Impresa sociale e Impresa culturale e creativa: Doppio status possibile ma occhio ai requisiti.
- 3 giorni fa
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A cura di Alessandro Mancino – Dottore Commercialista in Napoli

Negli ultimi anni si sta affermando in maniera sempre crescente una nuova frontiera nel mondo del terzo settore generata dall’intersezione tra due modelli organizzativi: l’impresa sociale e l’impresa culturale.
Questa figura ibrida rappresenta forse una delle sfide più interessanti per operatori e tecnici impegnati nel terzo settore, un modello nuovo, capace, potenzialmente, di generare un impatto determinante nello sviluppo e nella valorizzazione della cultura nel nostro paese.
L’impresa sociale e lo svolgimento di attività aventi natura culturale
L’impresa sociale è disciplinata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 112/2017 che, così come fatto dal D.Lgs. 117/2017 per tutte le altre tipologie di Enti del Terzo settore, detta i requisiti da rispettare per ottenere la qualifica e i conseguenti vantaggi (fiscali e non) dei quali l’impresa potrà beneficiare.
Caratteristica principale dell’impresa sociale è lo svolgimento in via prevalente e con finalità civiche e solidaristiche di almeno una delle 22 attività di interesse generale elencate dall’art. 2 del D.Lgs. 112/2017.
Tra queste, un ruolo centrale viene rivestito dallo svolgimento di attività che, a vario titolo, sono rivolte alla valorizzazione della cultura.
Nel dettaglio, ben cinque sono le fattispecie elencate nel suddetto decreto che implicano attività aventi natura culturale. Più nel dettaglio:
1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
5. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
Appare dunque superfluo sottolineare quanto, in concreto, le attività che il legislatore comprende tra quelle di interesse generale destinate alle Imprese sociali possano conciliarsi e spesso sovrapporsi a quelle che sono le attività svolte dalle imprese culturali e creative.
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