito e Regolamento. https://static.wixstatic.com/media/769ba3_ea0f92fa6a384dc5b29d73050f10a80d~mv2.png/v1/fill/w_1000,h_1000,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/769ba3_ea0f92fa6a384dc5b29d73050f10a80d~mv2.png
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Registro Nazionale Attività Sportive: ON LINE sito e Regolamento.



Come anticipato nel nostro precedente intervento oggi è on line il sito del REGISTRO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE ed è stato pubblicato il REGOLAMENTO DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39) . Vi diamo una panoramica delle principali novità rimandando alla settimana prossima un WEBINAR DEDICATO su questa piattaforma. FUNZIONI Le funzioni del registro (Art. 1) sono quelle di assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. DEFINIZIONI Come nella Riforma dello Sport, anche il Regolamento fornisce delle definizioni (Art.2) che, nche da questa prima analisi, appaiono decisamente interessanti in quanto, una volta per tutte, chiariscono alcuni concetti basilari per il mondo sportivo*. *[Il Dizionario MInimo delle Sportive Dilettantistiche verrà pubblicato unitamente alla Newsletter mensile] IL RUOLO DI SPORT E SALUTE Ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36 il Dipartimento dello Sport ha affidato a Sport e Salute S.p.a. il compito di gestire il Registro, nonchè per l'esercizio di funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro dello svolgimento delle attività secondarie e strumentali nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica (Art. 3).


Il Regsitro è telematico (registro.sportesalute.eu) e permette il più ampio accesso alle informazioni e ai dati che devono essere inseriti ai sensi della normativa vigente.


LA STRUTTURA DEL REGISTRO

Il Registro è diviso in Sezioni.

Sezione pubblica: contenente i dati delle Associazioni e Società sportive iscritte al Registro medesimo. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito web di Sport e salute Spa;

Sezione riservata: vi saranno ulteriori dati consultabili dall'Organismo affiliante o dall'associazioni/società sportive mediante chiavi di accesso. Questa Sezione potrà essere consultata anche dall'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Alle informazioni potranno avere accesso anche altre Istituzioni Pubbliche previa richiesta motivata (Art.4).


REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Richiamando l'Art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e gli articoli del Capo I, Titolo II del D.lgs. n. 36 del 2021 l'iscrizione è riservata alle Associazioni / Società Sportive che (Art. 5):


a) abbiano la sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile ed idonea alla vita associativa;


b) siano affiliate ad con un Organismo sportivo (Federazione, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva);


c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello (un Ente Affiliante per intenderci ma non solo. il Regolamento indica anche quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo e quelle che esercitino attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione;


d) a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”);


e) svolgano comprovata attività sportiva, la formazione, la didattica, ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;


f) abbiano uno statuto conforme alla normativa in materia e che Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche sia essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi. (il regolamento parla di OBBLIGO).



MODALITA' DI ISCRIZIONE

All'Art. 6 vengono indicate le modalità di iscrizione.

La DOMANDA dev'essere inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’Associazione o della Società sportiva dilettantistica per il tramite del proprio Organismo sportivo o del CIP che deve provvedervi tempestivamente dal momento del ricevimento della documentazione, con modalità telematica sull’applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport attraverso la Società Sport e salute Spa, secondo le specifiche tecniche indicate nell’Allegato al Regolamento.


Solo l'avvenuta e corretta iscrizione nel Registro certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalla Società/Associazione, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica, fermo il riconoscimento ai fini sportivi da parte di FSN, DSA e EPS ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.


Per la trasmigrazione dei datti leggi il nostro precedente intervento.


PERSONALITA' GIURIDICA (SEMPLIFICAZIONE)

Sempre l'Art. 6 dispone che con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, ma con le modalità che verranno indicate dal Dipartimento per lo Sport. E che per gli enti sportivi con personalità giuridica iscritti al Registro sarà prevista una sezione dedicata.


TUTELA DELLA PRIVACY

Gli Enti affilianti dovranno inserire a registro tutta una serie di dati relativi alle realtà sportive affiliate e ai tessati. In questo senso, sempre a norma dell'Art. 6, dovranno essere trattati in attuazione del D.lgs 39/2021 e nel rispetto del Regolamento UE 679/16 e del d.lgs. 196/03 sotto responsabilità dell'Organismo sportivo di Affiliazione di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti sono comunicati, per l’assolvimento degli obblighi istituzionali, al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche (Art. 6).


CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

Il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato su istanza di chiunque vi abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.


ATTENZIONE ALLA MAIL

Il Regolamento prevede che ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale inviare tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e salute Spa, che si intenderanno così conosciute. QUINDI non ci stancheremo mai di ribadire che, oggi più che mai, bosognerà fare parecchia attenzione al monitoraggio della mail (anche nello spam) e che sia effettivamente funzionante! (Art.6)

ITER DI ISCRIZIONE Dopo la domanda, ma entro 45 giorni dalla presentazione della stessa, il Dipartimento dello Sport potrà:

  1. accogliere la domanda e iscrivere l’Associazione/Società;

  2. rifiutarel’iscrizioneconprovvedimentomotivato;

  3. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

In quest'ultimo caso il richiedente avrà 30 giorni di tempo per comunicare i dati integrativi richiesti (Art.6).


