top of page

Le responsabilità per erronee compilazioni Uniemens e Lul

UNIEMENS e LUL ... compilazione e responsabilità

A cura del Dott. Giancarlo Mascaro, Consulente del Lavoro in Catanzaro - Presidente Federazione Italiana Taekwondo, Comitato Regione Calabria.


Con l’entrata in vigore della Riforma sullo sport, regolata dal d.lgs n.36/2021, sono diverse le procedure e gli adempimenti che i sodalizi devono compiere per essere in regola con la normativa rivolta alla gestione dei lavoratori sportivi e conseguente aggravio sui costi di gestione.

 

Al fine di una loro ottimizzazione, ed in linea a quanto dichiarato nei mesi scorsi dal Ministro per lo sport e i giovani Dott. Andrea Abodi, per uniformarsi ai diversi adempimenti, il RNASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) si propone come uno strumento comodo, facilmente utilizzabile dai dirigenti sportivi e dunque soprattutto economico.

 

Tuttavia, l’esperienza che stiamo maturando, sembra far percepire che il riadattamento di moduli fac – simile messi a disposizione in rete e la mera compilazione dei dati su un portale, stia portando a trascurare la funzione dei legali rappresentanti, con le responsabilità connesse e conseguente rischio di consolidare abitudini scorrette tra gli addetti ai lavori, finchè poi non sopraggiungono i controlli degli enti preposti!      

Avremo certamente sentito espressioni del tipo “tanto fa tutto il RAS e risparmio”, “hanno detto che non ci saranno controlli”, ovvero “fanno tutti così, quindi dovrebbero beccarci tutti”.

 

Con l’entrata in vigore della riforma, è opportuno ricordare che dal 1° luglio 2023 il collaboratore si è trasformato in lavoratore ed il sodalizio in datore di lavoro con le responsabilità conseguenti, pari a quelle di ogni altra impresa che impiega dipendenti.

In pratica, occorrerà avere molta attenzione nella predisposizione, trasmissione e conservazione della documentazione, ricordando che l’unico responsabile (in maniera illimitata) è proprio il legale rappresentante nel caso più diffuso delle associazioni sportive dilettantistiche, prive di personalità giuridica.

 

Con l’obiettivo di fornire un’adeguata informazione ai dirigenti sportivi, nell’ambito degli adempimenti da porre in essere, è sembrato doveroso soffermarsi sulla gestione del flusso Uniemens e del Libro Unico del Lavoro, poiché trattasi di procedure quasi sconosciute fin’ora in ambito sportivo, irrilevanti ai fini del calcolo del pagamento della retribuzione o contribuzione e quindi apparentemente trascurabili.

In realtà, come vedremo, è proprio per via delle responsabilità che ne derivano per il sostituto d’imposta e del quadro sanzionatorio che tali adempimenti sono così importanti.  

 

Analizziamoli nei particolari.

 

La comunicazione Uniemens, introdotta con la legge 24 novembre 2003 n. 326, obbliga i datori di lavoro ad inviare mensilmente all’Inps i dati retributivi e le informazioni utili per calcolare i contributi anche dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi. Tale adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’emissione del cedolino paga o all’erogazione del compenso. Qualora l’ultimo giorno sia festivo, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo.    

In pratica, l’ente sportivo, nelle funzioni di sostituto d’imposta, dopo aver erogato il compenso, qualora il collaboratore abbia superato la soglia annua dei 5.000 €, dovrà prima predisporre il modello F24 relativo alla sezione Inps individuando le causali contributive corrette, effettuare il versamento e quindi trasmettere entro i tempi indicati il flusso Uniemens, all’interno del quale dovrà indicare tutte le informazioni necessarie che l’ente previdenziale utilizza per calcolare quanti contributi versare, ovvero effettuare le verifiche formali se il totale dei versamenti sostenuti risulta corretto. Attraverso tale procedura l’ente potrà abbinare l’ammontare dei contributi versati, per ogni percipiente individuato tramite codice fiscale.

Occorre prestare molta attenzione nella procedura di compilazione e soprattutto rispettare le scadenze in quanto ogni errore o tardività è di fatto considerato per l’ente “omissione” o nei casi peggiori “evasione”.

