a cura di Katia Arrighi
Pensavo fosse ormai chiaro a tutti ma cosi non è.
Dopo mesi di incontri, riunioni, webinar, slide e formazione c'è ancora un "BUCO", che continuo a sentire ovunque da parte dei dirigenti sportivi. Non tutti, ci teniamo a dirlo, ma molti.
Entreremo nel merito delle differenze che potete trovare di seguito (riservata a chi è iscritto all'Accademia), ma soffermoci ora sulla confusione di molti al riguardo.
Me ne sono resa conto chiedendo a decine di associazioni l'iscrizione.
" Non ce l'ho"
" Non ne sapevo nulla "
" Ah il vecchio registro".
" A me non ha detto nessuno"
Sono solo alcune delle frasi che, con stupore, ho sentito dirmi.
SERVONO ENTRAMBI
Entriamo nel dettaglio specificando che cos'è e come è stato istituito il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, quali le sue funzioni e quali le differenze con il Registro CONI.
Presso il Dipartimento per lo Sport – Presidenza Consiglio dei Ministri, è stato istituito, a norma art. 4, co. 1, d.lg. 39/2021 un nuovo Registro ispirato dalla legge delega del 2019 al principio di riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche14.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD di seguito anche il Registro Nazionale) è quindi il nuovo strumento per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica della attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 d.lg. 36/2021 e dell’art. 5 del d.lg 39/2021 nonché per assolvere alle funzioni previste dalla normativa vigente anche in termini di vigilanza e controllo pre-accertativo.
Come detto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del d.lgs 39/2021, il Registro Nazionale ha iniziato a svolgere le funzioni che, in ragione del previgente art. 90 della l.289/02 erano state attribuite al Registro CONI che, in tal modo, ha perso l’attribuzione esclusiva di unico ente certificatore dell’effettiva attività sportiva dilettantistica all’epoca concessa dall’art. 7, d.l. 136/2014, oggi abrogato15.
Come per il Registro CONI anche il Registro Nazionale può annoverarsi tra gli strumento di pubblicità soggettiva, ed assolve all’esigenza di rendere conoscibile l’esercizio della attività sportiva dilettantistica, ivi compresa quella didattica e formativa mediante la diffusione di atti concernenti gli operatori che svolgono le attività.
L’Art. 10 D.lgs 36/2021 comma 2 infatti recita: "La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport,” proseguendo con l’ulteriore compito affidatogli di vigilanza e controllo dovendo essere trasmesso l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate.