I Giochi della Gioventuù: un piacevole ritorno dal passato
- Redazione
- 11 apr
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I GIOCHI DELLA GIOVENTU’ : un piacevole ritorno dal passato .
A cura di Katia Arrighi
Chi ha una certa età ricorda i GIOCHI DELLA GIOVENTU’ nelle scuole italiane di un tempo quando andavamo alle “ elementari e alle medie”, una denominazione di un particolare ciclo scolastico poi scomparso per fare posto a termini differenti .
I GIOCHI DELLA GIOVENTU’ furono istituiti nel 1968 da Giulio Onesti e permettevano agli atleti più meritevoli di rappresentare la propria scuola.
Scomparsi nel 1996 ritornano oggi a pieno titolo grazie a una recentissima legge : la Legge 41 del 25 marzo 2025 che dispone la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dispone l’istituzione dei NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU’
LEGGE 25 marzo 2025, n. 41
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventu'. (25G00048)
(GU n.78 del 3-4-2025)
Vigente al: 18-4-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonche' quale parte integrantedel percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunita' e l'espressione della personalita' giovanile. A tal fine, essa e' volta a promuovere il piu' ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
2. L'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonche' attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi dellagioventu'», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attivita' sportive di cui all'articolo 4.
Art. 2
Istituzione dei Nuovi giochi della gioventu'
1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono istituiti, in forma sperimentale, i Nuovi giochi della gioventu', di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della societa' Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).
2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parita' di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 4, e' prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbianoregolarmente frequentato le attivita' sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarita' della frequenza delle suddette attivita' e' riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alleattivita' sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma 4.
3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni edei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorita' politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalita' di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti condisabilita' la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonche' una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilita' e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball.
5. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
6. Al termine della fase nazionale dei Giochi, e' prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 5.
Art. 3
Organizzazione dei Giochi
1. Lo svolgimento dei Giochi e' coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatricenazionale, di seguito denominata
«Commissione», composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, della societa' Sport esalute Spa, del CONI e del CIP. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione puo' sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.
2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolgein un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina piu' idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventu'», e' riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.
3. La Commissione, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi sitengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegatain materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonche' la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attivita' della Commissione non comporta alcun compenso,indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
5. La societa' Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultatisportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomid'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
Art. 4
Attivita' sportive per la partecipazione ai Giochi
1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali opluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attivita' complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attivita' di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attivita' motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacita'. Con riguardo alla scuola secondaria, le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di se' nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attivita'agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilita'. La partecipazione degli studenti alle attivita' di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.
3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
a) le modalita' di svolgimento delle attivita', garantendo che la formazione sportiva sia svolta dalpersonale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;
b) le sedi di svolgimento delle attivita' sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;
c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
e) le modalita' di assicurazione degli studenti partecipanti alle attivita';
f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonche' di istituti non aventi scopo di lucro.
4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attivita' svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonche' alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ovestipulati ai sensi del presente articolo, nonche' il numero degli studenti aderenti alle attivita' ivi previste.
5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attivita' di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,le modalita' organizzative atte a promuovere la piu' ampia adesione degli studenti con disabilita' alle iniziative e alle attivita' sportive predisponendo le necessarie misure.
Art. 5
Misure di prevenzione sanitaria
1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e delmerito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, e'istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonche' l'infertilita'. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non e' riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
1 milione di euro per l'anno 2025 e di 10,03 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 5,03 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma l, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 2025
MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
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