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Giochi della Gioventù e sport scolastico: tra inclusione, merito e futuro demografico

  • 3 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min
De Leo Giochi della Gioventù 2026

Di Emanuela Mirella De Leo



Quando si parla dei Nuovi Giochi della Gioventù si tende a ridurre la questione a una scelta organizzativa o pedagogica: più partecipazione o più selezione, più gioco o più competizione. Ma la prossima scadenza del 25 febbraio 2026 per l’iscrizione delle scuole — prevista tramite la piattaforma ministeriale dedicata — impone una riflessione più ampia sul significato di questa iniziativa e sulla sua funzione educativa, giuridica e sociale.


Il tema è più profondo: oggi lo sport non è soltanto un’attività educativa accessoria, ma un interesse che l’ordinamento costituzionale riconosce espressamente. La modifica dell’art. 33 della Costituzione, introdotta con legge costituzionale n. 1/2023, ha affermato che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere dell’attività sportiva. Non è una formula retorica, ma una norma di principio che orienta l’azione pubblica. In termini giuridici, significa che iniziative come i Giochi della Gioventù devono essere valutate secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, oltre che in coerenza con i principi fondamentali della Carta.


L’inclusione non è una scelta culturale opzionale, ma un principio giuridico. L’art. 3, secondo comma, della Costituzione impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano la partecipazione dei giovani alla vita sociale. La dottrina costituzionalistica ha chiarito che questa disposizione legittima politiche pubbliche differenziate volte a favorire l’accesso effettivo ai beni educativi e sociali. Lo sport scolastico rientra pienamente tra questi beni: favorisce salute, relazioni, integrazione e prevenzione del disagio.


Tuttavia, il diritto costituzionale non si esaurisce nella dimensione dell’uguaglianza. Gli artt. 2 e 34 della Costituzione tutelano il pieno sviluppo della persona e il diritto allo studio, riconoscendo alla scuola il compito di favorire la formazione completa dell’individuo. In questa prospettiva, la valorizzazione delle capacità individuali — incluso il talento sportivo — è parte della crescita personale. La dottrina sul diritto allo sport evidenzia la natura pluralistica dell’attività sportiva: educativa e sociale, ma anche espressiva delle attitudini individuali.


Lo sport è uno degli ambiti in cui il merito assume forme verificabili e regolate. La logica agonistica, tipica dell’ordinamento sportivo federale riconosciuto dal CONI, si fonda su criteri di par condicio, regole tecniche e misurazione della performance. Non è una deviazione competitiva, ma parte dell’identità giuridica dello sport.


Il nodo non è scegliere tra inclusione e merito, ma evitare che una delle due dimensioni diventi totalizzante. Se i Giochi della Gioventù fossero solo partecipazione indifferenziata, lo sport rischierebbe di ridursi a mera attività motoria collettiva. Se fossero solo selezione e prestazione, verrebbe meno la funzione sociale e scolastica. Il diritto indica un criterio di bilanciamento: pluralità di strumenti per finalità diverse ma compatibili.


A rendere la questione ancora più delicata interviene la denatalità. I dati ISTAT confermano la riduzione strutturale delle coorti giovanili. Questo incide direttamente sulla programmazione sportiva. Meno giovani significa che ogni spazio educativo e sportivo assume maggiore valore strategico.


In tale contesto, ampliare la base dei praticanti risponde a esigenze di salute pubblica e coesione sociale, coerenti con l’art. 32 Cost. Ma la riduzione dei bacini rende più fragile la filiera dell’eccellenza sportiva. La letteratura gius‑sportiva mostra che i sistemi sportivi prosperano quando si mantiene equilibrio tra base ampia e vertice qualificato.

Lo sport ha quindi una doppia anima — comunitaria e agonistica — entrambe legittime. La scuola può essere il luogo della partecipazione, ma non dovrebbe diventare il luogo in cui il talento perde riconoscimento.


L’uguaglianza non coincide con l’uniformità. Dare a ciascuno la possibilità di sviluppare le proprie capacità, anche sportive, è parte del progetto costituzionale.

Alcuni ragazzi troveranno nello sport benessere e socialità; altri una vocazione. Un sistema pubblico maturo deve poter accogliere entrambe le traiettorie.

I Giochi della Gioventù possono essere una porta di accesso allo sport. Ma l’accesso non è il traguardo finale. L’inclusione apre la strada; il merito offre una direzione. Non sono poli opposti, ma momenti dello stesso percorso.

Se lo sport è parte del progetto costituzionale di sviluppo della persona, deve restare uno spazio in cui si impara sia a partecipare sia a migliorarsi. E questa è, prima ancora che sportiva, una scelta di civiltà giuridica.

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