Il DL Sport non è stato approvato... anzi si.
- Redazione
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Il DL Sport è stato approvato. Anzi no.
A cura di Paolo Rendina - Avvocato del Foro di Torino
Ogni anno la storia si ripete. Nel traffico dell'esodo estivo il mondo del non profit, professionisti inclusi, si ritrova a fare i conti con novità più o meno impattanti in previsione dell'imminente stagione sportiva. Chi, come me, sperava che venisse pubblicata una nuova Circolare 18/E o il decreto sulle attività secondarie e strumentali nello sport, dovrà attendere.
Infatti il Consiglio dei ministri n.ro 132 del 20 giugno 2025 aveva esaminato e votato lo schema di Decreto Legge Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. (leggi qui il nostro approfondimento). Nulla di più. Ma veniamo ai fatti poi rimbalzati su tutte le testate giornalistiche e che, oggi, ho trovato il suo epilogo. L'iter, che prevedeva il passaggio alla Camera e poi al Senato, è ritornato alla Camera per l'approvazione a seguito di alcuni rilievi - prettamente tecnici - pervenuti dal Quirinale.
Martedì 29 luglio, con relazione del senatore Paganella, era stato avviato l'esame ddl n. 1600 di conversione il legge del decreto-legge n. 96/2025 recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Fissato termine per presentazione emendamenti e ordini del giorno alle 10 di mercoledì 30 luglio.
Lunedì 4 agosto, concluso esame e conferito mandato al relatore, senatore Paganella, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul ddl, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con le modifiche apportate dalla Commissione.
In pratica il ddl n. 1600 di conversione in legge, è stato sì approato ma con modificazioni. Pertanto il provvedimento tornava all'esame della Camera.
Martedì 5 Agosto il Disegno di legge (C. 2488-B) non si riesce a discutere ... i lavori della Camera si prolungano e viene rinviata la votazione a oggi Mercoledì 6 Agosto (si perché alla Camera prende un'altro numero rispetto al Senato) quando viene definitivamente approvato con 153 voti favorevoli, 85 contrati e 6 astenuti.
Set, partita incontro.
Cos'era andato storto ? A quanto pare, secondo il Quirinale, alcune disposizioni contenute nel provvedimento avrebbero dovuto seguire l'iter "ordinario" e non quello del provvedimento d'urgenza di fonte governativa e tipico del Decreto Legge. Ma non solo. Da una lettura del provvedimento (qui il dossier del Senato) è apparso poco coerente strumento legislativo adottato per quanto previsto all'art. 9 mentre, per l'art. 1, vi sarebbe anche un problema di "sostanza" apparendo poco coerente la nomina diretta dei dirigenti / funzionari ritenuta in contrasto con il principio costituzionale dell’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso.
Di segutio l'articolato stralciato. Mentre, in fondo, troverete il testo come approvato oggi alla Camera.
Articolo 9 (Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel) L’articolo 9 stabilisce che, per la gestione e lo svolgimento delle Finali ATP 2026-2030 di tennis, è costituito un Comitato per le finali ATP. La norma descrive le funzioni, i compiti e la composizione dell’organo. Si prevede inoltre che la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute Spa, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione, curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva, e che gravi sugli stessi soggetti l’obbligo di predisporre annualmente una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari. Per l’organizzazione dell’evento sportivo, può essere inoltre costituita una Commissione tecnica di gestione. Articolo 9-quater (Disposizioni per la gestione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale con contribuzione statale)
L’articolo 9-quater, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, dispone che, nei casi di concessione di un contributo, da parte dell’amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, a favore dell’organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata in materia di sport indica la società Sport e salute S.p.a. per la gestione e l’organizzazione dell’evento. I rapporti tra la predetta società e i soggetti organizzatori, titolari o contitolari dell’evento sportivo sono regolati da una convenzione. Si prevede inoltre che, nel caso di concessione del contributo, l’Autorità politica possa prevedere, in alternativa, che l’organizzatore dell’evento si avvalga delle procedure ad evidenza pubblica e delle norme che regolano le modalità di selezione e reclutamento del personale previsto per le società a partecipazione pubblica.
(in pratica non è stata considerata coerente la scelta del decreto per un'attibuzione a sistema di governance a Sport e Salute) Articolo 11, comma 1, lettere 0a) e a) (Disposizioni in materia di incompatibilità dei presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche e in materia di Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)
L’articolo 11, alle lettere 0a) e a) del comma 1, apporta alcune novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. La modifica apportata dalla lettera 0a), inserita nel corso dell’esame alla Camera, limita al solo presidente delle associazioni e società sportive dilettantistiche il divieto, attualmente previsto per tutti gli amministratori di tali associazioni e società, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Le modifiche recate dalla lettera a), modificata dalla Camera, riguardano invece la disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, nell’ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la nuova figura del Vicesegretario generale; viene rinviato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale dovrà essere assunto il personale non dirigenziale di ruolo della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo di dodici mesi, la stessa possa avvalersi di personale dirigenziale e non dirigenziale, anche ispettivo - fino a 10 unità per ciascuna federazione - operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (Com.Te.C); viene previsto che la nuova Commissione possa utilizzare le piattaforme digitali in uso delle due citate Commissioni tecniche per lo svolgimento delle relative funzioni; viene disposto che una delle due unità di personale di livello dirigenziale non generale che opereranno nella Commissione possa essere nominata dalla Commissione stessa, su proposta del Segretario generale, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene rinviata dall’anno 2025 all’anno 2026 l’applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento; viene previsto che le federazioni sportive prevedano l’obbligo per le società sportive di inviare alla Commissione la
documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni.
