top of page

Concessioni di impianti sportivi e procedure semplificate nel Codice dei contratti pubblici. Nota al Parere ANAC n. 33/2025 sul Centro sportivo Belvedere di Como

Pensa anac impianti sportivi

A cura di Stefania Pensa


Abstract

Il contributo analizza il Parere ANAC n. 33/2025, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto illegittima la concessione avente ad oggetto la progettazione, riqualificazione e gestione del Centro sportivo Belvedere di Como, affidata mediante procedura semplificata. Attraverso la ricostruzione della vicenda e un’analisi sistematica della disciplina delle concessioni nel D.lgs. 36/2023, lo scritto approfondisce i limiti applicativi delle deroghe alla gara pubblica in materia di impianti sportivi, soffermandosi sul requisito soggettivo del proponente, sulla rilevanza dell’entità economica dell’operazione e sull’impatto dei finanziamenti pubblici, anche PNRR. L’analisi mette in luce il ruolo dell’ANAC quale presidio di legalità sostanziale e di tutela della concorrenza, nonché i possibili riflessi in termini di responsabilità amministrativo-contabile.


1. Premessa e interesse della questione

Il Parere ANAC n. 33/2025 si inserisce in un filone ormai consolidato della prassi dell’Autorità volto a delimitare rigorosamente l’ambito applicativo delle procedure semplificate in materia di impianti sportivi. 

Il caso del Centro sportivo Belvedere di Como assume rilievo non solo per le ricadute locali del progetto, ma soprattutto per le implicazioni sistematiche che esso pone in relazione al corretto uso delle deroghe alla gara pubblica nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

La vicenda consente infatti di verificare, in concreto, il rapporto tra disciplina speciale in materia sportiva e principi generali del D.lgs. 36/2023, nonché il ruolo dell’ANAC quale garante dell’unitarietà interpretativa del sistema.


2. La ricostruzione della vicenda amministrativa

Il Comune di Como ha promosso un intervento di progettazione, riqualificazione e gestione del Centro sportivo Belvedere, impianto destinato prevalentemente alla pratica del rugby. L’operazione, di valore economico rilevante e sostenuta anche da risorse pubbliche, è stata strutturata come concessione, affidata mediante procedura semplificata sulla base della normativa speciale in materia di impianti sportivi.

L’affidamento è avvenuto in favore della Centro Belvedere s.r.l., società a responsabilità limitata commerciale costituita nel 2024, mentre la società sportiva Rugby Como, storica utilizzatrice dell’impianto, non ha assunto il ruolo di soggetto proponente né di concessionario, risultando di fatto estranea all’iter di affidamento.

Investita della fattispecie, l’ANAC ha ritenuto illegittimo il percorso seguito dall’amministrazione comunale, evidenziando l’assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per il ricorso a una procedura non competitiva.

3. Il quadro normativo: concessioni e principio di tipicità delle deroghe

La disciplina delle concessioni è oggi contenuta negli artt. 176 ss. del D.lgs. 36/2023, che recepisce e rafforza i principi eurounitari di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

Il Codice chiarisce che le deroghe alla gara pubblica costituiscono eccezioni tipizzate, ammissibili solo in presenza di presupposti puntualmente individuati dal legislatore. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che tali eccezioni non possono essere interpretate in modo estensivo o analogico, pena la violazione dei principi fondamentali dell’evidenza pubblica.

In tale contesto, la normativa speciale sugli impianti sportivi non opera in deroga ai principi del Codice, ma deve essere letta in modo sistematico e coerente con essi.


4. Il requisito soggettivo del proponente nel Parere ANAC n. 33/2025

Il primo e decisivo profilo di illegittimità individuato dall’ANAC concerne il difetto del requisito soggettivo del proponente.

Il Parere n. 33/2025 ribadisce che la procedura semplificata in materia di impianti sportivi è consentita esclusivamente quando la proposta provenga:

  • dalla società sportiva utilizzatrice dell’impianto, oppure

  • da un ente privo di scopo di lucro.

Nel caso di specie, l’affidamento è stato disposto in favore di una società commerciale distinta dal soggetto sportivo utilizzatore. Per l’ANAC, questa impostazione contrasta con lo scopo della norma, pensata per favorire direttamente le società sportive e non per agevolare operatori economici tramite società interposte.

