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Lo stage nel mondo sportivo

Stage sportivo e riforma - Consulenti dello Sport

A  cura del Dott. Giancarlo Mascaro – consulente del lavoro

Con la pubblicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, conosciuto come Riforma dello Sport, si è posta molta attenzione sugli aspetti relativi alle tematiche del lavoro sportivo, in particolare a quelle dei volontari e dei lavoratori sportivi, oramai ex collaboratori art. 67 comma 1 lettera m TUIR.


Meno considerazioni, sono avvenute, invece, in relazione agli stage all’interno dei sodalizi sportivi.


Di cosa si tratta? Sono inquadrabili come collaboratori sportivii, lavoratori dipendenti o autonomi? Quali sono i costi di gestione? Come si attivano?


 

Premessa


Gli stage o tirocini rappresentano misure formative di politica attiva, rivolte soprattutto ai giovani, utili per agevolarli nelle scelte professionali durante il periodo scolastico o universitario, ma rivolte anche a persone in cerca di occupazione con l’obiettivo di far acquisire loro nuove competenze in settori sconosciuti, prima di un eventuale contrattualizzazione.


Sono caratterizzati da periodi ben determinati in cui lo stagista viene inserito all’interno dell’ambiente di lavoro in un percorso di formazione e professionalizzazione.


Obiettivo principale dello stage è quindi quello di fornire le competenze principali adatte a svolgere una qualsiasi attività, come ad esempio commerciale, artigianale, professionale e quindi rivolta anche all’ambito del settore sportivo, in cui oramai sono molte le figure specialistiche che compongono gli staff tecnici e direttivi dei sodalizi come ad esempio: insegnanti tecnici, direttori sportivi, fisioterapisti, mental coach, nutrizionisti, addetti alla segreteria.


In conformità alle normative vigenti, dettate dalla Riforma del titolo V della Costituzione, il potere legislativo sulla gestione degli stage o tirocini compete esclusivamente alle regioni o province autonome. Ad ogni modo le linee guida in vigore sono disciplinate dalla Conferenza Stato-Regioni con l’accordo del 25 maggio 2017.


 

Tipologia di stage


In relazione alle finalità ed agli enti promotori è possibile distinguere due tipologie di stage applicabili all’interno del mondo sportivo:


  • Curriculari, i quali sono inseriti nei piani di studio degli istituti scolatici o delle Università, quindi esclusi dal campo di applicazione del regolamento Stato-Regioni. Per potervi accedere lo studente deve necessariamente frequentare il corso di studio, in cui al termine del periodo di tirocinio otterrà un apposito attestato con l’assegnazione dei crediti formativi, utili per il punteggio finale al termine del corso di studio.

  • Extracurriculari, disciplinati dalle linee guida Stato-Regioni, sono rivolti a persone in cerca di occupazione con lo scopo di un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.


Considerando che, nella maggioranza dei casi, coloro i quali prestano attività lavorativa nel campo sportivo provengono in primis dallo stesso settore e di conseguenza hanno precedentemente maturato esperienza in qualità di tesserato, socio, atleta, volontario e che le normative vigenti consentono lo svolgimento dell’insegnamento tecnico delle attività sportive in modo professionale attraverso il rilascio di attestati di qualifica da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, la trattazione si occuperà soprattutto degli stage di tipo curriculare.


Un tipico esempio è dato dallo svolgimento del tirocinio tra gli studenti di una facoltà universitaria ed i sodalizi sportivi affiliati ad un ente nazionale, al fine di far acquisire loro nuove competenze, promuovere le attività sportive, incentivare la formazione di professionisti del settore, insegnanti tecnici ed avviamento di nuovi sodalizi sportivi.


 

Attivazione dello stage (curriculare)


L’attivazione dello stage curriculare deve premettere, in questo caso, la convenzione tra il soggetto promotore (Università) e l’ente nazionale (FSN, EPS, DSA) in cui vengano stabilite tutte le norme di regolamentazione delle fasi di tirocinio con contenuti, tempi, calendario, modalità di realizzazione, normative da rispettare in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi. Definita la convenzione, il rapporto sarà poi rivolto al soggetto promotore, l’azienda ospitante (il sodalizio sportivo affiliato alla FSN, EPS, DSA), lo stagista (lo studente), il tutor (l’insegnante tecnico) che avrà la responsabilità di formazione, controllo e gestione amministrativa.


In pratica lo stagista per un determinato periodo sottoscritto nella convenzione, frequenterà il sodalizio sportivo seguendo l’insegnante tecnico in tutte le procedure tipiche dell’allenamento o comunque nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione, al termine del quale il tutor avrà il compito di relazionare su quanto avvenuto, con indicazione del rispetto delle tempistiche, del percorso formativo seguito, del raggiungimento degli obiettivi prefissati e conseguimento allo stagista dell’attestato di formazione rilasciato da parte del soggetto proponente.


Gli unici costi di attivazione dello stage da sopportare saranno relativi agli adempimenti in materia assicurativa INAIL, solitamente in capo al soggetto proponente.


 

Inquadramento dello stage: lavoratore, volontario, collaboratore?


L’attivazione del tirocinio o stage in generale come nello sport, non configura alcun rapporto di lavoro né di tipo subordinato né di tipo autonomo o professionale, causa mancanza dei presupposti principali, pertanto resta inapplicabile qualsiasi normativa che disciplina le suddette tipologie contrattuali.


Il tirocinante nel periodo di formazione on the job, non avrà diritto a stipendio, compenso, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, indennità di disoccupazione o comunque altre tipologie di indennizzi previsti per lavoratori dipendenti o autonomi.


La normativa di riferimento (decreto legislativo n. 36/2021), ha infatti oramai distinto tali categorie di soggetti, in cui:


  • Il lavoro sportivo (art. 25), individua determinate categorie di soggetti quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico […] e ogni altro tesserato che svolge le mansioni rientranti nei regolamenti tecnici a fronte di un corrispettivo per cui trattasi in pratica di uno scambio tra prestazione e compenso in cui all’interno del contratto di lavoro non è previsto alcun obbligo formativo, proprio perché tali figure sono già qualificate;

  • La figura del volontario (art. 29) individua tutti coloro i quali mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, con finalità esclusivamente amatoriali. Non è anche in questo caso previsto un obbligo formativo o il rispetto di determinati orari o linee guida finalizzate all’acquisizione delle competenze professionali;

  • Il contratto di prestazione occasionale si caratterizza invece per lo scambio tra datore di lavoro (utilizzatore) e lavoratore di una prestazione che avviene in maniera saltuaria e non abituale. Pertanto anche in tale situazione non vi è presenza di una convenzione in cui è previsto il rispetto di determinate linee guida atte a far acquisire al prestatore competenze specifiche.

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