Pillole associative per un buon 2026
- Redazione

- 4 giorni fa
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A cura del Dott. Celestino Bottoni
A voi brevi pillole con le novità più significative per questo (inizio) 2026.
IVA - rinvio al 2036 ?
Tutto rinviato. Di fatto non cambia nulla. Ma rimango le criticità già segnalate.
Peraltro, i testi unici che dovevano entrare in vigore dal 1 gennaio 2026 sono stati rinviati al 2027, vedi art. 4 del milleproroghe.
Lo stesso Testo Unico sull'Iva è stato parzialmente rivisitato ma ancora non varato definitivamente.
Quella che doveva essere la riforma fiscale sembra sempre più "la fabbrica di San Pietro" , aspettando il fine lavori nel 2027 ..... e forse il 2036 per l'IVA nel non profit ?
La premessa era d'obbligo perché si rischia di consultare norme scritte, e presenti anche in banche dati, che non sono ancora entrate in vigore o che risultano sospese nella loro stessa applicazione.
Questa modalità di legiferare certamente non semplifica e non aiuta gli operatori e gli stessi contribuenti.
Nel merito:
Prevista l'aliquota IVA del 5% per le sole imprese sociali costituite in forma societaria. In precedenza era prevista l'aliquota massima del 22%.
Rimodulata le detraibili per gli enti non commerciali, ex art. 19 ter del DPR 633/72, prevedendo sotto il profilo oggettivo che la quota detraibile vada determinata "secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati". Il problema si era posto in virtù della richiesta di rimborsi IVA non spettanti secondo l'Agenzia delle Entrate in base alla normativa e alla prassi vigente.
Anche la rettifica dell'IVA sui beni e servizi, in caso di variazione del regime, ex articolo 19 bis 2 del DPR 633/72, diventa analitico in relazione all'ambio dell'uso del singolo bene o servizio. Questo per garantire la neutralità dell'imposta stessa rispetto alla sola attiva commerciale.
Per un approfondimento vedi link di seguito
POS
Salvo attendere le indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'aggancio del POS al registratore di cassa riguarda appunto la mera attività commerciale . Nulla è previsto per il pagamento a mezzo pos delle quote istituzionali. Sul punto si ricorda che i così detti corrispettivi specifici, che sarebbero stati introdotti dal 1 gennaio 2026 con l'applicazione dell'art. 10 del DPR 633/72, sono oggetto del rinvio al 2036. Vedi punto precedente .
Regimi Fiscali per attività Commerciali
Confermato il regime forfetario, di cui alla Legge 398/91, per le solo ASD e SSD senza nessuna modifica.
Viceversa, gli enti del terzo settore sono esclusi dal regime forfetario L.398/91, entrato in vigore i regimi specifici forfetari che vengono allineati entrambi a euro 85.000.
Per il dettaglio si rimanda al link di seguito :
Con le modifiche introdotte all'art. 86, comma 8, del d.lgs 117/17 in caso di opzione per i regimi forfetari viene meno l'obbligo della fatturazione elettronica o dei corrispettivi telematici.
Viceversa, già dal 2024, per il regime di cui alla Legge 398/91 vige l'obbligo dell'emissione delle fatture elettroniche ( per la sola attività commerciale )
Sospese, per il terzo settore, le plusvalenze sui beni che passino dall'attività non commerciale a quella commerciale purché gli stessi rimangano impiegati nelle attività statutarie.
Premi agli sportivi senza più franchigia
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, viene meno la franchigia di euro 300 euro annui sui premi. Pertanto, su tutti i premi erogati ai sensi dell'articolo 36, comma 6 quater del D.Lgs 36/21 bisognerà applicare la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20 % ,senza alcuna soglia di esenzione. Il legislatore non aveva riconfermato l'esenzione per il 2025 ma l'aveva prevista nel testo unico in vigore dal primo gennaio 2026, ora già oggetto proroga nel 2027. Sul punto interveniva anche l'Agenzia delle Entrate che ora dovrà ritornare sui propri passi rettificando la propria posizione.
Cassa allargata per pagamento compensi collaboratori sportivi
Si ricorda che i compensi dei collaboratori sportivi devono essere pagati con strumenti tracciati (assegno o bonifico ) entro il 12 gennaio 2026 per rientrare nell'esercizio fiscale 2025 e quindi essere certificati nella prossima Certificazione Unica nel 2026. I pagamenti fatti successivamente, dal 13 gennaio 2026, saranno di competenza di gennaio 2026 e quindi rientreranno nella certificazione unica 2026 nel 2027.










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