Gli aiuti di Stato: l'autodichiarazione entro il 30 Novembre. https://static.wixstatic.com/media/769ba3_428555a95ba142218df03e8c8f5cb374~mv2.png/v1/fill/w_1000,h_1000,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/769ba3_428555a95ba142218df03e8c8f5cb374~mv2.png
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Gli aiuti di Stato: l'autodichiarazione entro il 30 Novembre.


schede pratiche a cura di @alessandrabulgheroni


Soggetti obbligati:

tutti coloro i quali sono soggetti economici e hanno beneficiato delle misure di aiuto per il Covid durante la pandemia. Chi ha già presentato la dichiarazione sostitutiva in sede di comunicazione/istanza non è obbligato ad inviare nulla entro il 30 novembre, a meno che il beneficiario non abbia poi successivamente fruito di ulteriori aiuti.


Che modello inviare:

se l'ammontare degli aiuti ricevuti non supera gli 800.000 euro fino al 27gennaio 2021 e 1.800.000 euro dal 28 gennaio 2021, compilando la nuova casella Es è possibile non indicare nel modello l'elenco dettagliato degli aiuti fruiti.


Esempio:

avendo ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l’ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, protempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti MU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).


La casella ES può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;

- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;

- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 del medesimo quadro temporaneo come sopra indicati.


Attenzione:

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel quadro A, perché tale ulteriore semplificazione non è stata concessa dalla Commissione europea. Pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.


Compilazione della dichiarazione dei redditi:

Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Per questi aiuti, il dichiarante non è tenuto a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022.

Se il soggetto compila la nuova casella ES, oiché non fornisce l’elenco degli aiuti, ha l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del modello Redditi 2022.

Chi utilizza la nuova modulistica barrando la casella ES, è tenuto ad inviare una dichiarazione dei redditi correttiva con il prospetto aiuti di stato compilato.


Le istruzioni complete per la compilazione si possono trovare cliccando qui sotto


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