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Libro unico del lavoro, tra rinvii, adempimenti e decreti mancanti

LIBRO UNICO LAVORO - CDS

Di Katia Arrighi  Consulente del Lavoro

In queste settimabne abbiamo ricevuto moltissime richieste in merito al termine del 30 gennaio entro cui, come previsto anche dal correttivo bis della Riforma dello Sport, si sarebbero dovute effettuare le registrazioni di aggiornamento del Libro Unico del Lavoro relativamente alle collaborazioni sportive instaurate dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.


Dalle segnalazioni, miste fra panico e ansia, ci siamo resi conto che in molti non hanno letto quanto recitava (e recita) la normativa di riferimento. Più precisamente nella parte in cui recita:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. (Art. 28 co. 5 d.lg 36/2021)


Per noi era, ed è chiaro: il D.p.c.m. non è ancora stato emesso. Pertanto mancano ancora le specifiche tecniche che possano consentire gli adempimenti previsti al riguardo. Un consulente del lavoro sa cosa è un Lul e così mentre molti si sono visti contretti ad attivarsi in autonomia entro la scadenza, altri hanno atteso l'emanazione del Decreto.

Ecco allora che come prevedibile l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in mancanza del Decreto attuativo è intevenuta con propria Circolare 1/24 chiarendo che


(...) così come condiviso dallo stesso Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 931 del 30 gennaio 2024) – il termine di iscrizione sul LUL, indicato in “trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, atteso che l’introduzione dello stesso termine presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023. (...)


Lo abbiamo ripetuto più volte e questa è un ulteriore motivo di riflessione: non improvvisiamoci consulenti del lavoro o commercialisti o tributaristi o rischiamo di causare un grosso danno alla nostra associazione, come danni li fa il consulente del lavoro, il commercialista o il tributarista che si mette, privo di competenze tecniche ad insegnare zumba, piuttosto che pilates o yoga solo perché ha visto un tutorial su you tube.



Adesso non ci resta che attendere il Decreto attuativo e l'indicazione delle nuove scadenze. Senza panico o ansia.


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