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Premi agli sportivi dilettanti, “4” modalità diverse di tassazione

Celestino Bottoni

A cura di Celestino Bottoni, Presidente A.N.CO.T.

 

Bingo! L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 9/2025 ha dato indicazioni sul giusto trattamento tributario dei premi corrisposti in occasioni di manifestazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 600/73. La norma al primo comma prevede: “I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

L’art. 67, comma 1, del richiamo TUIR, riconferma quanto già evidenziato: ”Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”.

 

L’Agenzia delle Entrate, come da prassi (vedi Ris. 119/08; Ris. 101/05; Ris. 54/04), riconferma l’attrazione di detti premi nelle categorie reddituali di riferimento del percipiente e quindi nel lavoro sportivo declinato in lavoro autonomo o subordinato (dipendente fiscalmente), anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, art. 25, comma 2 d.lgs. 36/21. Ma, non citando le prestazioni occasionali che sono normate dall’art. 25, comma 3/bis, del richiamato d.lgs. 36/21 e s.s.i. che trovano ampia esplicitazione in circolari di prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dellINPS.

 

L’intento del legislatore, con l’art 36, comma 6 quater del d.lgs. 36/21, era quello di normare e rendere imponibili, ai fini dei redditi conseguiti, gli stessi premi che erano in precedenza normatiall’interno dell’abrogato art. 67, redditi diversi del TUIR, alla lettera. m)  con una franchigia pari ad euro 10.000 per compensi, indennità e “premi”. Il sistema abrogato aveva di buono una semplificazione degli stessi adempimenti amministrativi grazie non solo alla franchigia richiamata, ma anche nell’assimilare diversi redditi che oggi sono “spacchettati” e assoggettati a norme diverse tra loro in una unica certificazione. 

 

Allo stesso tempo la Legge delega all’art8 , comma 2, della Legge delega 86/19punto a) prevedeva: “semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;”

 

L’argomento in premessa ha trovato già ampio spazio sulle pagine “colorate” delle due testate giornalistiche di riferimento economico, facendo emergere in dettaglio come i premi diano vita a 4 modalità operative diverse di imposizione fiscale, anche per quanto richiamato nella presente.

 

Pertanto, vista l’imponibilità degli stessi premi all’interno della categoria di reddito principale, gli stessi premi possono godere dell’esclusione da Irpef fino ad euro 15.000, non esplicitata dall’Agenzia, in caso di concomitanza di lavoro sportivo, o essere assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20%. 


Nel caso di lavoro autonomo, e con una opzione al regime forfetario, potrebbero essere assoggettati al 5% di imposta sostitutiva o al massimo al 15%.


Si applicherà in quest’ultimo caso, oltre la franchigia dei 15.000, anche il coefficiente di reddittività ? 

Fuori dal regime forfetario applicheremo l’IVA ma in esenzione d’imposta con il prossimo art. 37 ? ex art. 10 del DPR 633/72.

 

Salvo una prima riflessione se sia equo trattare diversamente lo stesso reddito da premio, in base alla qualificazione del percipiente, dove, per quanto esposto, non vi sarebbe la stessa progressività prevista dalla stessa Carta Costituzionale, la vera domanda è se questa riforma non abbia “di fatto”  creato un maggior costo per la burocrazia richiesta anche per “premi “ di piccoli importi.


I maggiori oneri amministrativi sono dovuti al dover richiedere anche le autocertificazioni ai singoli percipienti ogni volta che si debba pagare premi o compensi, o nel rilasciare certificazioni uniche con diverse casistiche, rispetto al principio di semplificazione richiesto nella Legge delegarichiamata. Certo si potrebbe non applicare la rivalsa dell’imposta per uscire da un incubo ! 

 

avvocato Francesca Solinas
ASCOLTA QUI IL PODCAST A CURA DELL'AVV. FRANCESCA SOLINAS

Ci si domanda se almeno non ci sarebbe una semplificazione amministrativa con un prelievo erariale all’origine, così come fece già il Ministero con il gioco del BINGO con l’art. 5 del D.M n.29/2000 ? Prevedendo così un codice di versamento da utilizzare sul classico modello F24? 


Sul punto si può anche far riferimento alla Circolare n. 16/02 dell’Agenzia delle Entrate. 

L’entrata sarebbe invariata per le casse dello Stato, ma almeno si ridurrebbero i costi di gestione degli impianti amministrativi-contabili dei vari sostituti d’imposta, evitando contestualmente eventuali errori e contenziosi con il fisco. 

 

Così facendo si ridurrebbero anche gli adempimenti degli stessi contribuenti con una tassazione uniforme e piatta per tutti i vincitori di premi e una diminuzione di tanti adempimenti che risulterebbero anche difficoltosi per la stessa macchina amministrativa Pubblica per flussi di dati concentrati in alcune date, scadenze. Portali che più di una volta sono andata in tilt con flussi informatici importanti sotto le scadenza fiscali con la presa di coscienza della stessa SOGEI e con la proroga riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate.

 

Forse è venuto il momento di ottimizzare almeno il flusso dei dati informatici riscrivendo le modalità operative per almeno alleggerire i contribuenti di tanti adempimenti onerosi e forse poco utili ? 

 

Rimane un ultima domanda.

Ma è giusto tassare i premi di un modico valore quando rappresentano un piccolo “indennizzo” per i tanti sacrifici affrontati? Si è passati da un estremo all’altro senza una mezza misura.

 

Anche il prevedere una franchigia fissa potrebbe portare a un risultato di semplificazioneamministrativa. 

 


Oggi, viceversa, la franchigia iniziale di 300 euro si azzera al superamento della stessa.  

Basterebbe inserire una franchigia fissa per avere già una prima semplificazione, auspicabile un alzamento dell’attuale franchigia.

 

Poi, come sempre il legislatore prevede entrate, che non sempre si avverano e quindi diventa ulteriormente difficile novellare le norme perché mancherebbero le coperture già attese che poi non si concretizzano, molte volte, in vere entrare certe per lo Stato. 

 

Scusandomi per la presunzione di questa mia ...

 

Oggi è il 22 luglio , sarebbe stato il compleanno del ns amato e compianto Presidente DINO Agostini che ci ripeteva in continuazione : O PORTI UNA SOLUZIONE O ANCHE TU FAI PARTE DEL PROBLEMA.

 

 





 
 
 

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