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Chat: riservatezza e tutela dei minori

  • 39 minuti fa
  • Tempo di lettura: 5 min
Privacy chat minori

A cura dell'Avv. Silvia Tagliente Le applicazioni di messaggistica istantanea più diffuse consentono di inviare e ricevere in tempo reale messaggi scritti e vocali, fotografie, video, documenti, posizioni e chiamate.

Le conversazioni tramite tali applicazioni (cd. chat) possono avvenire tra due persone (mittente unico-destinatario unico) o nell’ambito di un gruppo (più persone interagiscono tra loro).


Le funzioni integrate nelle chat garantiscono una indubbia comodità. Dal momento della creazione di una community ciascuno del gruppo può interfacciarsi con gli altri con un messaggio letto contemporaneamente da tutti. Le chat di gruppo vengono usate sempre più dai genitori degli alunni della stessa classe di una scuola o dei piccoli sportivi iscritti allo stesso centro.


Lo scopo d’elezione delle community di madri e padri è quello di promuovere e facilitare la socializzazione tra loro, in modo da creare una solida rete che, all’occorrenza, garantisca ad

esempio supporto logistico per prelevare un figlio mentre si è bloccati in ufficio. Non è un mistero, però, che i genitori finiscano per scambiarsi in chat anche commenti su una nuova circolare della palestra o critiche sui criteri usati dall’allenatore per le convocazioni per la partita della domenica o foto scattate ai campioncini durante una premiazione o addirittura lastre del ginocchio dei figli con la richiesta di una diagnosi ad un genitore medico che fa parte del gruppo.


Si ha la convinzione di poter scrivere, allegare e chiedere ogni cosa, e lo si fa per più di un malinteso di fondo: si pensa che il fatto di muoversi in un ambito sì virtuale, ma pur sempre circoscritto ad una cerchia di persone reali e conosciute, garantisca un clima di complicità e discrezione; si è indotti a ritenere, poi, di poter mantenere il controllo su ciò che si condivide perché nelle piattaforme di messaggistica istantanea più diffuse si può modificare il testo di un messaggio già inviato, rimuovere manualmente e finanche impostare la cancellazione automatica dei messaggi e dei rispettivi allegati dopo un certo numero di ore dall’invio; si è convinti, infine, che le conversazioni rimarranno sempre riservate perché la crittografia end-to-end impedisce a chi non è iscritto alla chat di leggere quello che circola al suo interno.


In realtà numero determinato dei componenti della community, modificabilità/rimovibilità e cancellazione dei messaggi e crittografia non sono prerogative di riservatezza, quantomeno non del tutto o non sempre o non a prescindere.


Un messaggio modificato subito dopo l’invio, infatti, potrebbe essere stato letto nella sua formulazione originaria da qualcuno dei destinatari online proprio al momento della condivisione; un file allegato e dopo rimosso potrebbe essere stato scaricato da un componente della community prima della eliminazione, e così via. Insomma, il rischio che ciò che viene condiviso in una chat non rimanga sotto il diretto controllo di chi lo ha inviato e che possa essere strumentalizzato, va calcolato.


Per un altro verso, se la crittografia costituisce -almeno sul piano teorico- uno schermo che protegge da occhi (o orecchie, in caso di audio o video) indiscreti, ossia da chi non fa parte della community, tale misura non impedisce che un messaggio venga inoltrato da un componente di quel gruppo a soggetti che ne sono estranei. Una volta uscito dal “recinto protetto” della chat, il messaggio non potrà più essere seguito e in qualche modo tenuto al guinzaglio né dal suo autore originario, né da chi lo ha inoltrato; nulla osta a che quel messaggio possa essere diffuso successivamente tra un numero potenzialmente infinito di persone.


Anche quando ci si interfaccia con i membri di una chat bisogna perciò rispettare semplici ma basilari regole per proteggere il diritto proprio e quello degli altri a mantenere protetta la sfera personale, in particolare quando in gioco c’è l’esigenza forte di tutelare i dati personali di minori.


Secondo lart. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (meglio noto con l’acronimo GDPR) il dato personale è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».


Se è vero che nella categoria di dato personale può essere sussunta qualsiasi informazione che si riferisce ad una persona e che la identifica direttamente o che contribuisce ad indentificarla o a delinearne il profilo, ecco che garantire la riservatezza di quella persona, tanto più se è minorenne e a maggior ragione quando è lontana dall’adolescenza, significa in

concreto trattare con accortezza i dati riconducibili a lei e che sono desumibili anche dal contenuto di messaggi, da fotografie, dalla posizione esatta in cui si trova in un determinato momento, ecc.


Così, ad esempio, prima di condividere in una chat una foto scattata ad un piccolo sportivo durante una gara bisognerebbe chiedersi se il diretto interessato sia favorevole o meno alla comunicazione a chicchessia della propria immagine o, peggio, alla sua diffusione.


Corre l’obbligo di fare una significativa distinzione: un conto è che a condividere in una chat una informazione relativa ad un minore siano i suoi genitori, altro è che siano altri.


Naturalmente si possono scattare foto e registrare video che riprendono per esempio le gare sportive dei figlioletti, ma lo scopo per cui li si ritrae è legittimo se si intende acquisire ricordi di momenti importanti della vita di famiglia. Ci si dovrebbe astenere invece dal condividere ogni file a prescindere, seppur “solo” nella chat degli altri genitori, quando non ce n’è stretto bisogno o si intuisce la possibilità di mettere in imbarazzo i figli stessi o addirittura quando questi si siano dichiarati apertamente contrari.


Su un altro versante, prima di condividere in chat un dato di un compagno minorenne del proprio figlio bisognerebbe accertarsi che i suoi genitori approvino. Buona norma di delicatezza –prima che di rispetto della regola di acquisire il consenso ad hoc dall’esercente

la responsabilità genitoriale sul minore- imporrebbe infatti di inviare il file ai suoi genitori, lasciando a loro la scelta di farne quello che ritengono più opportuno.


Non ci si possono permettere leggerezze perché le implicazioni della divulgazione potenzialmente incontrollata di una informazione, soprattutto se riferita ad un minore, sono molteplici. Si pensi, solo per fare un esempio, alla facilità con cui con l’intelligenza artificiale si può modificare una foto e la si può usare per finalità anche distorte ed illecite che potrebbero avere ricadute pericolose sulla capacità relazionale, sulla salute fisica e mentale o, nei casi peggiori, sulla incolumità dell’interessato.


E ancora, nelle chat dei genitori, così come nelle interazioni personali nella dimensione reale, bisognerebbe astenersi dal farsi strumento di diffusione di messaggi diffamatori, non fosse che per evitare di risponderne anche penalmente.


Si può concludere che sia l’approccio consapevole e rispettoso delle dinamiche comunicative in rete a fare una enorme differenza.


È bene precisarlo: le chat non vanno demonizzate.


Al contrario, esse costituiscono un ottimo strumento a supporto delle esigenze pratiche dei partecipanti. La condizione, però, è che anche quando si è coperti da un device non si perda l’abitudine al confronto sano, civile e legittimo con gli altri e che le si adoperino in modo intelligente, digitalmente istruito ed educato. Solo veicolando notizie importanti, utili, pertinenti e verificate, usando toni pacati, rifuggendo l’aggressività e, a monte, rispettando la riservatezza di tutti, se ne potranno sfruttare pienamente e proficuamente le potenzialità.



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