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Scelte associative: tra sport e terzo settore


Gli istituti giuridici collaborativi del codice del Terzo Settore: una ASD deve entrare nel terzo settore o può scegliere se farlo?


Lo sport è inclusivo, lo dicono tutti.


Attraverso lo sport è possibile creare una condizione sociale e umana migliore e le condizioni migliori passano attraverso le pari opportunità, l'inclusione e l'integrazione.


Nulla è più democratico dello sport, se ci pensiamo bene, e nulla è più meritocratico: se sei bravo, sei bravo, indipendentemente dal tuo ceto di provenienza.


Chi permette tutto questo sono le associazioni sportive, fucina e base, attraverso le quali la maggior parte degli atleti trova la propria dimensione, fin dai primi anni di vita.


I Presidenti delle associazioni sono degli eroi, l'abbiamo spesso ripetuto in convegni ed incontri, perché con il sacrificio, l'abnegazione e la passione riescono a creare i presupposti, seppur in un Paese così difficile come il nostro, per creare campioni e storie vincenti.


Ma da un punto di vista giuridico le associazioni come si devono costituire?

Come associazioni sportive o come enti del terzo settore? E la differenza qual è?


Nel d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, in attuazione della delega contenuta nella l. n. 86 del 2019, entrata in vigore il giorno 1° gennaio 2023 sono state dettate norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, di riordino e riforma della previgente disciplina.


Il primo dei principi e criteri direttivi cui si ispira la riforma, contenuto nell’art. 5, comma 1, lett. a) della legge delega, sancisce il “riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale”.

Il valore sociale dello sport è riconosciuto anche a livello europeo seppure in mancanza di una competenza specifica della Comunità europea in tema di sport.

Numerosi sono gli elementi di attenzione comunitaria al riguardo:

  • La Comunicazione della Commissione dal titolo “La Comunità Europea e lo sport” del 19 settembre 1991,

  • La Carta europea dello sport del 1992, che invita gli Stati membri a garantire l’accesso all’attività sportiva a tutti gli individui,

  • La Dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 19979 e la cd. “Relazione di Helsinki sullo sport”,

  • La Dichiarazione sulla specificità dello sport nel corso del Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, con la definizione dello sport come “fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole” e con l’importanza assegnata alle federazioni sportive e al volontariato.

  • Il Libro Bianco sullo sport di luglio 2007 e il relativo Piano d’azione “Pierre de Coubertin” del 2008,afferma come lo sport, promuovendo il senso di appartenenza e di partecipazione, contribuisca alla coesione sociale ed allo sviluppo di una società più integrata e possa essere tramite per l’attuazione del principio di parità di genere e di inclusione delle persone più fragili in quanto appartenenti a minoranze etniche o disabili e ne evidenzia l’enorme potenzialità quale mezzo per “riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall’età o dall’origine sociale”.

  • Il Trattato di Lisbona, in cui lo sport rientra nelle competenze di completamento, coordinamento e sostegno dell’Unione.

Il d.lgs. n. 36 del 2021, all’art. 2, comma 1, lett. a) definisce l’associazione o società sportiva dilettantistica come quel “soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.


Le associazioni sportive trovano un punto di incontro con il terzo settore nella realizzazione degli interessi legati alla persona, intesa nella sua individualità e nella assenza di lucro. Il Terzo Settore, infatti, come sancito dall’art. 1, comma 1, della legge delega, comprende tutte quelle attività che, pur toccando trasversalmente ambiti molto diversi quali la cultura, le attività ricreative in senso ampio, la cura e l’assistenza dei soggetti più fragili, come i disabili o gli immigrati, o in situazione di bisogno, sono accomunate dall’essere il prodotto della “autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”.


Da un punto di vista giuridico, il Terzo Settore e l’insieme delle imprese sportive sono due sistemi normativi indipendenti che trovano però il punto di incontro nel riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale.


I requisiti che un ente deve possedere per poter appartenere al Terzo Settore (ETS) sono gli stessi previsti per poter essere qualificato come associazione sportiva dilettantistica:

  1. assenza dello scopo di lucro;

  2. perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

  3. svolgimento di attività di interesse generale quale oggetto sociale, ordinamento basato sui principi democratici;

  4. uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;

  5. previsione della elettività delle cariche sociali.

La qualifica di ASD può essere utilizzata soltanto da associazioni iscritte al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e, con l’entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2021, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito dallo stesso decreto, non vi è alcuna incompatibilità tra l’iscrizione nel registro relativo alla specifica attività sportiva e quella nel RUNTS.

Il rapporto con il Terzo Settore sembra donare concrete opportunità di crescita alle ASD, che potrebbero trarvi “notevoli vantaggi e significative opportunità di sviluppo” per il valore riconosciuto allo sport.


Non di meno non appare scelta semplice se consideriamo gli adempimenti che l'iscrizione ad entrambi i registri (R.U.N.T.S. da una parte e R.N.A.S.D. dall'altra) può comportare. Ma, prima di tutto, andrebbe valorizzato cosa ci ha spinto a sottoscrivere un contratto associativo e quali le finalità dell'Ente da mettere poi, nero su bianco, nei nostri statuti. Quello che verrà fuori sarà il punto di partenza per una scelta veramente consapevole. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale telegram per rimanere sempre aggiornati e in contatto con noi.

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