Iniziamo a rispondere pubblicamente alle domande più freguenti che ci avete posto affidando all'Avv. Paolo Rendina il compito - non facile - di realizzare alcuni "videopratici". Iniziamo oggi con la questione relativa all'art. 28 co. 2 del D.lgs 36/2021 (come oggi in vigore). DOMANDA: COME CALCOLIAMO LE 18 ORE? E SE LE SUPERIAMO? In pratica quando opera la presunzione di lavoro autonomo sportivo nella forma della co.co.co.?
(clicca qui se non si carica il video)
Estratto ART. 28 D.LGS 36/2021 comma 2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: A) La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;