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Impresa sociale e Impresa culturale e creativa: Doppio status possibile ma occhio ai requisiti.

  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 9 min



A cura di Alessandro Mancino – Dottore Commercialista in Napoli

 

Negli ultimi anni si sta affermando in maniera sempre crescente una nuova frontiera nel mondo del terzo settore generata dall’intersezione tra due modelli organizzativi: l’impresa sociale e l’impresa culturale.

Questa figura ibrida rappresenta forse una delle sfide più interessanti per operatori e tecnici impegnati nel terzo settore, un modello nuovo, capace, potenzialmente, di generare un impatto determinante nello sviluppo e nella valorizzazione della cultura nel nostro paese.

 

L’impresa sociale e lo svolgimento di attività aventi natura culturale

 

L’impresa sociale è disciplinata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 112/2017 che, così come fatto dal D.Lgs. 117/2017 per tutte le altre tipologie di Enti del Terzo settore, detta i requisiti da rispettare per ottenere la qualifica e i conseguenti vantaggi (fiscali e non) dei quali l’impresa potrà beneficiare.

Caratteristica principale dell’impresa sociale è lo svolgimento in via prevalente e con finalità civiche e solidaristiche di almeno una delle 22 attività di interesse generale elencate dall’art. 2 del D.Lgs. 112/2017.

Tra queste, un ruolo centrale viene rivestito dallo svolgimento di attività che, a vario titolo, sono rivolte alla valorizzazione della cultura.

Nel dettaglio, ben cinque sono le fattispecie elencate nel suddetto decreto che implicano attività aventi natura culturale. Più nel dettaglio:

1.     d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

2.     f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3.     i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4.     k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

5.     q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

 

Appare dunque superfluo sottolineare quanto, in concreto, le attività che il legislatore comprende tra quelle di interesse generale destinate alle Imprese sociali possano conciliarsi e spesso sovrapporsi a quelle che sono le attività svolte dalle imprese culturali e creative.

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