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Giustizia Sportiva e Diritto UE: Il declino del “modello separato” italiano?

De Leo

A cura di Emanuela M. De Leo Qualche tempo fa, durante un convegno, un’eccellente relatrice e cara amica, parafrasando Arturo Jemolo, concluse il suo intervento affermando che “lo sport è un’isola felice non lambita dal diritto”. Questa riflessione mi è ritornata alla mente analizzando le conclusioni dell’Avvocato Generale della CGE Dean Spielmann nelle cause riunite C424/24 e C425/24. Nel suo documento, Spielmann cita a sua volta un’immagine suggestiva del professor François Rigaux, secondo cui l’adesione all’ordinamento sportivo equivale al viaggio di un “esploratore interplanetario”, costretto ad accettare condizioni ambientali estreme per raggiungere nuove mete. Tuttavia, le conclusioni presentate il 18 dicembre 2025 segnano un punto di non ritorno: per quanto speciale sia l’ecosistema sportivo, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – sancito dall’articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del TUE – non può essere compresso.


Da tempo il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale in Italia registra un’elevata tensione. Quello che per decenni è stato considerato un “modello chiuso”, protetto dalla Legge n. 280/2003 e confermato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 49/2011 e 160/2019), è oggi chiamato a misurarsi con un principio invalicabile dell’Unione: l’effettività della tutela giurisdizionale. Il sistema, come noto, attribuisce in via esclusiva agli organi della giustizia sportiva (Tribunali federali, CONI, Collegio di garanzia) il potere di annullare le sanzioni disciplinari, mentre al giudice amministrativo (TAR Lazio) è consentito soltanto accordare un risarcimento economico equivalente, senza poter rimuovere la sanzione stessa.


Spielmann ha posto in luce una contraddizione fondamentale: una tutela meramente risarcitoria, che non consenta la rimozione dell’atto illegittimo, non è tutela effettiva. Confinare la riparazione al solo profilo economico, soprattutto quando viene limitata la libertà professionale, contrasta con l’articolo 47 della Carta. La giurisprudenza europea più recente (si pensi alle sentenze Royal Football Club Seraing e Cairo Network) impone infatti che i giudici nazionali – qualificabili come “giurisdizioni” ai sensi dell’articolo 19 TUE – abbiano il potere di annullare i provvedimenti illegittimi e di adottare misure cautelari idonee a preservare l’efficacia del futuro giudizio. Il mero risarcimento, per quanto adeguato, non esaurisce le esigenze di giustizia.


Il Governo italiano ha opposto una difesa fondata sull’articolo 4, paragrafo 2, TUE, sostenendo che l’autonomia dello sport rientri nell’identità costituzionale nazionale. La replica di Spielmann è stata netta: l’identità nazionale non può essere invocata per derogare ai principi cardine dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 TUE, tra i quali spicca proprio la garanzia di un ricorso effettivo. Il rispetto delle specificità nazionali non può sminuire l’obbligo di assicurare un controllo giurisdizionale pieno.


Sul piano del diritto economico dell’Unione, l’Avvocato Generale ha escluso che il sistema sanzionatorio violi le norme sulla concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE). Ha invece riconosciuto che un’inibizione professionale a raggio transnazionale – come quella biennale estesa a livello UEFA e FIFA – costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e dei servizi (art. 56 TFUE). Un simile ostacolo è giustificabile soltanto se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale – quale la regolarità delle competizioni – ed è retto da criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati.


Una possibile “soluzione di continuità” per il modello italiano risiede nella natura del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Qualora questo organo – e, eventualmente, gli altri gradi della giustizia sportiva – potesse essere qualificato come una “giurisdizione” autonoma, indipendente e imparziale alla luce dei parametri UE (a partire da Vaassen-Göbbels), la tutela effettiva potrebbe considerarsi assicurata all’interno dell’ordinamento sportivo. Spielmann invita tuttavia il giudice remittente a verificare con attenzione, anche sulla scorta dei criteri indicati dalla Corte EDU nella sentenza Ali Riza e altri c. Turchia, se sussistano garanzie adeguate d’indipendenza, in particolare riguardo alle modalità di nomina e alla durata del mandato, spesso allineata a quella degli organi politico-sportivi.


La pronuncia della Corte di Giustizia, attesa a breve, rappresenterà un momento decisivo. Se la Corte raccoglierà l’impostazione (non vincolante) di Spielmann – come spesso avviene – l’Italia dovrà modificare la Legge 280/2003. Il giudice amministrativo recupererebbe così il potere di annullamento delle sanzioni e la facoltà di concedere misure cautelari sospensive. Per i giuristi e per gli osservatori, il messaggio è ormai chiaro: l’era in cui lo sport poteva autoregolarsi in uno spazio sostanzialmente sottratto al controllo giurisdizionale volge al termine. La sfida non è cancellare l’autonomia, ma renderla “compatibile”, calandola pienamente nel quadro delle garanzie democratiche europee. Solo così l’“esploratore interplanetario” dello sport potrà continuare il suo viaggio, certo di poter contare su una tutela che non sia solo un ristoro economico, ma un vero e proprio diritto da far valere.

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