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Le imprese sociali strumentali


Le imprese sociali strumentali

Non di raro vi è necessità da parte di soggetti giuridici, al solo scopo di soddisfare le proprie necessità e finalità di operare nella possibilità di realizzare la propria attività di interesse generale, di costituire imprese sociali ad hoc per la gestione di specifiche attività di interesse generale non rientranti nel loro oggetto sociale prevalente.

Le imprese sociali sono una fattispecie giuridica appartenente al mondo del terzo settore, all’interno del quale vi è un insieme di organizzazioni fra le quali le imprese sociali, disciplinate dal D. lgs. 112/2017 e iscritte nella apposita sezione del Registro unico nazionale del terzo settore a norma dell’articolo 46 comma 1.


Quando si parla di impresa sociale non si parla di una particolare fattispecie giuridica indipendente e autonoma rispetto alle altre, ma di una fattispecie cd soggettiva qualificabile come categoria e non come tipo, applicabile e assumibile da vari tipi di enti societari o meno.

Alla impresa sociale si applicano, se e in quanto compatibili con il Decreto Legislativo 112/2017, anche le disposizioni del Cts, ovvero le disposizioni del codice civile concernenti la forma giuridica in cui l’impresa è costituita.


 

COSA PUO' FARE UN'IMPRESA SOCIALE ?

Articolo 2 comma 1 D.lgs 117/2017 ne dà una definizione:


L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità:

  • civiche,

  • solidaristiche

  • e di utilità sociale.

Si considerano di interesse generale le attività aventi per oggetto:


a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attività culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambientee all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà

educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonche' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

COSA SI INTENDE PER ATTIVITA' SVOLTA IN VIA PRINCIPALE?

Si intende come tale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi della impresa sociale.

 

QUANDO SI CONSIDERA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (INDIPENDENTEMENTE DALL'OGGETTO)?

L'attività si considera sempre di interesse generale quando per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono occupati:


a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;


b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia

 

DIFFERENZA TRA LAVORATORI SVANTAGGIATI E MOLTO SVANTAGGIATI


Per comprendere la differenza fra lavoratori molto svantaggiati e svantaggiati interviene nel 2017 il Decreto Ministeriale 17 /2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che individua la differenza fra le due categorie in conformità al Regolamento UE n. 651/2014.


Sono lavoratori svantaggiati coloro i quali:

  1. non hanno impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi:

  2. hanno una età compresa fra i 15 e i 24 anni

  3. non hanno un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

  4. hanno più di 50 anni di età

  5. sono adulti che vivono solo con una o più persone a carico

  6. sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo donna in tutti i settori economici

  7. appartiene a una minoranza etnica di uno stato membro Ue

Sono lavoratori molto svantaggiati:

  1. soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi;

  2. soggetti privi di lavoro da almeno 12 mesi e che appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da B) a G) del numero uno del decreto ministeriale.

Appartengono alla seconda categoria i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Sono altresì "lavoratori molto svantaggiati" i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.

Il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito sulla individuazione dei lavoratori svantaggiati nel 2018 con Nota n. 10831 del 26-09-2018 indicando:


Per le cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui all’articolo 1 comma 1 lettera b) della legge n. 381/1991, il bacino delle persone svantaggiate è individuato dall’articolo 4 comma 1 della medesima legge ed è costituito da:

  1. invalidi fisici, psichici e sensoriali,

  2. ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,

  3. soggetti in trattamento psichiatrico,

  4. tossicodipendenti,

  5. alcolisti,

  6. minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,

  7. persone detenute o internate negli istituti penitenziari,

  8. condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni"

 

COME SI ACQUISTA LO STATUS DI IMPRESA SOCIALE?

Possono assumere lo status di impresa sociale solo gli enti giuridici, ad eccezione delle amministrazioni pubbliche mentre talune lo acquistano di diritto come le cooperative sociali e i loro consorzi e devono operare rispettando le regole stesse del decreto , dall’assenza di lucro , alla redazione del bilancio sociale, al coinvolgimento dei lavoratori ecc.

