Enti non commerciali , IVA , tutto rinviato al 2036. SI riparte dal “via” come nel gioco dell’OCA !!!
- Redazione
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A cura di Celestino Bottoni
Tutto da rifare, dopo anni di modifiche intervenute sugli articoli 4 e 10 del DPR 633/72, per rispondere a una infrazione Ue, di qualche lustro fa , con il D.lgs. n. 186, del 4 dicembre 2025, pubblicato nella G.U. serie Generale n. 288 del 12 dicembre 2025, l’entrata in vigore inizialmente prevista per il prossimo primo gennaio viene rinviata di 10 anni , al 2036!
Si ricorderà come le modifiche che sarebbero entrate in vigore avrebbero spostato parte della normativa dal fuori campo iva previsto nell’art. 4, comma 4, del citato DPR 633/72 all’interno della seconda parte dell’art. 10 del medesimo decreto.
Ciò avrebbe comportato una serie di adempimenti inutili , tra cui l’apertura della posizione IVA, non generando comunque versamenti d’imposta essendo l’IVA “esente” ai sensi del citato art. 10, ma generando maggiori oneri amministrativi.
A fronte del rinvio di una serie di adempimenti amministrativi , burocratici , bisogna anche sottolineare come rimangano in essere i pro e i contro.
Non poche associazioni hanno subito , in passato , accertamenti basati su irregolarità formali che hanno generato il recupero dell’IVA nella misura massima del 22% , oltre a sanzioni e interessi.
Vi è inoltre da dire e sottolineare come il legislatore abbia lasciato le disposizioni normative già previste per il prossimo anno anche se ne ha posticipato l’effetto.
Per comodità, si riporta di seguito l'articolo 1, comma 683, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) richiamando le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si sarebbero applicate a decorrere dal 1° gennaio 2024, poi prorogate al 2026 e oggi al 2036 !
15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al quarto comma, le parole da: ", ad esclusione di quelle" fino a: "organizzazioni nazionali" sono soppresse;
2) al quinto comma, le parole: ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonche' le parole: "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;
3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;
b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformita' dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale attivita' di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi;
principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria". (1)
15-quinquies. In attesa della piena operativita' delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all' articolo 1, commi da 58 a 63, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190 . (1)
15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto. (1)






