Giustizia sportiva e minori: con l’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva nasce la “giustizia riparativa” nello sport
- Redazione

- 6 giorni fa
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A cura di Carlotta Toschi - Avvocato del Foro di Bologna - specialista in diritto penale
Dal 1° luglio 2025 entra in vigore la riforma che permette ai calciatori minorenni di sostituire metà della squalifica con attività rieducative. Un passo decisivo verso una giustizia sportiva formativa, non solo sanzionatoria.
Nel mondo dello sport, le regole non servono soltanto a stabilire chi vince o chi perde: servono a insegnare il rispetto, la responsabilità, la convivenza.
Ma cosa accade quando a violare la regola è un minorenne, un giovane atleta ancora in formazione, che non possiede la piena consapevolezza del significato disciplinare del proprio gesto?
Fino a oggi, la risposta della giustizia sportiva è stata principalmente sanzionatoria: la squalifica, la sospensione, l’esclusione temporanea.
Misure giuste, ma spesso percepite dai più giovani come punitive, più che formative.
Da qui nasce l’esigenza di un modello nuovo, più educativo e più vicino alla logica della mediazione e della giustizia riparativa. Una prospettiva che la FIGC ha finalmente tradotto in norma, con la riforma dell’articolo 137 del Codice di Giustizia Sportiva. Grazie all'art 137, comma 2-bis, la pena diventa percorso.
Con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 61/A del 19 settembre 2025, firmato dal Presidente federale Gabriele Gravina e dal Segretario Marco Brunelli, sono state emanate le modalità di attuazione del nuovo art. 137, comma 2-bis, del Codice di Giustizia Sportiva.
La norma, applicabile alle sanzioni comminate a partire dal 1° luglio 2025, segna un punto di svolta nel rapporto tra giustizia sportiva e minori. In concreto, i calciatori e le calciatrici minorenni al momento dell’infrazione potranno scontare metà della squalifica attraverso attività rieducative, svolte presso enti federali accreditati.
Non si tratta di un automatismo, ma di una scelta consapevole: il giovane deve presentare istanza personale all’Organo di Giustizia che ha irrogato la sanzione, entro dieci giorni dalla sua definitività. Una richiesta che non chiede indulgenza, ma impegno e responsabilità.
Come funziona la conversione della squalifica?
Ricevuta la domanda, l’organo giudicante ridetermina la durata della squalifica e converte la parte “commutata” in ore di attività rieducative, secondo un criterio semplice e trasparente:
10 ore di attività per ogni giornata di squalifica;
1 ora di attività per ogni giorno di squalifica “a tempo”.
Le ore potranno essere svolte in diversi ambiti, scelti a discrezione dell’Ente Federale ospitante:
supporto alle attività sportive,
collaborazione organizzativa o amministrativa,
partecipazione a iniziative di responsabilità sociale.
Il percorso deve concludersi entro il termine della squalifica ridotta.
Se il minore non completa l’attività, la sanzione originaria viene ripristinata immediatamente.
Il beneficio, inoltre, può essere richiesto una sola volta nella carriera dell’atleta, proprio per sottolinearne la finalità educativa, non elusiva.
L’innovazione dell’articolo 137 non è solo giuridica: è culturale.
Introduce nel sistema sportivo un principio già consolidato nel diritto penale minorile: la centralità del percorso rieducativo rispetto alla dimensione punitiva.
Per un minore, la squalifica non rappresenta soltanto una perdita sportiva, ma un momento di rottura identitaria.
Spesso il ragazzo o la ragazza percepisce la sanzione come esclusione dal gruppo, come una sorta di etichetta negativa. L’attività rieducativa, invece, consente di trasformare la colpa in responsabilità, l’errore in crescita.
È una forma di mediazione educativa: l’atleta si riavvicina alla comunità sportiva attraverso un gesto concreto, restituendo il proprio impegno e riscoprendo i valori del gioco leale.
Il nuovo art. 137, comma 2-bis, dialoga naturalmente con il mondo della mediazione.
Entrambi i modelli si fondano su un principio comune: la ricostruzione della relazione.
Nel contesto sportivo, mediare significa creare uno spazio di confronto, dove il giovane atleta possa comprendere l’impatto del proprio gesto, incontrare eventualmente la persona o la squadra coinvolta, e ristabilire un equilibrio relazionale.
Le attività rieducative previste dalla FIGC — che spaziano dall’aiuto agli allenatori, alla partecipazione a progetti sociali o di fair play — rappresentano esattamente questo: un modo per ricucire il legame infranto tra regola, gruppo e individuo.
La riforma federale è anche un atto di educazione civica applicata allo sport.
L’art. 137, comma 2-bis, rispecchia i principi dell’articolo 27 della Costituzione — “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato” — e dell’articolo 31, che tutela l’infanzia e la gioventù, promuovendone lo sviluppo morale e sociale.
La FIGC si fa così promotrice di un modello di giustizia non solo efficace ma umanizzante, che guarda al giovane atleta non come a un soggetto da punire, ma come a una persona in crescita da accompagnare nel suo percorso di maturazione sportiva e personale.
Con questa riforma, la squalifica perde parte del suo carattere meramente afflittivo e diventa strumento di apprendimento.
Il messaggio è chiaro: la giustizia sportiva non deve fermare il ragazzo, ma aiutarlo a capire e ripartire.
In un’epoca in cui lo sport è sempre più considerato un ambiente educativo, l’articolo 137 rappresenta un segnale forte: una giustizia che non si accontenta di punire, ma che vuole ricostruire, formare e prevenire.
La vera novità dell’articolo 137, comma 2-bis, è quella di aver reso la rieducazione una componente strutturale della sanzione sportiva. Una visione coerente con i valori etici dello sport e con le moderne teorie della giustizia minorile.
La pena, per essere davvero giusta, deve essere utile a chi la riceve.
E utile significa formativa: capace di aiutare il giovane atleta a crescere, a comprendere, a rientrare nel gioco con maggiore consapevolezza.
Lo sport, ancora una volta, si conferma non solo come luogo di competizione, ma come scuola di vita e di mediazione.









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