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Il lavoratore sportivo e il codice degli appalti


codice appalti CDS

A cura della Avvocata Stefania Pensa, esperta in codice di appalti.

 

In materia di lavoro sportivo, il D.lgs. n. 36/21, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Delega n. 86/2019, ha determinato il riordino delle disposizioni in materia di Enti Sportivi nonché di Lavoro Sportivo, portando ad un punto di svolta il mondo sportivo nazionale. 


In riferimento a questo nuovo inquadramento, si porrebbe la questione (qualora sussista) relativa alla figura del lavoratore sportivo nei confronti del nuovo Codice degli Appalti.


Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.lgs. n. 36/2021 è considerato lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato.


È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.


L’art. 25 del D. Lgs 36/2021 prevede, altresì, che il lavoro sportivo possa essere svolto o dal lavoratore subordinato oppure da chi esercita l’attività sportiva autonomamente, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR.

L’attività autonoma del lavoratore sportivo, in virtù della normativa vigente e delle considerazioni portate avanti, sarebbe da considerare estranea dall’ambito di applicazione del Codice degli Appalti e della normativa sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari.


L’attività sportiva, dunque, è un rapporto giuslavoristico nel quale il suddetto si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.

In luce a quanto detto, il lavoratore sportivo con Partita IVA rientra nel contesto del lavoro autonomo.


Siamo, dunque, a sostenere la posizione dei lavoratori sportivi ex art. 25 d.lgs. 36/2021 nei confronti della normativa sulla tracciabilità (ex articolo 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; nell'articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; nell'articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3), che - a parere della scrivente - ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice civile, svolgono prestazioni d'opera di lavoro autonomo (non potendo esser identificati quali.." appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici..,"); pertanto - indipendentemente dall'importo del compenso — non è configurabile un rapporto negoziale qualificabile come contratto di appalto, da cui risulterebbero inapplicabili le regole sulla tracciabilità.



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