A seguito della risposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Novembre 2022 (Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore) si ricorda che gli Enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel corso del 2022 devono depositare il bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 3 D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L' articolo 48 comma 3 del codice del terzo settore recita:
I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 (testo degli articoli a fine pagina) e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.
Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità' giuridica.
Gli enti costituiti prima del 2022 e iscritti al RUNTS in corso d'anno devono depositare il bilancio dell'anno precedente ( quindi 2021) se approvato successivamente alla presentazione della istanza se in tale sede siano stati allegati quali ultimi due bilanci approvati quelli del 2019 e 2020.
Gli ETS in via transitoria ( ODV, APS e ONLUS) devono depositare il bilancio al RUNTS entro 90 gg dalla data di iscrizione secondo quanto previsto dalla Circolare ministeriale 9/2022 ove lo stesso documento non sia stato prodotto al competente ufficio del RUNTS nel corso del procedimento di verifica post-trasmigrazione, o, con riferimento alle ONLUS, in sede di iscrizione ex art. 34 del D.M. n. 106/2020.
IL PRINCIPIO CONTABILE OIC35: NUOVI EMENDAMENTI
Sempre in tema di bilancio e contabilità è peraltro fondamentale l'intervento dello scorso 2 Marzo con il quale l'Oic, (Organismo Italiano di Contabilità), è intervenuto con emendamenti al Principio Contabile OIC35 (formatosi nel Febbraio 2022). Con queste modifiche, tutti gli Ets – e non solo quelli che hanno visto il bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021 - potranno quinidi utilizzare le semplificazioni in sede di prima applicazione dell’Oic 35.
Ricordiamo che il Principaio Contabile OIC 35 è il princio atto disciplinare:
la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto;
la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo settore.
Di seguito le motivazioni dell'Organismo alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 2 marzo 2023:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Nota n.5941 del 5 aprile 2022 “Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del d.lgs. n.117/2017. Chiarimenti”. La nota ha chiarito che “(…) per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri), l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti con il (…) D.M. n. 39/2020 si configura soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione.” La nota ha previsto poi che “(…) si può configurare una deroga a tale vincolo soltanto nel caso di iscrizione (o costituzione) conseguita nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario.” La ragione sottostante la concessione della suddetta deroga è “l’esigenza di non gravare l’ente di un sovraccarico di oneri amministrativi - sproporzionato rispetto alla perseguita omogeneità del fine informativo - che deriverebbero dall’applicazione retroattiva degli schemi di bilancio alla parte preponderante dell’esercizio finanziario, nella quale l’ente non era qualificabile come ETS”. Anche tenuto conto di tali disposizioni, sono state portate a regime per tutti gli ETS che per la prima volta redigono il bilancio in base al presente principio contabile le semplificazioni di prima applicazione di cui al paragrafo 33. In precedenza tali semplificazioni erano state previste solo per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.
Cosa dice il Codice del Terzo Settore sui bilanci degli ETS
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Art.13
1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto ((gestionale)), con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e ((gestionale)) dell'ente e le modalità' di perseguimento delle finalità' statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può' essere redatto nella forma del rendiconto ((...)) per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale ((delle attività')) di cui all'articolo 6 ((a seconda dei casi,)) ((...)) nella relazione di missione ((o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.)).
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
Art.14
1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
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