A cura dell'Avvocato Giorgio Sandulli Premessa – Una produzione normativa continua ed “esplosiva”
Come l’attività esplosiva dello Stromboli produce continui piccoli fenomeni esplosivi, apparentemente innocui e che suscitano curiosità degli appassionati, interesse degli studiosi e preoccupazione in capo alla popolazione coinvolta, così l’Ordinamento sportivo da qualche anno viene periodicamente interessato da provvedimenti legislativi che si succedono l’un l’altro; a volte con interventi mirati (come un lancio di frammenti di lava), a volte con vere e proprie bombe che proiettano materiale esplosivo capace di distruggere ma anche di ridisegnare la sagoma di una montagna.
Fuor di metafora, quel che osserviamo da qualche tempo è il susseguirsi di interventi normativi, per lo più d’urgenza se non anche ad opera di Corti e Autorità varie, che disorientano gli operatori dello sport e talvolta gli stessi studiosi.
1) Il nuovo mansionario
Il 25 luglio, dalle “pagine” del sito internet del Dipartimento per lo Sport, è stata data diffusione alla notizia della pubblicazione del Decreto a firma del Ministro Andrea Abodi che contiene il “secondo elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” il cui svolgimento da parte di un tesserato consente la qualificazione di lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 25 d. lgs. n. 36/2021.
Considerato che un primo elenco di mansioni utili a qualificare come sportivi i lavoratori ad esse adibiti era allegato a un precedente decreto, datato 26 gennaio 2024 ma pubblicamente diffuso (sempre attraverso il sito internet) il 21 febbraio, viene spontaneo domandarsi cosa caratterizzi questo secondo allegato e in cosa questo secondo decreto / elenco si discosti dal primo.
Venendo a questo secondo quesito, dalla comparazione tra i due elenchi emerge innanzitutto che alcune Federazioni sportive non ricomprese nel primo intervento sono ora disciplinate in questo secondo Decreto.
Se dal primo elenco di gennaio / febbraio mancavano 14 tra Federazioni sportive nazionale e Discipline sportive associate, ora sette Federazioni (Golf, Hockey, Motonautica, Tae Kwon Do, Vela, Nuoto paralimpico, Triathlon) hanno colmato la lacuna comunicando al Dipartimento per lo Sport le mansioni che sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici sono considerate necessarie e quindi idoneee a qualificare il lavoratore come sportivo e il Decreto ne ha preso atto, approvandole e integrando l’elenco.
2) Le novità nell’elenco riferite alle varie discipline sportive
La FederGolf ha indicato 8 mansioni, a prima vista specifiche come il Caddie o gli omologatori di campi e attrezzature.
La FederHockey ha indicato 6 mansioni, in parte generiche come lo speaker, il segnapunti o l’incaricato antidoping, in parte più specifiche come l’omologatore di impianti e attrezzature.
La FederMotoanutica ha indicato 9 mansioni, alcune generiche come gli Chaperon antidoping o lo speaker, altri più specifici come l’addetto movimento gru o gli omologatori.
In particolare la FITA Tae Kwon Do ha indicato 8 mansioni, alcune di natura trasversale a diverse discipline (come lo speaker) altre più specifiche come i classificatori parataekwondo.
La FIV (vela) ha indicato 5 mansioni, tra cui in termini generali ancora lo speaker ma anche gli addetti alle procedure antidoping e tra le mansioni più specifiche gli addetti al campo di regata.
La Federnuoto Paralimpico ha indicato 10 mansioni, tra cui in termini generali l’autista ma anche lo chaperon antidoping mentre tra le mansioni più specifiche ha indicato gli assistenti bagnanti, l’atleta guida o il Tapper ossia colui che segnala virate e arrivi toccando la testa o la spalla del nuotatore.
La Federazione Triatlhon ha indicato 8 mansioni, tra cui in termini generali lo speaker e gli addetti antidoping mentre pià specificatamente riferito alla disciplina: referenti e giudici di gara.
Quattro altre Federazioni, già incluse nel precedente elenco, hanno invece integrato le mansioni rilevanti per cui pallacanestro, scherma, ghiaccio e arco.
3) Considerazioni personali, dubbi e cautele operative
Già in occasione della diffusione del primo mansionario, fu naturale chiedersi se l’approvazione delle mansioni e l’inserimento nell’elenco allegato al Decreto avesse valore costitutivo o meramente ricognitivo; ovvero se il carattere di necessarietà insito nella mansione quale emergente dai regolamenti tecnici fosse di per se idoneo a consentire la qualificazione del lavoratore come sportivo anche prima e/o a prescindere dalla successiva ricomprensione nell’elenco.
Chi scrive riteneva che il tono letterale dell’art. 25 del d.lgs. n. 36/2021 e ancor più la funzione regolamentare (peraltro in un ambito così delicato come il diritto del lavoro e con l’effetto di modulare e ridurre tutele anche rilevanti) del decreto inducesse a ritenere non solo che il decreto ha natura costitutiva (ossia in assenza e nell’attesa della sua pubblicazione le ASD / SSD non possono procedere qualificando il lavoratore come sportivo) ma addirittura che una efficacia così incisiva richiedesse la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per darne piena e compiuta conoscibilità anche in ordine alla data certa.
Da un lato questo ultimo aspetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale appare ormai superato dai fatti.
D’altro lato, invece, il carattere costitutivo e non meramente ricognitivo del decreto emerge se si guarda, ad esempio, all’integrazione dell’elenco riferita alla Federazione Pallacanestro.
L’elenco delle nuove mansioni indica sei nuove mansioni, mentre le FIP ne aveva identificate e “promosse” otto (cfr. sportello fiscale e legale FIP); peraltro sbilanciandosi nel senso di comunicare ai sodalizi affiliati che avrebbero potuto avvalersi di tali figure “sia pure in attesa dell’aggiornamento dell’elenco da parte del Dipartimento”.
Il suggerimento operativo per il futuro, quindi, laddove ad opera di altre Federazioni dovessero essere promosse altre mansioni resta quello di attendere la diffusione del Decreto in quanto l’autonomia dell’Ordinamento sportivo non può spingersi fino a determinare in via del tutto autonoma e discrezionale la qualifica giuslavoristica del rapporto di lavoro.
In conclusione merita di essere sottolineato che questa particolarissima esperienza di un decreto (non pubblicato su Gazzetta Ufficiale) che identifica e circoscrive le mansioni idonee a qualificare un rapporto di lavoro come “sportivo” e non come “ordinario” (con l’effetto di ridurre tutele e garanzie in capo al lavoratore) rappresenta un unicum e costituisce un tema da approfondire per apprezzarne al meglio i principi fondanti e gli aspetti applicativi, anche alla luce delle possibili controversie che ne futuro potrebbero insorgere.
A tale ultimo riguardo non può che essere ulteriormente sottolineato il suggerimento per cui, nell’avvalersi di questa valida e vantaggiosa opportunità, non vi sia una spinta elusiva o anche solo orientata a farvi rientrare situazioni ibride che solo forzatamente sono riconducibili alle mansioni come indicate dal decreto; e ulteriore e ultimo (per ora) suggerimento è quello di evitare, una volta che il lavoratore sia stato correttamente inquadrato come “sportivo” per le mansioni alle quali è stato addetto, una eccessiva e incoerente promiscuità di mansioni materialmente svolte da tale lavoratore sportivo.
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