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Tra buio e ombre. Riflessioni del Dott. Celestino Bottoni sulla fiscalità associativa


Celestino Bottoni Ancot - Consulenti dello Sport

Celstino Bottoni A.N.CO.T - Consulenti dello sport

Di Celestino Bottoni - Presidente A.N.CO.T.





La fiscalità è una variabile molto importante per chi deve pianificare un progetto di medio o lungo periodo.

Non a caso, tra le tante riforme del PNRR, vi è anche quella del fisco che sta prendendo vita con quella che viene già definita lariforma LEO”.


Il nuovo anno è iniziato, ma senza le risposte che si attendevano già da tempo. Partendo dalla riforma del terzo settore, che sicuramente ha avuto il merito di razionalizzare le tante norme presenti nel settore, ancora si è in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione EU sul “Regime fiscale degli Enti del Terzo settore”, titolo X del codice del Terzo Settore. Sul punto si ricorda che le ASD possono iscriversi anche al RUNTS, invece  rimangono dei dubbi per le SSD, che dovrebbero essere ricondotte alle imprese sociali, d.lgs. 112/12.


Si ricorderà come già nel precedente Governo Draghi, il Ministro del lavoro Andrea Orlando, dichiarò di aver dato inizio alla consultazione con la Commissione UE, ma nulla è ancora dato sapere! Nell’attesa di detta autorizzazione,  il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che dal primo di gennaio 2024, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione “possono” avvalersi del regime forfettario, già in essere per i contribuenti minimi, ma fino a un volume d’affari di euro 65.000.  Inoltre, non è stato precisato quale sia il coefficiente di reddittività, quindi risulterebbe imponibile il 100% dei proventi. Tale limite, per detto regime, è oggi fissato a euro 85.000 con una tolleranza massima fino ad  euro 100.000. Per la determinazione del reddito degli enti non commerciali, rimane vigente e riconfermato, anche il regime forfetario, di cui alla legge 398/91, con l’applicazione però dell’iva. Anche se oggi è già possibile applicare l’esenzione dall’Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 per “le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica”.


Quindi, da una lettura letterale della norma sembrerebbero escluse le società sportive dilettantistiche, ma vigendo ancora il primo comma dell’art. 90, della Legge 289/90, che assimila le SSD alle ASD per tutto quello che concerne la norma fiscale/tributaria, il problema non dovrebbe sussistere.


Nel mentre, già si discute della rivoluzione che dovrebbe partire il prossimo primo luglio con la riscrittura dell’articolo 4 del medesimo DPR 633/72


Viene già previsto,  con decorrenza dal primo luglio, la riscrittura dell’attuale articolo 4 del DPR n. 633/72 nell’articolo 10, revisionato, del medesimo DPR. Questo, per sanare una vecchissima infrazione comunitaria. La norma novellata stabilisce che saranno ricomprese tra le cessioni effettuate nell’esercizio di imprese, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Nella nuova formulazione dell’art. 10 vi rientrerebbero anche quelle prestazioni - escluse dal testo originario dell’articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 - effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. 


Se venisse confermata tale modifica si renderebbe necessaria l’apertura della partita iva. In tal caso, si ricorda che vige già  la “dispensa da operazioni per le operazioni esenti”, ai sensi dell’art. 36 bis del già citato DPR  633/72. Rimane da capire come si potrà applicare detta dispensa in presenza anche di operazioni IVA imponibili. Una soluzione potrebbe essere la tenuta di contabilità separate, ai soli fini iva.


Ci sono tutti gli elementi per un corto circuito o per un anno sabbatico per chi volesse pianificare un progetto nel corso del presente anno a causa dell’incertezza della norma fiscale.


E’ auspicabile, quindi, un intervento risolutore e chiarificatore. Nel mentre, su indicazione del viceministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Maurizio Leo, è stato costituito un tavolo specifico con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dedicato alla fiscalità e al Terzo settore, all’interno del quale uno dei temi principali è proprio la notifica delle disposizioni fiscali alla Commissione Europea. Infine, tra i tanti decreti attuativi attesi dalla riforma dello Sport si rimane in attesa della pubblicazione del decreto attuativo  sulle attività secondarie, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 36/2021, nonché del decreto IVA previsto dalla stessa riforma fiscale.


Sperando che il tutto venga spostato al prossimo anno, sarebbe utile ricevere dai prossimi decreti una norma stabile e chiara per iniziare a pianificare per tempo il 2025 !

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