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La gestione degli impianti sportivi tra attività principale e attività strumentale

  • 32 minuti fa
  • Tempo di lettura: 4 min
Stefania Pensa attività strumentale impianti sportivi

A cura dell'Avv. Stefania Pensa La qualificazione giuridica della gestione degli impianti sportivi nel sistema del D.lgs. 36/2021


1. Premessa sistematica

La riforma dello sport attuata con il D.lgs. n. 36/2021 ha introdotto un criterio ordinatore fondato sulla distinzione tra attività sportiva esercitata in via stabile e principale e attività ulteriori, ammesse entro il limite della secondarietà e della strumentalità.

Tale distinzione non assume una valenza meramente descrittiva, ma costituisce un vero e proprio criterio di qualificazione dell’identità giuridica dell’ente sportivo dilettantistico. In questa prospettiva, la gestione degli impianti sportivi si colloca in una posizione paradigmatica, poiché rappresenta il punto in cui si intersecano dimensione funzionale, rilevanza economica e disciplina pubblicistica dell’affidamento.

L’analisi del rapporto tra artt. 7 e 9 del decreto consente di individuare nel criterio della destinazione funzionale il parametro decisivo per delimitare l’ambito dell’attività principale rispetto a quella economicamente autonoma.


2. L’attività sportiva come elemento identitario (art. 7)

L’art. 7 del D.lgs. 36/2021 impone che lo statuto degli enti sportivi dilettantistici preveda l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprensive delle attività formative e preparatorie.

Il dato normativo evidenzia una scelta di fondo: l’ente sportivo non è definito dalla mera assenza di lucro, bensì dalla centralità funzionale dell’attività sportiva. L’identità dell’ente è quindi strutturalmente connessa alla prevalenza sostanziale dello scopo sportivo.

In tale quadro, l’impianto sportivo assume rilievo quale mezzo, non quale fine. La sua gestione è giuridicamente neutra fino a quando resta integralmente assorbita nella funzione sportiva; essa diviene giuridicamente qualificante soltanto quando si emancipa da tale funzione.


3. L’art. 9 e la categoria delle attività diverse

L’art. 9 consente lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle principali, a condizione che siano secondarie e strumentali e risultino espressamente previste nello statuto.

La norma introduce una categoria di chiusura del sistema: attività ammissibili, ma non identificative.

La gestione di un impianto sportivo, sotto il profilo oggettivo, presenta una fisiologica attitudine all’autonomia organizzativa ed economica.

Essa può implicare:


• concessione a terzi;

• utilizzo promiscuo;

• valorizzazione commerciale degli spazi;

• organizzazione di attività non strettamente coincidenti con la disciplina sportiva praticata.


In tali ipotesi, la gestione non costituisce più mera modalità di esercizio dell’attività sportiva, ma attività suscettibile di propria rilevanza economica. Il criterio distintivo non è formale, bensì sostanziale: occorre verificare se l’attività sia funzionalmente assorbita nello scopo sportivo o se, al contrario, ne ecceda i confini.


4. La destinazione funzionale come criterio ordinatore

La distinzione tra attività principale e attività diversa non può essere ancorata alla mera esistenza dell’impianto né alla sua titolarità giuridica.

Il parametro decisivo è la destinazione funzionale dell’utilizzo.

La gestione può rientrare nell’alveo dell’art. 7 quando:


• l’impianto è destinato in modo prevalente allo svolgimento dell’attività sportiva dell’ente;

• l’accesso è limitato ai tesserati o a soggetti inseriti nel medesimo circuito sportivo;

• eventuali utilizzi ulteriori restano marginali e strumentali.


Al contrario, quando l’impianto è strutturalmente aperto a un’utenza indifferenziata, ovvero quando la gestione comporta un’attività di valorizzazione economica sistematica, si configura un’attività diversa ai sensi dell’art. 9.

Il passaggio non è soltanto quantitativo, ma qualitativo: muta la funzione dell’attività, che da strumentale diviene economicamente rilevante.


5. Rilevanza pubblicistica e regime dell’affidamento

La qualificazione della gestione come attività economicamente autonoma assume rilievo anche nella disciplina dei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Qualora la gestione dell’impianto comporti:


• assunzione di rischio operativo;

• equilibrio economico-finanziario fondato su ricavi da utenza;

• valorizzazione della struttura nel medio-lungo periodo;


il rapporto tende a configurarsi come concessione di servizi ai sensi del D.lgs. n. 36/2023.


Ne deriva che la qualificazione dell’attività ai sensi degli artt. 7 e 9 del D.lgs. 36/2021 costituisce un presupposto logico per l’individuazione del corretto regime di evidenza pubblica.

L’elemento decisivo non è la natura soggettiva dell’ente, bensì la natura oggettiva dell’attività esercitata.


6. Impianti sportivi e partenariato pubblico-privato

La gestione di impianti sportivi può inoltre inserirsi nei modelli di partenariato pubblico-privato previsti dal Codice dei contratti pubblici, quando l’operazione presenti caratteri di investimento, trasferimento di rischio e valorizzazione economica.

In tali casi, l’ente affidatario opera come operatore economico, indipendentemente dalla sua qualificazione sportiva. La specialità dell’ordinamento sportivo non può incidere sui principi generali di concorrenza e trasparenza che regolano l’affidamento di servizi economicamente rilevanti.

Il ricorso al partenariato costituisce quindi un indice sintomatico della trasformazione della gestione da attività strumentale a attività con autonoma consistenza economica.


Nel sistema delineato dal D.lgs. 36/2021, la gestione dell’impianto sportivo rappresenta un banco di prova della coerenza tra identità statutaria e operatività concreta.

• L’art. 7 presidia la centralità dell’attività sportiva;

• l’art. 9 consente margini di operatività economica entro limiti di secondarietà;

il Codice dei contratti pubblici disciplina le ipotesi in cui l’attività assuma rilevanza economica autonoma.

La corretta qualificazione della gestione degli impianti non attiene soltanto alla redazione dello statuto, ma incide sull’intero assetto dei rapporti tra ente sportivo, mercato e amministrazione pubblica.

È proprio in questo spazio di confine che si misura l’equilibrio tra specialità dell’ordinamento sportivo e principi generali del diritto pubblico dell’economia.

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