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Agenzia della Riscossione: è ora di definire


Con la Legge di Bilancio arrivano anche le tanto auspicate (e contestate) misure riguardanti i carichi affidati all'Agenzia Entrate Riscossione e che, come si legge nel comunicato stampa dell'Ente, non avranno come effetto di sanare "completamente" le posizioni ora lasciate in sospeso ma, esclusivamente, di agevolare il contribuente all'adempimento dovuto con un annullamento c.d. parziale avente quale finalità anche quella di ridurre al contempo i costi di gestione di situazioni pendenti da parte dell'Erario.

Più nello specifico la disposizione normativa prevede due misure:


a) lo “stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,


b) la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. Vediamo ora nello specifico le misure: Quanto allo c.d. "stralcio" (articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022) E' pèrevisto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • lo “stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;

  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.


Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.


Quanto alla Definizione Agevolata (articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022) Questa norma introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono però da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive eventualmente intraprese e i diritti di notifica. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate su questo sito entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec). Cosa succede dopo la domanda? Dalla presentazione della domanda, e sino al termine della procedura, seguono i seguenti effetti:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza;

  • fino alla scadenza della prima e unica rata delle somme dovute, sono sospesi gli obblighi di pagamento che derivano da precedenti dichiarazioni in essere;

  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

  • non possono essere avviate nuove procedure salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602;

  • si applica la normativa sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 54 del d.l. 24.4.2017, n. 50, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30.1.2015 limitatamente ai debiti definibili:

    • alla data del 31.7.2023 le dilazioni sospese sono revocate automaticamente;

    • il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto.


Quando il c.d. stralcio e la definizione agevolata non possono trovare applicazione? La norma chiarisce che tanto la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro, quanto la c.d. defizione agevolata, non trovano applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;

  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.




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