A cura di @massimilianozito La riforma dello sport non riguarda solo la problematica degli istruttori: certo è importante ma non è l'unico aspetto contenuto nella riforma.
Abbiamo già parlato come redazione tempo fa anche in video degli aspetti legati al mondo dell'equitazione e della riforma con la nascita del concetto di “cavallo atleta”.
Torniamo sul punto per ricordare che è stato pubblicato in GU n. 256 del 02.11.2022, il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Cosa dice il Decreto Legislativo 36/2021 al riguardo?
Finalmente, possiamo dirlo: il cavallo non è più un mero mezzo di trasporto ma un atleta vero e proprio con i propri diritti soprattutto in tema di tutela della sua salute e della sua integrità fisica e psicofisica.
Resta il nodo irrisolto del suo trasporto durante le manifestazioni: posso effettuare trasporto di un cavallo non di mia proprietà considerandolo un atleta e non un mezzo trasportato?
Su questo punto torneremo in un prossimo approfondimento.
Per facilità di lettura e comprensione nella parte a sinistra sono riportati gli articoli originari del Decreto Legislativo 36/2021. Nella seconda parte, seconda colonna a destra, i commenti (in blu) e le correzioni (in verde) apportate dal Decreto Correttivo 163/2022.
Titolo IV DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI Capo I Disposizioni generali
Articolo 19
BENESSERE DEGLI ANIMALI IMPIEGATI IN ATTIVITA' SPORTIVE | |
comma 1 Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività' sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. | Nessun maltrattamento e cura degli animali. Bello che la norma lo indichi ma noi pensavamo fosse già scontato di suo. |
comma 2 Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente a sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresì' vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono contodelle capacita' cognitive e delle modalità' di apprendimento degli animali. | Sono vietati:
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comma 3 Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività' sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici. |
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comma 4 Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché' di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità' degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e diriposo adeguato alla loro specifica natura. | I luoghi dell'allenamento devono essere sicuri e idonei. |
comma 5 Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità' anagrafica intestato a persona fisica maggiore di eta' o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e dicura, e di una scheda sanitaria. | Ogni animale deve avere un documento di identità. |
comma 6 E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non piu' impiegati in attività' sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. | Divieto di macellazione per animali impiegati nello sport. |
comma 7 I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità', essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze. | Gli animali vanno trasportati in mezzi idonei. |
comma 8 E' fatto obbligo al proprietario Dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. | Obbligo copertura assicurativa. Con il Decreto correttivo 163/2022 aggiunto all'articolo 9 dello stesso: Art. 9 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.». L'obbligo del controllo della copertura assicurativa vera spetta agli organismi affilianti |
Articolo 20
COMPETIZIONI SPORTIVE | |
comma 1 L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità' a gareggiare, per condizioni di salute, eta' e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità' di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. | Prima di entrare in gara il cavallo deve essere sottoposto a visita veterinaria che ne deve dichiarare l'idoneità alla gara. |
comma 2 E' vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, del codice penale, e dall'articolo 727 del codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. | Chi ha condanne in via definitiva per i reati puniti negli articoli citati non può partecipare a gare e manifestazioni. |
Articolo 21
SANZIONI DISCIPLINARI | |
comma 1 Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali in attività' sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società' e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità' civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo. | Gli organismi sportivi si dotano di regolamenti che disciplinano quanto indicato in questo Capo, comprese le sanzioni in caso di inosservanza. |
CAPO II Sport Equestri Articolo 21
DEFINIZIONE DI CAVALLO ATLETA | |
comma 1 Un cavallo e in generale un equide e' definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo; b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attivita' sportiva; c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato. | Un cavallo può essere definito ATLETA quando :
Modifiche apportate dal Decreto Correttivo 163/2022 all'articolo 10 dello stesso: Sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di identificazione», conforme allo stessoregolamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento diesecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021»; b) alla lettera b), le parole «previsto dal regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di identificazione»conforme allo stesso regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività' sportiva» sono sostituite dalle seguenti:«come risulta dal Documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021»; c) alla lettera c), le parole «FitetrecAnte» sono sostituite dalle seguenti: «Fitetrec-Ante» |
comma 2 Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione). | Il passaporto di identificazione lo rilascia il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. |
Articolo 23
VISITA DI IDOENITA' | |
comma 1 Il cavallo atleta per svolgere attività' sportiva e' sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della FitetrecAnte o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo e' tesserato. | Centrale il ruolo di sorveglianza medica del veterinario.
Modificato dall'articolo 11 del Decreto correttivo 163/2022 perchè Fitetrec – Ante si scrive non tutto attaccato ma con un trattino fra Fitetrec e Ante |
Articolo 24
MANIFESTAZIONI POPOLARI PUBBLICHE E PRIVATE CON IMPIEGO DI EQUIDI | |
comma 1 Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità' politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione. | Durante le manifestazioni le Federazioni citate o gli enti di promozione sportiva devono utliizzare impianti sicuri.
Modificato dal Decreto Correttivo 163/2022 articolo 12 con: 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal inistero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.». |
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