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Lavoro sportivo: come gestire la sostituzione per la lezione


Sostituzione CDS


Dott.ssa Antonella Lizza


Un caso pratico molto specifico, legato particolarmente al settore del fitness, è quello di dover chiamare un istruttore esterno per svolgere una “sostituzione” per impedimento dell’istruttore abituale.


Caso affine quello di aver bisogno durante un evento/gara per una singola giornata di un istruttore aggiuntivo o comunque di una figura tra quelle che faranno parte dell’elenco ancora tanto atteso da definire in base all’art. 25, comma 1-ter del D.Lgsl 36/2021.


Partiamo dalle caratteristiche pratiche di una sostituzione: il “lavoratore” è un istruttore qualificato per quella specifica lezione ovvero dotato di un diploma e tesserino tecnico specifico; abbastanza vicino in zona per adempiere a un preavviso spesso minimo esempio il giorno prima o il giorno stesso; che ha interesse a un compenso che fino a oggi oscilla mediamente tra le 8 e le 20 euro orarie in base alla disciplina.


I due aspetti che esamineremo in questa riflessione sono: trattamento economico-fiscale e idoneità alla mansione.


Trattamento economico-fiscale

A livello fiscale se l’istruttore ha partita IVA sportiva è tutto abbastanza semplice e lineare: non c’è bisogno di comunicazioni; fa la lezione, viene pagato subito anche cash; l’istruttore rilascia fattura che serve per registrare contabilmente l’uscita da parte della ASD/SSD; sarà poi l’istruttore a fare i conteggi annuali finali dei compensi ricevuti e fatturati per i vari clienti/datori.


Se invece l’istruttore non ha partita IVA la singola lezione può essere pagata come “prestazione occasionale”? ipotesi prevista dall’Art 25. comma 3 bis «Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (omissis) possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.»

La normativa – secondo la scrivente - è quella dell’art 2222 c.c. “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” che si applica per le attività personali non continuative e non abituali.

Nel contratto di prestazione occasionale al quale ci stiamo riferendo Il lavoratore rilascia una semplice ricevuta e il datore di lavoro applica una ritenuta d’acconto del 20%. Fino a 5000 euro di reddito annuale per il lavoratore non sussiste obbligo di contribuzione INPS, superando tale importo si (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore) e tale reddito viene inquadrato fiscalmente tra i “redditi diversi.


Importante ricordare che le ASD e SSD sono esonerate dalla comunicazione di inizio rapporto di lavoro occasionale, come da nota dell’Istituto Nazionale del Lavoro “Nota INL prot. n.109 del 27 gennaio 2022”.


Tuttavia questa soluzione ci lascia dei dubbi.

In prima istanza non potendosi applicare le fasce di esenzione Irpef che spettano quando lo stesso istruttore svolge identico lavoro per ASD/SSD ma come co.co.co sportivo di fatto subisce un trattamento di disparità fiscale, che lo penalizza non in base alle caratteristiche della prestazione lavorativa ma solo per la sua forma contrattuale. In seconda istanza, non certo per importanza, il concetto di “occasionalità” è male applicato in quanto può trattarsi benissimo di prestazioni abituali dell’istruttore, che per l’appunto svolge tale lavoro continuativamente pur se in assenza di subordinazione, prestazione che si rivela essere “occasionale” solo rispetto alla singola ASD/SSD per la quale si svolge l’ora di sostituzione.


Ci piacerebbe quindi avere una pronuncia ufficiale sulla possibilità di applicare anche in questo caso il trattamento fiscale e previdenziale ex art. 35 e 36 del D.Lgsl 36/2021 e s.m.i. nonché le procedure di comunicazione e adempimenti semplificati tramite il RASD in modo analogo ai co.co.co sportivi.


