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Aggiornamenti sul tema dei premi nel mondo sportivo

  • 14 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min

A cura della Dott.ssa Katia Arrighi


Abstract

Nella seduta di mercoledì 20 maggio la Camera, ha approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.  Il presente contributo analizza il quadro fiscale applicabile ai premi corrisposti agli atleti nell’ambito del dilettantismo sportivo, con particolare focus sulla reintroduzione della soglia di esenzione di 300 euro operata nel marzo 2026 Attraverso una ricostruzione cronologica e sistematica esamineremo la natura giuridica del premio, il meccanismo impositivo della ritenuta alla fonte e l'operatività del rinnovato regime di esenzione temporanea, evidenziandone le criticità applicative in termini di certezza del diritto per i mondo sportivo

1. Introduzione e inquadramento giuridico

La complessa architettura della Riforma dello Sport (d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36) ha  tracciato una netta linea di demarcazione economico-giuridica tra le somme corrisposte a titolo di corrispettivo per una prestazione lavorativa (art. 25 e ss.) e quelle erogate sotto forma di mero riconoscimento meritocratico.

I premi sportivi, somme corrisposte agli atleti e ai tecnici nell’area del dilettantismo si collocano a pieno titolo nel testo della riforma e specificatamente all’interno dell’articolo 36, comma 6 quater,  del citato Decreto Legislativo 36.

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ( articolo 30  ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

 

Il tributo, assolto interamente dal sostituto d'imposta (l’ente sportivo erogatore), esonera il percipiente da ulteriori obblighi dichiarativi, configurandosi come un regime speciale e sostitutivo rispetto all'IRPEF ordinaria. Cosa significa tutto questo lo analizziamo nel contenuto che segue

 


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