Le attività che possono essere svolte da una impresa sociale sono elencate nell’articolo 2 del D.Lgs. 112/2017 che contiene un elenco differente rispetto alle attività di interesse generale dell’articolo 5 del Codice del Terzo settore perché ve ne sono alcune inconciliabili con le forme di impresa come l’attività di beneficienza ovvero alcune contenute nell’articolo 2 del D.Lgs. 112/2017 esercitabili solo da imprese societarie.

 

POSSO ESERCITARE ATTIVITA' COMMERCIALE?

Una impresa sociale può esercitare anche attività non di interesse generale purché i ricavi delle attività di interesse generale siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale. Nelle attività non di interesse generale possono essere occupati lavoratori molto svantaggiati

Le imprese sociali devono agire senza scopo di lucro e per attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale e questo non stride con la possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali alla distribuzione di dividendi ai soci nel limite dell’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Questo è il punto che differenza a livello causale le imprese sociali dalle imprese benefit perché queste ultime hanno, accanto allo scopo comune, anche quello di dividere gli utili.

 

QUANDO E' POSSIBILE APPLICARE LA FATTISCPECIE DELL'IMPRESA SOCIALE?

Oggi appare come una figura organizzativa del Terzo settore estremamente duttile e perciò capace di soddisfare diverse esigenze concrete connesse al perseguimento di finalità non lucrative e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività d’impresa d’interesse generale.

L’impresa sociale potrebbe innanzitutto essere utilizzata dalle pubbliche amministrazioni per realizzare forme innovative di welfare in partnership con enti privati del Terzo settore perché la legge impedisce alle amministrazioni pubbliche di assumere la qualifica di impresa sociale (art. 1, comma 2) e di controllare un’impresa sociale (art. 4, comma 3), ma non impedisce loro di partecipare ad un’impresa sociale.

Nel marzo del 2019 è stata costituita un’impresa sociale, nella forma di consorzio di cooperative sociali (ai sensi dell’art. 8 della legge n. 381 del 1991), da ventisette comuni dell’ambito distrettuale di Lecco e da alcuni enti privati selezionati sulla base di un’apposita gara “a doppio oggetto”, finalizzata cioè sia alla selezione del socio privato della costituenda società mista impresa sociale sia al successivo affidamento a quest’ultima dei servizi sociali.

Oppure l’impresa sociale potrebbe essere impiegata da enti privati formalmente estranei al Terzo settore per realizzare in forma stabile ed organizzata le proprie finalità sociali, esclusive o concorrenti con le altre finalità dai medesimi perseguite.

 

LE IMPRESE SOCIALI DI COMUNITA'

Le imprese sociali di comunità (ISC) sono organizzazioni che operano nei sistemi di protezione sociale producendo beni che incrementano la coesione sociale attraverso processi di inclusione e sviluppo locale.

  • Perseguono le finalità di interesse generale a favore di comunità locali ben identificate, attivando e sostenendo la formazione di coalizioni orientate di attori comunitari e istituzionali.

  • Producono in modo continuativo beni che incidono su elementi portanti della qualità della vita sociale quali autonomia, appartenenza, sicurezza, ecc.

  • Adottano modelli organizzativi e gestionali che prevedono una presenza attiva di diversi portatori di interesse.

 

IL LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

Articolo 17 D.Lgs 117/2017

Nelle imprese sociali possono lavorare lavoratori e lavoratrici a cui deve essere garantito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai C.c.n.l. e in ogni caso la differenza retributiva non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Sono ammessi i volontari ma a differenza delle realtà delle associazioni di promozione sociale qui il parametro fra lavoratori e volontari è inverso: il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori.

I volontari devono essere iscritti in un apposito registro e assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse alla attività stessa, nonche' per la responsabilità civile verso terzi.

 

ORGANI DI CONTROLLO IN UN'IMPRESA SOCIALE

Art. 10 D.lgs 117/2017

Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci

aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile che esercitano anche compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità delle linee guida.