Nella pratica questo significherebbe che la “sostituzione” verrebbe comunicata nel RASD come rapporto di lavoro iniziato e finito nello stesso giorno, a fronte di una semplice lettera di incarico che definisce l’impegno per la singola lezione. Nella ricevuta di quietanza per i 20 euro ipotizzati per un’ora di lezione di sostituzione il lavoratore rilascerebbe, ai sensi dell’art. 36 comma 6 bis del D.Lgsl. 36/2021, dichiarazione di avere o non avere superato fascia reddito annuale di 5000 euro, che consentirebbe alla ASD/SSD di calcolare compenso lordo e netto applicando eventuale ritenuta previdenziale Inps nella stessa misura di ogni altro lavoratore co.co.co sportivo.


Certo il commento spontaneo che avverto è che per un’ora di lavoro è più la fatica che il guadagno ma attualmente – a mio parere – questo è l’unico strumento che possiamo applicare a questo tipo di prestazione, visto che il Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007 che si riferisce alla specifica attività degli steward per gli impianti sportivi-stadi presenta una fattispecie con caratteristiche ben diverse da quelle descritte in caso di sostituzione.


Idoneità alla mansione

Per quanto riguarda il quesito se la “sostituzione” rientri nel lavoro sportivo ai sensi dell’art. 25 la risposta è senz’altro si laddove “E' lavoratore sportivo (omissis) l'istruttore (omissis) che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.


Pertanto l’istruttore dovrà avere una competenza certificata e regolare per l’insegnamento di quella specifica lezione legata a una disciplina sportiva (certificazione dimostrata dal diploma tecnico e dal tesserino tecnico) e un tesseramento valido nel corso dell’anno sportivo.

Come fatto rilevare in altri miei contributi né l’art. 25 e né la guida applicativa alla sezione lavoro del RASD fanno riferimento al tesseramento del lavoratore con obbligo di omogeneità alla affiliazione del datore con una determinata FSN/DSA o EPS. Quindi il rapporto di lavoro è regolare in presenza di un qualunque tesseramento.


Tuttavia darei un suggerimento pratico: tesserare l’istruttore che fa la lezione di sostituzione poco prima che inizi la lezione stessa ai fini della assicurazione infortunio sportivo. Come sappiamo ai sensi dell’art. 34 comma 3 ai co.co.co sportivi non si applica obbligo INAIL ma la copertura assicurativa inclusa nelle tessere base rilasciate dai vari organismi affilianti; teoricamente l’istruttore che abbia una qualunque tessera ha questa copertura ma praticamente se l’infortunio malauguratamente avvenisse proprio durante quell’ora di sostituzione oltre al referto pronto soccorso la denuncia all’assicurazione prevede dichiarazione del Presidente/Responsabile legale che ha rilasciato la tessera assicurata ed è molto più semplice che tale dichiarazione coincida con il luogo dove è avvenuto l’infortunio piuttosto che reperire un documento di un'altra ASD/SSD che dichiara che l’istruttore è andato a svolgere lezione per una propria attività presso un’altra palestra.


Per ultimo il tema della abilitazione all’insegnamento: diverse FSN, DSA e EPS richiedono nel loro regolamento che gli istruttori che lavorano presso ASD/SSD loro affiliate abbiano un tesserino tecnico rilasciato dal medesimo ente affiliante. La ratio poggia sulla validità delle attività didattiche, sportive e formative realizzate tramite determinati requisiti tecnici e conseguente riconoscimento delle stesse sul registro RASD.

Trovare una sostituzione qualificata, rapida e per di più con un istruttore con diploma e tesserino tecnico analogo a quello della palestra potrebbe rivelarsi nella pratica molto arduo.

Anche in questo caso mi permetto di suggerire agli enti affilianti di prevedere una clausola per la quale questo obbligo non sussiste nel caso di semplici sostituzioni orarie o giornaliere in quanto non incidenti sul riconoscimento generale delle attività sportive, didattiche e formative poste in essere dal sodalizio affiliato che necessita di tale sostituzione.

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