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Il volontariato nella protezione civile




Si parla tanto di volontariato sportivo, circostanza che non sempre trova una veritiera collocazione oggettiva, al di là di quella lessicale, ma c’è un altro tipo di volontariato che può interessare anche i lavoratori autonomi sportivi, non solo dipendenti ed è il volontariato nella protezione civile.


E’ data possibilità di svolgere attività per conto della protezione civile anche ai soggetti titolari di partita IVA che hanno diritto alla corresponsione di un rimborso per le giornate impiegate nell’esercizio dell’attività di volontariato.


Cosa è un volontario?

Un volontario è, a norma dell'articolo 17, comma 2, del Codice del Terzo Settore «una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà».


Il volontario della protezione civile viene mobilitato tramite le rispettive associazioni per gli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del Codice di protezione civile e, pertanto, non si richiede una prestazione alla singola persona ma all'associazione che mette a disposizione i propri volontari iscritti; ed è sempre l'Organizzazione di Volontariato il soggetto con il quale il Dipartimento della protezione civile, o la singola Regione, interagisce''.


 

Il Codice della Protezione Civile, introdotto dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, nasce con l’obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni di protezione civile, racchiudendole in un unico testo di facile lettura.

 

Al volontario autonomo è riconosciuto un rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente a quello in cui si è prestata l’opera di volontariato nei limiti di 103.30 euro giornalieri. L’erogazione non avviene in maniera automatica ma a richiesta.


Ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, (...), costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (...)».


Il rimborso costituisce un lucro cessante ed è soggetto a imposizione in capo al percipiente.

Non vi è obbligo di fatturazione.

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