(Meramente modificato)
Se vuoi leggere il testo modificato andato in approvazione alla Camera SCARICALO QUI se vuoi leggere il Dossier SCARICALO QUI.
Ed eccoci qui. Più o meno pronti per il periodo vacanziero prima dell'inizio di un nuovo anno sportivo. Avremmo gradito, come detto, un chiarimento dall'Agenzia delle Entrate sull'impatto fiscale della Riforma dello sport. Ci accontenteremo delle pochissime pronunce di prassi sino ad ora emanate (prima fra tutte la Risposta all'interpello n.ro 36/2025 sull'Iva e l'impiantistica sportiva). Avremmo gradito anche l'emanazione dell'attesissimo decreto sulle attività secondarie e strumentali nello sport. Rimaniamo in attesa. Di certo accogliamo con favore una delle poche disposizioni che avranno una ricaduta immediata sul mondo sportivo anche dilettantistico e relativa alla necessaria tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. Provvedimento resosi necessario a seguito dei crescenti (e preoccupanti) fenomeni di violenza ai danni di chi opera nello sport e per lo sport. L'Art 15, rubicato Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive è infatti volto ad includere tra le fattispecie di lesioni personali di cui all’art. 583-quater del codice penale quelle cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità.
Riprendendo la relazione illustrativa, l’articolo in commento si limita di fatto a trasporre nel codice penale una disposizione già vigente, contenuta nell’articolo 6-quinquies, comma 1-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. La citata disposizione, attraverso un rinvio all’art. 583-quater c.p., estende la fattispecie di “lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali” anche alle condotte poste in essere in danno agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive stesse. Nella relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 2488 si riporta che l’intervento normativo in commento risponde all’approvazione dell’ordine del giorno 9/2355/143 al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, che ha impegnato il Governo “a disporre, nel primo provvedimento utile, che la disciplina di cui al citato comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 401 del 1989, già vigente […], sia trasferita all'interno dello stesso codice penale, come comma aggiuntivo all'articolo 583-quater”. Si segnala, peraltro, che il comma 1 del medesimo art. 6-quinquies contiene un rinvio alle fattispecie di cui all’art. 583-quater a favore degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, che non sono invece oggetto dell’intervento in esame. Dal punto di vista normativo, l’articolo 15 introduce, quindi, un nuovo ultimo comma all’art. 583-quater c.p. (comma 1, lettera b)), da cui conseguono l’integrazione della rubrica del medesimo articolo (comma 1, lettera a)) e l’abrogazione del citato comma 1-bis dell’art. 6-quinquies (comma 2). Come riportato nella relazione illustrativa, l’intervento “risponde ad esigenze sistematiche, di riordino e razionalizzazione della disciplina normativa già vigente” e “alla ratio sottesa al principio della riserva codicistica in materia di legislazione penale”.
È opportuno evidenziare che la tutela penale apprestata agli arbitri e a tutti coloro che assicurano la regolarità delle manifestazioni sportive copre, a seguito delle ultime modifiche all’art. 583-quater c.p., non soltanto le lesioni aggravate ai sensi dell’art. 583 c.p. ma anche le lesioni personali di minore entità di cui all’art. 582 c.p.
Occorre infatti rilevare che l’art. 583-quater c.p. è stato oggetto di un recente intervento di riforma da parte dell’art. 20 del decreto-legge 48 del 2025, che ne ha sostituito il primo comma al fine di ampliare la portata applicativa del reato di lesioni ivi previsto alle lesioni cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni, quindi non più ai soli ufficiali/agenti in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Il citato decreto ha altresì introdotto, accanto alle fattispecie già previste di lesioni gravi e gravissime, che restano punite, rispettivamente, con la reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni, una fattispecie di lesioni non aggravate, punite con la reclusione da 2 a 5 anni.
Si ricorda che per lesione personale (art. 582 c.p.) si intende quella da cui genericamente “deriva una malattia nel corpo o nella mente”; per lesione personale grave (art. 583 c.p., primo periodo) quella da cui deriva pericolo di vita, o una malattia o l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni ovvero l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesione personale gravissima (art. 583 c.p., primo periodo) quella da cui deriva un malattia probabilmente o certamente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o la mutilazione di un arto che lo renda inservibile, la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà della favella.
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