 

LE SCRITTURE CONTABILI NELLE IMPRESE SOCIALI

Art. 9 D.lgs 117/2017


1. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile e redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

2. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

MISURE FISCALI PER LE IMPRESE SOCIALI

Ai fini delle imposte dirette non costituiscono reddito imponibile né gli utili né gli avanzi di gestione delle imprese sociali qualora:

  • vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione di imposta in sede di approvazione del bilancio di esercizio e risultino effettivamente destinati entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti e la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione deve risultare dalle scritture contabili;

  • gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.

Relativamente al reddito delle persone fisiche si detrae invece un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società che beneficiano della qualifica di impresa sociale.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta

 

BILANCIO SOCIALE

Ogni impresa sociale è obbligata per legge a redigere un bilancio sociale, considerato la fotografia trasparente da mettere a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.).


Deve essere redatto secondo le linee guida secondo modalità definite dalle linee guida, informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali conseguiti dall’ente nell’esercizio.

E’ con il il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186 ) che sono state adottate le" Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore”.

«Il bilancio sociale può essere definito come uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione» (dalle linee guida Bilancio sociale D.M. 04/07/19 § 2 “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017”.


Deve essere redatto seguendo i principi di:

  • completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder

  • rilevanza: inserire tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;

  • trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;

  • neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale

  • competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento;

  • comparabilità: vanno inseriti, per quanto possibile, dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori o enti)

  • chiarezza: è necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;

  • veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;

  • attendibilità: è necessario evitare sovrastime o sottostime e presentare dati incerti come se fossero certi;

  • autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.

Il bilancio sociale deve essere redatto e depositato contestualmente al bilancio di esercizio presso il Registro imprese, oltre che pubblicato sul sito internet.

 

OBBLIGHI E DIVIETI

Le imprese sociali strumentali nello specifico


La costituzione di imprese sociali strumentali, controllate da uno o più soggetti, costituisce un'opzione organizzativa per utile per cooperative sociali, associazioni, CSV e altri enti che ravvisino la necessità di delegare ad un soggetto specifico un'attività a carattere imprenditoriale. Devono essere costituite con atto notarile e rispondere alle esigenze di interesse per le società partecipanti.

A seguito della stesura dell’atto di costituzione si deve procedere con la sua iscrizione alla Camera di Commercio competente per luogo di sede sociale.

 

ORIENTAMENTI MINISTERIALI SULL'IMPRESA SOCIALE


Oggetto: Richiesta parere in tema di devoluzione del patrimonio residuo agli Enti del Terzo Settore Nota n. 6137 dell'8 aprile 2022


Oggetto: Deposito del bilancio sociale delle cooperative sociali e loro consorzi - Termine di presentazione Nota n. 8452 del 24 giugno 2021


Oggetto: Indicazioni sulla tempistica relativa all'adempimento dell'obbligo di redazione del bilancio sociale Nota n. 5176 del 16 aprile 2021


Oggetto: Richiesta chiarimenti sull'applicabilità dell'art. 71 del Codice del Terzo settore alle imprese sociali Nota n. 3959 del 22 marzo 2021

Oggetto: Riscontro quesito trasformazione di un'Associazione Onlus in Società Cooperativa Sociale Nota n. 3757 del 17 marzo 2021


Oggetto: Parere - qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) di cui all'art. 25, comma 4, del D.L. 179/2012 e di impresa sociale di cui al D. Lgs. 112/2017 Nota n. 3756 del 17 marzo 2021


Oggetto: Quesito iscrizione RUNTS da parte di una cooperativa sociale Nota n. 3636 del 15 marzo 2021


Oggetto: Parere su diniego iscrizione associazione ETS presso la sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle imprese sociali Nota n. 11734 del 4 novembre 2020


Oggetto: Applicabilità dell'art. 17 comma 4 D. Lgs. n. 117/2017 alle cooperative sociali - Riscontro a quesito Nota n. 10979 del 22 ottobre 2020


Oggetto: Riscontro richiesta chiarimenti su società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale Nota n. 8115 del 14 agosto 2020


