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Speciale legge di bilancio 2025: rimborsi e trasferte sportive


legge di bilancio trasferta sportiva

Modalità tracciata per i rimborsi analitici ai collaboratori (e volontari sportivi)

A cura di Katia Arrighi e Paolo Rendina


I commi 81 e 84 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 intervengono anche sui rimborsi spese per le trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi anando così a modificare gli articoli 51 e 54 del Testo unico dell’imposta sui redditi (TUIR). Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi delle spese c.d. analitici (e documentati pertanto con fatture, ricevute o altri documenti giustificativi) per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute da lavoratori dipendenti o autonomi, e a loro rimborsate dal datore di lavoro o dal committente, continueranno a non formare il reddito di chi riceve tali rimborsi solo e se sono state effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, app, bancomat etc...). Per le spese effetuate per il trasporto pubblico di linea (treni, aerei, tram, traghetti etc) le stesse potranno continuare ad essere pagate in contanti ma sempre che poi si sia in grado di produrre il titolo di viaggio (inerente e coerente) per il quale si richiede il rimborso.




Il mondo sportivo in queste ore si sta ponendo alcune domande:

  • questa normativa interessa anche il mondo sportivo dei collaboratori sportivi e amm. gentionali e dei volontari?

  • questa novità come incide sul rimborso c.d. forfetario dei volontari?

  • cosa succede se rimborso il collaboratore per una spesa c.d. analitica sostenuta in contanti?


Lo abbiamo chiesto all'Avv. Paolo Rendina che, per gli abbonati dell'Accademia, fa il punto prendendo in esame non solo il TUIR ma, soprattutto, le regole dettaate dalla Riforma dello Sport (D.lgs 36/2021) e, infine, consigliando quale possa essere l'approccio corretto da tenere per non subire l'imposizione fiscale e contributiva nel caso di controlli.




Il podcast dell'Accademia




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