AGGIORNAMENTO DATI E TRASMISSIONE AL MEF

A cura degli Organismi Affilianti che saranno supervisionati da Sport e Salute S.p.a. L'elenco aggiornato è oggetto di trasmissione ogni anno al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate (Art.6).


In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo Sport invita l’Associazione/Società (presumibilmente via mail) ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.


REGISTRO A PAGAMENTO?

Già ! Il punto 13 dell'Art. 6 testualmente recita:

L'iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità è individuata dal Dipartimento per lo Sport.

CANCELLAZIONE

L'Art.8 dispone che la cancellazione potrà avvenire su istanza di parte ovvero d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’Associazione/Società, della mancata riaffiliazione, e in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.


ISCRIZIONE NULLE

Sono due i casi previsti di nullità delle iscrizioni (Art.9):

a) Codice Fiscale o P.iva errata;

b) mancanza di uno dei requisiti dell'Art. 5 del regolamento a seguito di successivi controlli;


La nullità dell’iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell’Associazione/Società con efficacia dalla data dell’avvenuta iscrizione ( e quindi retroattivamente).


AUTOTUTELA L'Art.11 dispone che avverso i provvedimenti di cancellazione o nullità il legale rappresentante dell’Associazione/Società può presentare istanza di annullamento o revisione in autotutela al medesimo Dipartimento per lo Sport, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del Dipartimento per lo Sport.


L'istanza dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando idonea documentazione probatoria.

Precisiamo che una e-mail proveniente da una casella non certificata non verrà accettata dal gestore della casella PEC del destinatario e verrà rigettata pertanto, come peraltro già previsto per il Terzo Settore, consigliamo la creazione di un indirizzo di posta elettronica Pec (sebbene sia solo facoltativo ai fini del Registro e non rischiesto) anche per le Associazioni Sportive prive di P.iva.

UTENZA PER L'ACCREDITO Nell'allegato tecnico viene spiegato che per la creazione di un’utenza, l’ASD deve compilare il modulo di richiesta account, contenente i seguenti dati del legale rappresentante (tutti obbligatori):

G1 Responsabile legale;

G2 Codice Fiscale Asd/Ssd; G3 Residenza del legale rappresentante;

G4 Documento identità; G5 Il Documento d'identità indicato in allegato formato PDF;

G6 Le informazioni di contatto quali E-mail e numero di telefono;

G7 La dichiarazione sostitutiva caricata in PDF.


Ogni Associazione/Società porà quindi accedere all’area riservata previa autenticazione con nome utente e password, che consente di compilare il modulo per la richiesta di iscrizione, di monitorare lo stato della domanda e di stampare l'attestato che certifica l'iscrizione al Registro.

DOCUMETI DA ALLEGARE

Per ogni utenza dovranno essere presenti in PDF

  • Atto costitutivo e Statuto;

  • Doc. identità legale rappresentante;

  • Modulo richiesta di affiliazione;

  • Verbale modifiche statutarie con lo statuto modificato;

  • Verbale modifiche cariche sociali;

  • Rendiconto economico finanziario o bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea e il relativo verbale;

  • verbali che modificano gli organi statutari;

  • Verbali che modificano la sede legale;


ATTIVITA' SPORTIVE, DIDATTICHE E FORMATIVE SVOLTE DALLE ASD/SSD

Per ogni ASD/SSD è previsto il caricamento delle attività sportive, didattiche e formative organizzate o a cui partecipa attraverso i propri tesserati specificando, fra le altre cose, il tipo di attività (sportiva, didattica o formativa), la data, il luogo, se è attività ricorrente o meno, livello e tipo di attività, categoria dei partecipanti etc. L'Allegato tecnico precisa, inoltre, che le attività la cui iscrizione e pubblicazione dei risultati passa per tramite dell’Ente Affiliante, sono da quest’ultimo inviate telematicamente all’interno del Registro ed assegnate ad ogni singola ASD/SSD, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell’evento (Campionati, corsi ecc..).


CONSIGLIO DIRETTIVO E TESSERATI

Come detto nell'Allegato Tecnico viene ribadito che non solo dovranno essere "schedati" i tesserati ma anche i Componenti del Consiglio Direttivo (al parti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Ogni ASD/SSD dovrà indicare anche gli altri organi previsti dallo statuto sociale.

RIMANENDO A VOSTRA DISPOSIZIONE VI INVITIAMO AD ISCRIVERVI ALLA NEWLETTER OPPURE AD ISCRIVERVI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER RIMANERE AGGIORNATI






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