
Come da precedente notizia (Attivita' fisica adattata: il modello per fare domanda) oggi, 24 Marzo 2023, Agenzia delle Entrate con provvedimento Prot. n. 94779/2023 comunica che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838% dell’importo del credito richiesto. [dal sito fiscooggi.it] Il bonus era stato introdotto dall’articolo 1, comma 737 della legge 21, n. 234/2021. Tale disposizione aveva previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono delle spese, documentate, per la fruizione di attività fisica adattata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021. Con il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta.
Le modalità applicative per il riconoscimento del bonus, incluso il rispetto del limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro, erano state definite poi con provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’11 ottobre 2022. Lo stesso provvedimento aveva stabilito la finestra temporale per l’invio delle domande, dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 e, inoltre, che un successivo provvedimento avrebbe reso nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario. La percentuale, infine, sarebbe stata ottenuta dal rapporto tra le risorse stanziate pari a 1,5 milioni e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze validamente presentate. Se questo contenuto ti è piaciuto o ritieni possa essere utile anche ai tuoi colleghi condividilo e faccelo sapere. Se non lo hai ancora fatto unisciti al canale telegram!