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Il registro dei volontari: vidimazione e imposta di bollo


Registro volontati e imposta di bollo

Un esauriente chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate, a firma della Direttrice Generale, in merito all’obbligo o meno di assoggettamento dell’imposta di bollo da parte degli Enti del Terzo Settore all’atto della vidimazione del Registro dei Volontari.



Dalla lettura della prassi amministrativa risultano chiare la procedura operativa e le modalità: un Associazione iscritta al RUNTS è un ETS e, in quanto tale, gode dell’esenzione dall’imposta di bolli in vari casi, tra cui la vidimazione del Registro dei Volontari da parte del Segretario Comunale.


Ma vediamo la questione nel dettaglio.


Al quesito di un Comune, che chiedeva indicazioni in merito alle imposte di bollo l'Agenzia delle Entrate ha fornito la Risposta n. 333 del 4 luglio 2023 chiarendo:


- il ruolo del Segretario Comunale;

- l'assoggettamento ad imposta di bollo


Sul primo punto ricordiamo che, ai sensi dell'Art. 17 CTS, il registro prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.


Richiamando e aderendo alla nota prot. n. 12675 del 14 settembre 2022 del Min. Lavoro e politiche sociali, l'Erario ha ulteriormente ribadito che anche il segretario comunale, in qualità di pubblico ufficiale, si può a tutti gli effetti ritenere nel novero dei soggetti titolati alla vidimazione del registro dei volontari,


Per quanto concerne l'esenzione dell'imposta di bollo la base giuridica per rispondere al qusito del contribuente è l'Art. 82 comma 5 Codice del Terzo Settore (rubricato ''Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali'') il quale disposne l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società».


L'Agenzia delle Entrate è altrettanto chiara. Per l'Erario sia la domanda di vidimazione dei registri di cui all'art.3 del DM Ministero dello Sviluppo economico del 6.10.2021 che la vidimazione degli stessi da parte del segretario comunale non è assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 1 Tabella A) d.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm. (€ 16,00 per la richiesta ed € 16,00 ogni quattro facciate per il registro vidimato) in forza proprio dell'Art. 82 comma 5 in quanto documenti riconducibile ad «ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti» da ETS.

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