A cura di Katia Arrighi consulente del lavoro in Como
La figura del socio volontario è una figura centrale da sempre, non solo in ambito sportivo ma anche nell’ambito della cooperazione sociale.
Le cooperative sociali, regolate dal codice civile e dal Decreto Legislativo 112/2017 in tema di Imprese sociali, sono di diritto enti del Terzo settore e sono distinte in:
cooperative di tipo A costituite per la realizzazione dei servizi alla persona finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, d’istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, inserimento lavorativo
cooperative di tipo B costituite per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiatiattraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi
Nulla vieta l’esistenza di cooperative che in contemporanea siano sia di tipo A che di tipo B
La regolamentazione è contenuta nel libro VI , titolo V del codice civile e devono assumere sempre la forma di mutualità prevalente. Regolamentate con la Legge 381/1991 sono state oggetto di modifica con il D.lgs 112/2017 assumendo di fatto la forma di impresa sociale e hanno come interesse quello di riuscire a perseguire l’interesse generale della comunità
Come in tutte le cooperative la figura principale sulla quale è necessario porre attenzione è la figura del SOCIO ponendo accento sulla differenza fra socio lavoratore e socio sostenitore
Ma i soci volontari possono far parte del CDA ?
A questa domanda ha risposto il Ministero delle imprese e del Made in Italy con una prima nota del 2023 ed una seconda, recentissima, con la quale, di fatto "smentisce" quanto precedentemente affermato. Ma andiamo per ordine.
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