Riferimento principale, è la circolare n. 106 del 5 luglio 2017 dell’Inps, che riprende il regime sanzionatorio previsto dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 116 commi 8 e 9. 

 

Cosa prevede la normativa.

 

Nello specifico, per quanta riguarda il flusso Uniemens possono configurarsi due fattispecie di illeciti: omissione contributiva (comma 8, lettera a) ed evasione contributiva (comma 8, lettera b).


Costituisce caso di omissione contributiva il mancato o ritardato pagamento dei contributi in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie. In tal caso, è prevista una sanzione civile, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Il mancato invio delle denunce, costituisce invece il caso più grave di evasione contributiva, in quanto intende la volontà del datore di lavoro di occultare i rapporti di lavoro, ovvero le retribuzioni al fine di non versare i contributi. In tal caso la sanzione civile è pari al 30% con un massimo del 60% dei contributi non versati.

 

In entrambi i casi, tuttavia, è prevista la possibilità di ravvedimento entro 12 mesi dalla data di scadenza dell’adempimento, o comunque prima di ogni ispezione o accertamento, pagando anche la contribuzione denunciata nei successivi 30 giorni, con utilizzo delle agevolazioni previste dall’art. 116, comma 8 lettera a), ovvero quelle relative ai casi di evasione contributiva.

 

A chiusura del periodo d’imposta, l’ultimo adempimento da mettere in scadenza è la gestione del Libro Unico del Lavoro (LUL).

 

Previsto dall’art. 28 comma 4 del D.lgs 36/2021, da predisporre eccezionalmente entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (anzichè mensilmente), per l’anno di riferimento 2023 è stato posticipato a data da destinarsi con circolare 1/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, causa mancata adozione di apposito D.P.C.M. con le specifiche tecniche per poter usufruire dei servizi disponibili su RAS.

 

È opportuno analizzare anche in questo caso le caratteristiche principali.

 

Il Libro Unico del Lavoro rappresenta il registro principale, nonché obbligatorio, per tutti i datori di lavoro, introdotto con il Decreto legislativo n. 112 del 2008, con lo scopo di riassumere in un unico registro tutti i principali dati dei contratti lavorativi.

Oltre ai dati del sodalizio sportivo, è d’obbligo indicare per ogni singolo collaboratore tutte le registrazioni relative all’assunzione, variazioni contrattuali, risoluzioni, nonché i dati retributivi e contributivi. Occorre quindi procedere con la vidimazione e numerazione in modo unico, sequenziale e continuativo; infine è previsto un periodo di conservazione del documento pari a 5 anni dall’ultima registrazione. La conservazione può avvenire anche su supporto informatico purché sia garantita, la consultabilità in ogni momento, l’inalterabilità, l’integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, anche in questo caso occorre prestare particolare attenzione alle modalità e tempistiche richieste dalle normative, per non incorrere in errore.


In particolare, l’art. 39 del D.lgs n. 112/2008 prevede:

  • per la mancata esibizione del LUL in sede ispettiva una sanzione pecuniaria da 200 € a 2.000 €

  • per la mancata istituzione del LUL una sanzione tra i 500 € e 2.500 €

  • per omessa o infedele registrazione sanzioni tra i 150 € ed i 1.500€, fino ad un massimo di 6.000 € con presenza di lavoratori superiori a 10

  • per tardiva registrazione sanzioni da 150 € a 6.000 € in relazione alla gravità e numero di lavoratori

 

Tali sanzioni operano naturalmente solo per la tenuta e conservazione del Libro Unico, senza tener conto di eventuali risarcimenti dovuti ai lavoratori.

 

In conclusione, al termine di questa analisi, sembra quindi logica una riflessione: è lecito per ogni dirigente sportivo che gestisca piccoli o grandi sodalizi puntare a ridurre i costi, soprattutto nel periodo attuale; tuttavia è bene investire nella formazione di un responsabile amministrativo o nell’affiancamento di un professionista per non rischiare di incorrere in situazioni troppo rischiose.   

0 commenti
bottom of page