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Arte e non profit: la tassazione derivante dal commercio di opere d'arte

Arte, tassazione e non profit - Consulenti dello sport

A cura di Katia Arrighi consulente del lavoro in Como


Parliamo di un argomento tanto affascinante quanto sconosciuto in quanto non è affatto insolito imbattersi in una mostra fotografica o di quadri e che questi vengano poi ceduti in beneficenza. E non è nemmeno insolito che gli organizzatori siono proprio enti senza scopo di lucro, anche del terzo settore, come le Fondazioni.

La tassazione dei proventi derivanti dalla cessione di opere d’arte è un tema complesso e dibattuto, soprattutto a causa dell’assenza di una disciplina specifica.


La Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) mira a colmare questa lacuna che, attualmente, giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08/03/2023, n. 6874) e prassi ministeriale hanno saputo colmare andando a distinguere tra diverse figure di soggetti coinvolti nella compravendita di opere d’arte:


  1. Mercante d’arte: Chi esercita professionalmente e abitualmente il commercio di opere d’arte. In questo caso si è in presenza di redditi d'impresa ex artt. 55 ss. T.U.I.R. e di corrispettivi ai fini IVA ex art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

  2. Speculatore occasionale: Chi vende opere d’arte senza abitualità, con i proventi classificati come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i), T.U.I.R., senza assoggettamento all'IVA per mancanza del requisito dell'abitualità;


  3. Collezionista: Chi acquista e conserva opere d’arte per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e senza l'intento di rivenderle generando una plusvalenza, non si applica alcuna tassazione.


In ogni caso la linea di demarcazione tra l'attività del mercante d'arte e quella dello speculatore occazione è veramente molto sottile come dimostrato dalla giurisprudenza e prassi amminstrativa (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.5 del 24/01/2001). In merito al trattamento fiscale da applicare l'Erario ha ritenuto che i proventi derivanti dalla vendita all'asta di opere, ricevute a titolo di liberalita', da parte di una associazione senza scopo di lucro, ha stabilito che ".. l'operazione prospettata non realizzi una attivita' commerciale in quanto non e' ravvisabile nella stessa l'elemento dell'intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale. Cio', beninteso, a condizione che la vendita all'asta NON richieda l'impiego di mezzi organizzati professionalmente ne' assuma rilevanza autonoma nell'ambito di una iniziativa volta a liquidare beni acquisiti nella sfera della attivita' istituzionale propria dell'associazione."


Nell’attuazione della delega fiscale, sarebbe auspicabile che l’intento speculativo venisse escluso per quanto riguarda alcune casistiche comuni nel mondo del commercio dell’arte e che denotano un interesse esclusivamente artistico/culturale e non economico in capo al collezionista, ad esempio:


  • permuta di opere d’arte, che interessano uno scambio tra due beni della stessa natura, i quali sono dettati da un’esigenza non lucrativa ma di aggiornamento e ricambio della collezione;

  • se il ricavato della vendita venga prontamente reimpiegato per l’acquisto di un altro bene artistico/culturale;

  • se la plusvalenza conseguita rimane circoscritta entro un determinato ammontare.


Le disposizioni contenute nella Legge delega devono essere valutate favorevolmente per alcune ragioni:

  1. tenta di dare organicità e coerenza al settore del mercato dell’arte;

  2. la modifica della disciplina Iva potrebbe essere interessante per la crescita del comparto italiano all’estero;

  3. ha l’ardire di intervenire in un settore da anni estremamente critico.


Non resta che attendere !

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