Oggetto: Riscontro richiesta di parere sull'applicazione del D. Lgs. n. 276/2003 (disciplina in materia di occupazione e mercato del lavoro in Italia) alle imprese sociali Nota n. 5696 del 25 giugno 2020


Oggetto: Riscontro comunicazione di fusione per incorporazione fra società cooperative sociali - parere su assoggettamento a procedimento autorizzatorio ex art. 12 D. Lgs. n. 112/2017 Nota n. 4073 dell'8 maggio 2020


Oggetto: Richiesta chiarimenti su perdita volontaria qualifica di impresa sociale ex art. 12 comma 5 D. Lgs. n. 112/2017 e applicazione regime Onlus sulla devoluzione parziale del patrimonio – parere Nota n. 3979 del 4 maggio 2020


Oggetto: Riscontro cessione di ramo di azienda fra società cooperativa sociale e società a responsabilità limitata - parere su assoggettamento a procedimento autorizzatorio ex art. 12 D. Lgs. n. 112/2017 Nota n. 2835 del 20 marzo 2020


Oggetto: Computo lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale Nota n. 4097 del 3 maggio 2019


Oggetto: Quesito su assetti proprietari (art. 4 D. Lgs. n. 112/2017) e cariche sociali (art. 7 D. Lgs. n. 112/2017) Nota n. 4096 del 3 maggio 2019


Oggetto: Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i. Nota n. 29103 del 31 gennaio 2019 (protocollo MISE)

Oggetto: Trasformazione di un'associazione di volontariato ODV in Impresa sociale SRL socio unico Nota n. 943 del 29 gennaio 2019


Oggetto: Richiesta chiarimenti sull'art. 4 del d. lgs. 112/2017 in materia di struttura proprietaria e disciplina dei gruppi Nota n. 880 del 28 gennaio 2019


Oggetto: Quesito in materia di impresa sociale. Costituzione di un contratto di rete tra una S.r.l. ed una associazione di promozione sociale (APS) Nota n. 792 del 24 gennaio 2019


Oggetto: Quesito in merito all'applicabilità degli artt. 2 e ss. del D.M. 50/2018 ad una fusione per incorporazione tra una cooperativa sociale ed una s.r.l. Nota n. 14362 del 10 dicembre 2018


Oggetto: Quesito in materia di impresa sociale. Fusione tra due fondazioni, con nascita di un'impresa sociale Nota n. 13983 del 30 novembre 2018


Oggetto: Quesito su lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale Nota n. 10831 del 26 settembre 2018


Oggetto: D.lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali Nota direttoriale n. 2491 del 22 febbraio 2018

 

SCHEMI MINISTERIALI

RENDICONTO GESTIONALE


Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

Allegato 1 - Mod B – Rendiconto Gestionale

Allegato 1 - Mod B – Rendiconto Gestionale
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RENDICONTO PER CASSA

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema:

Allegato 2 - Mod D – Rendiconto per Cassa


Allegato 2 - Mod D – Rendiconto per Cassa
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BREVE GLOSSARIO

Le imposte dirette sono quelle che colpiscono direttamente la ricchezza, già esistente (il patrimonio) o nel momento in cui si produce (il reddito).

• l’Irpef – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche: è un’imposta progressiva, cioè al crescere del reddito imponibile aumenta il valore delle aliquote da applicare sulle ulteriori quote di reddito;

• l’Ires – Imposta sul Reddito delle Società (che ha sostituito l’Irpeg dal 1.1.04): è un’imposta proporzionale: cioè, a differenza dell’Irpef, l’aliquota è fissa (Al momento in cui si scrive è fissata al 27,5%.) e non muta al variare del reddito imponibile;

• l’Irap – Imposta Regionale sulle Attività Produttive: è anch’essa un’imposta proporzionale, gravante sui «redditi» (da intendersi in una accezione particolare) prodotti nell’esercizio di imprese, arti e professioni (con particolari limiti nel caso di artisti e professionisti.): ha un’aliquota fissa(in genere del 3,9%)

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