Il Parere precisa che il requisito soggettivo non può essere aggirato e che senza di esso l’affidamento non è legittimo.


5. Entità economica dell’operazione, rischio operativo e confine con l’appalto

Un ulteriore aspetto evidenziato dal Parere ANAC n. 33/2025 riguarda il valore economico complessivo dell’intervento e il livello di rischio assunto dal concessionario.

L’Autorità osserva che, quando l’operazione è sostenuta in larga parte da risorse pubbliche e il rischio a carico del concessionario risulta ridotto, la concessione finisce per avvicinarsi, nella sostanza, a un appalto.

In questi casi, il ricorso a una procedura di gara pienamente competitiva non costituisce un appesantimento formale, ma è una conseguenza necessaria del principio di concorrenza, in linea con l’orientamento della giurisprudenza e con i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.


6. Finanziamenti pubblici e PNRR come fattore di irrigidimento procedurale

La presenza di finanziamenti pubblici, inclusi fondi riconducibili al PNRR, assume un rilievo determinante nella valutazione di legittimità dell’affidamento.

Il Parere ANAC n. 33/2025 richiama implicitamente la necessità di garantire standard elevati di trasparenza e selezione concorrenziale nell’utilizzo di risorse pubbliche straordinarie, evidenziando come l’uso improprio delle procedure semplificate possa esporre l’amministrazione al rischio di perdita dei finanziamenti e di violazione degli obblighi europei.


7. Il ruolo dell’ANAC nel sistema dei contratti pubblici

Il Parere in esame si colloca nell’ambito della vigilanza collaborativa attribuita all’ANAC, finalizzata a prevenire distorsioni concorrenziali e applicazioni disomogenee del Codice dei contratti pubblici.

L’Autorità non si limita a censurare il singolo affidamento, ma ribadisce principi di carattere generale, chiarendo che la normativa speciale sugli impianti sportivi non può essere utilizzata per neutralizzare i principi fondamentali del Codice.


8. Profili di responsabilità amministrativo-contabile e danno erariale

Le criticità segnalate dall’ANAC non riguardano solo la legittimità dell’affidamento, ma possono avere rilievo anche sotto il profilo della responsabilità contabile.

La Corte dei conti ha più volte affermato che l’affidamento di contratti o concessioni in violazione delle regole di evidenza pubblica può dar luogo a un danno erariale, quando comporta spese ingiustificate, minori entrate per l’ente o la perdita di finanziamenti pubblici.

In questo senso, il Parere ANAC n. 33/2025 ha anche una funzione preventiva, poiché mette in guardia dal rischio che l’uso di procedure semplificate senza i necessari presupposti esponga l’amministrazione a responsabilità per colpa grave, se dall’illegittimità deriva un danno economico.


9. Considerazioni conclusive

Il caso del Centro sportivo Belvedere di Como, come ricostruito nel Parere ANAC n. 33/2025, offre una conferma significativa dell’orientamento ormai consolidato secondo cui le procedure semplificate in materia di impianti sportivi rappresentano eccezioni rigorosamente circoscritte, la cui applicazione è subordinata alla puntuale sussistenza di presupposti soggettivi e oggettivi non derogabili.

La vicenda evidenzia come il richiamo alla normativa speciale non possa tradursi in un indebolimento delle garanzie di evidenza pubblica, né in un arretramento dei principi di concorrenza e trasparenza che permeano l’intero sistema dei contratti pubblici. 

In assenza dei requisiti richiesti, la gara pubblica non costituisce un inutile appesantimento procedurale, ma lo strumento ordinario attraverso cui l’amministrazione assicura imparzialità, corretto utilizzo delle risorse e tutela dell’interesse pubblico.

In tale prospettiva, il Parere ANAC assume un valore che va oltre il singolo caso concreto, ponendosi come indicazione di sistema per le amministrazioni locali chiamate a coniugare esigenze di efficienza, sviluppo dell’impiantistica sportiva e rispetto delle regole di concorrenza, anche al fine di prevenire profili di responsabilità amministrativo-contabile e di garantire un uso corretto e sostenibile delle risorse pubbliche.

Commenti


Logo CDS
© Consulenti dello Sport

P.iva  IT03879050130 -  Via  Innocenzo XI, n.19 - 22100 - Como (CO)

Professione DBN
OINP ETS APS
Logo Be.TV
bottom of page