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È corretto retribuire equamente un lavoratore sportivo?


lavoratore sportivo CDS


di Katia Arrighi - Consulente del lavoro

 

La domanda è retorica. La risposta è si, retribuire equamente un lavoratore sportivo è corretto.


Cerchiamo insieme di comprendere il concetto di “giusta retribuzione”, spesso sfuggente a molti e non solo nell’ambito sportivo.

 

Va da sé che vi sia, in generale, la predisposizione a pagar poco, a tentar di pagar poco e a mercanteggiare sul prezzo di ogni prestazione ricevuta, sia essa una prestazione d'opera manuale, la cessione di un bene o la prestazione di un servizio intellettuale. Queste ultime, poi, sono ancora più intrise del pensiero comune del “tanto è solo una informazione quindi siamo a posto così?”, perché, ed è innegabile, manca in molti il senso del rispetto del lavoro degli altri.

 

Ma calandosi nel meraviglioso mondo sportivo anche in questo esiste il concetto di “equa retribuzione”.

 

A fine 2023 sono state pubblicate dalla Corte di Cassazione 6 sentenze in merito proprio alla applicazione del principio di giusta retribuzione sancito dall’articolo 36 della Costituzione italiana che recita al comma 1:

 

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

 

Tutte le sentenze sono state pronunciate il 14 settembre 2023 ma depositate in differenti date e sono la n. 27711 .27713, .27769, 28320,28321, 28323.

Secondo la Giurisprudenza precedente in caso di non pattuizione di una retribuzione è il giudice che deve pronunciarsi al riguardo secondo il contenuto dell’articolo 2099 comma 2 c.c.

 

Questo accade in principale luogo al di fuori della applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro come può essere anche quello sportivo dove di solito il lavoratore non è tenuto a dimostrare l’insufficienza della sua retribuzione ma semplicemente deve rappresentare e dimostrare la qualità e la quantità della prestazione lavorativa svolta.

 

Quantificare la giusta retribuzione è compito del giudice che ha come fari decisionali la proporzionalità della quantità e della qualità del lavoro eseguito e come criterio orientativo utilizzano i contratti collettivi più in linea con l’attività svolta ed esercitata nel concreto.

Nella Costituzione è indicato, all’articolo 39 comma 4, che vi sia un obbligo di applicazione dei contratti sottoscritti:

 

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

 

Ma questo non è mai avvenuto e vige ancora l’inapplicabilità erga omnes del trattamento economico stabilito in ogni singolo contratto.

 

Quindi, se l’articolo 39 comma 4 è ancora inapplicato, quale è l’equa retribuzione indicata nell’articolo 36 Costituzione di cui il giudice deve tener conto?

 

Si è soliti indicare a tal proposito che “si deve guardare ai contratti collettivi nazionali” come parametro e indicatore, non come obbligo ingenerando cosi una sorta di corto circuito del sistema perché, nel momento in cui il giudice prendesse a riferimento i contratti collettivi nazionali e li applicasse alle parti non firmatarie, ci si potrebbe porre il problema se stia facendo bene o male.

 

Per un giudice il contratto collettivo nazionale assume una natura meramente orientativa e non anche vincolante perché la giurisprudenza ha affermato che la determinazione giudiziale della retribuzione nei confronti di un non iscritto non comporta in automatico l’estensione della efficacia del contratto stesso nei suoi confronti, altrimenti sarebbe violazione articolo 39 comma 4 Costituzione.

 

È la natura costitutiva della sentenza ad acquistare valenza non la mera applicazione contrattuale.


Sul punto intervengono le sentenze sopracitate che indicano espressamente come il giudice debba effettuare una valutazione coerente e funzionale allo scopo, rispettando i criteri della sufficienza e della proporzionalità facendo riferimento anche a una Direttiva Europea sui salari minimi che dispone che oltre alla necessità del cibo, dell’alloggio e del vestiario si deve tenere conto anche delle attività connesse con la cultura, l’educazione e il sociale al fine di determinare l’equo compenso.


Ci si spinge un po’ più in là quando si afferma che la violazione dell’articolo 36 della Costituzione è ravvisabile anche quando le retribuzioni son pienamente rispettate ma per qualità e quantità peculiari c’è una differenziazione con la regolamentazione collettiva dimostrando quando essa sia insufficiente. (sent. Cass. n. 2302/1979, n.1255/1976 e n. 2380/1972.)

 

Non è neppure facile conoscere tutti i contratti collettivi nazionali e ogni singolo contenuto in essi racchiuso. Al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) ne sono depositati circa 950 nel settore privato e solo un quinto di loro sono stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.

 

Vi è al loro interno una disparità di retribuzioni a parità di lavoro non marginale con un tentativo di concorrenza salariale al ribasso, ingenerando di fatto il concetto di “povertà  nonostante il lavoro” dovuta in particolare modo al gran numero di contratti all’interno della medesima contrattazione collettiva  perché la Corte evidenzia che la determinazione di un livello salariale minimo non è comunque esente dal giudizio di congruità dell'art. 36, perché la nostra Costituzione ha accolto una nozione di remunerazione della prestazione come retribuzione sufficiente e adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso e non interamente  rimessa alla autodeterminazione delle parti individuali dei contratti collettivi.

 

L’intervento del giudice sarà ovviamente più incisivo tanto meno lo sarà l’intervento del legislatore e nel caso dello sport questo rischio c’è, soprattutto in tema di collaborazioni coordinate e continuative per le quali solo un contratto collettivo ha stabilito dei minimi salariali orari.


Nei prossimi mesi, con molta probabilità, assisteremo a un novello proliferare di contratti collettivi la cui esistenza è assolutamente garantita nel rispetto della Costituzione e della libertà sindacale espressamente prevista dal medesimo articolo 39 ma al comma 1, seppure ingenerando una ulteriore complicazione nel settore.

 

Sarebbe auspicabile che in futuro i contratti collettivi tenessero ad esempio conto delle differenze regionali sul costo della vita quando si parla di salario minimo in un settore , favorendo di fatto anche una libertà sindacale  più incisiva di quelli che sono gli obiettivi che si possono raggiungere attraverso migliori condizioni di vita e di lavoro perché è innegabile che la giusta retribuzione ha chiusa in sé la necessità di adempiere al dettato costituzionale ma anche quella di considerare importante il reale andamento del mercato.

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