Accesso ai dati dei titolari effettivi: nuove regole più restrittive
- Redazione

- 1 giorno fa
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Solo con un interesse giuridico diretto, concreto e attuale
Dal 5 gennaio 2026 è in vigore il decreto legislativo che recepisce le indicazioni della sesta direttiva antiriciclaggio (AML), introducendo importanti novità sull’accesso ai dati dei titolari effettivi delle persone giuridiche.
Non sarà più sufficiente un interesse generico, ma occorrerà dimostrare un interesse giuridico diretto, concreto e attuale, corredato da documentazione che evidenzi una possibile incongruenza tra titolarità legale e titolarità effettiva.
Il provvedimento, che modifica il decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) in attuazione della direttiva UE 2024/1460, subordina l’accesso alle informazioni alla necessità di tutelare diritti evitando rischi di abuso e garantendo la protezione dei dati personali.
Nonostante la riforma sia formalmente in vigore, il registro italiano dei titolari effettivi resta sospeso in attesa delle decisioni della Corte di giustizia e delle linee guida definitive. Nel frattempo, il nuovo assetto normativo sostituisce il concetto di “interesse legittimo” con quello di interesse forte, giustificato e comprovato, imponendo una valutazione rigorosa delle richieste di accesso.
Implicazioni per professionisti e associazioni sportive
Per i professionisti, in particolare consulenti del lavoro e commercialisti dovranno dimostrare con documentazione l’esistenza di un interesse giuridico diretto , ad esempio per un contenzioso.
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e gli enti del Terzo Settore dovranno prestare particolare attenzione alla corretta individuazione e comunicazione dei titolari effettivi, poiché eventuali incongruenze potrebbero generare richieste di chiarimento o controlli più stringenti. Inoltre, l’accesso ai dati da parte di terzi sarà limitato, riducendo la trasparenza verso fornitori e partner, ma aumentando la responsabilità degli organi direttivi nel garantire la conformità alle norme antiriciclaggio.










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